DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 maggio 2018, n. 85
Recepimento dell’accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Art. 2
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l’accordo sindacale.
Capo II
ASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
Art. 3
Tempo di lavoro
1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell’assetto organizzativo e dell’orario di servizio dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile e adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire, in relazione alle risorse disponibili.
2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l’adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario diplomatico ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire entro il mese successivo a quello di maturazione, in una data da programmare in accordo con il responsabile della struttura nella quale presta servizio.
4. Le strutture che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio, tenendo in debito conto, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, la condizione delle funzionarie diplomatiche dall’inizio dello stato di gravidanza, nonché, per i funzionari diplomatici di ambo i sessi, il periodo di allattamento fino a un anno di vita del bambino.
Art. 4
Congedo ordinario, giornate di riposo e festività
1. Considerato che l’orario di servizio dell’Amministrazione centrale si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell’arco di un anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo è comprensivo delle due giornate previste dall’articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nell’anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata del congedo ordinario è determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell’anno di cessazione dal servizio, la durata del congedo ordinario è determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
4. Il funzionario diplomatico che è stato assente ai sensi dell’articolo 10 del presente decreto conserva il diritto al congedo ordinario.
5. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e, salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non è monetizzabile.
6. E’ obbligo del funzionario diplomatico programmare il proprio congedo ordinario, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l’Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento del congedo ordinario in più periodi nel corso dell’anno. In ogni caso, l’intero periodo maturato dovrà essere fruito prima del trasferimento ad una sede estera.
7. In caso di rientro anticipato dal congedo ordinario per necessità di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del congedo. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di congedo ordinario non goduto.
8. Il congedo ordinario è sospeso da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l’Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell’anno, il congedo dovrà essere fruito entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato dall’Amministrazione fino alla fine dell’anno successivo.
10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno civile. In tale caso, il godimento del congedo ordinario di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al comma 9.
11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
12. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma è considerata giorno festivo se ricade in un giorno lavorativo.
13. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d’intesa con il responsabile della struttura.
Art. 5
Assenze per malattia e motivi di salute
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. L’Amministrazione informa l’interessato dell’approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre mesi. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti l’insorgenza dell’episodio morboso in corso. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico, che ne fa richiesta, può essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sarà corrisposta alcuna retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l’Amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all’accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera diplomatica. Tale accertamento è effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l’interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia. In materia di idoneità psicofisica al servizio, si applica al personale della carriera diplomatica la disciplina, in quanto compatibile, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto.
2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, o nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell’accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l’Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro.
3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
4. Ferme le disposizioni contenute nell’articolo 71, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto è il seguente:
a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza.
5. La retribuzione di cui al comma 4, lettera a), è integralmente dovuta al funzionario diplomatico in ogni caso di ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla ASL o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero.
6. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario diplomatico è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all’Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest’ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri riflessi relativi.
7. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc. In caso di donazioni di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie.
Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale è stata effettuata la terapia. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui alla lettera a) del comma 4.
8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l’intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario diplomatico spetta la retribuzione di cui al comma 8 fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l’Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di assenza al funzionario diplomatico non spetta alcuna retribuzione.
10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, è tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermità, del luogo di dimora nonché all’invio della relativa certificazione quando questa non è trasmessa telematicamente dal medico.
Art. 6
Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
1. Nell’ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui all’articolo 5, ai funzionari diplomatici sono riconosciuti tre giorni di permesso annui per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
2. Le assenze di cui al comma 1, sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di cui all’articolo 5 e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. Le giornate di assenza di cui al comma 1 sono giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
4. L’attestazione è inoltrata all’Amministrazione dal funzionario diplomatico oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
5. Nel caso di funzionari diplomatici che, a causa delle patologie sofferte, usufruiscono delle giornate di assenza di cui al comma 1 per sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I funzionari diplomatici interessati producono tale certificazione all’Amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
Art. 7
Aspettativa per motivi personali e di famiglia
1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall’articolo 5.
Art. 8
Norme comuni sulle aspettative
1. Il funzionario diplomatico, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive.
2. L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di almeno dieci giorni. Il funzionario diplomatico, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Art. 9
Congedi dei genitori
1. Ai funzionari diplomatici si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternità e paternità.
2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e anche nei casi di cui all’articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine.
3. Nell’ambito del periodo di congedo parentale previsto dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. In caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall’evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal rientro effettivo in servizio del funzionario diplomatico.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il funzionario diplomatico presenta la relativa domanda con un preavviso di giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui presta servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
Art. 10
Permessi per esigenze personali
1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermità del coniuge, o del convivente ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall’evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) documentati motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale permesso deve essere fruito entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell’anno solare, sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio e non riducono il periodo di congedo disciplinato dall’articolo 4.
4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.
5. Le assenze previste dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono il congedo ordinario.
6. Il funzionario diplomatico ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
Art. 11
Distacchi sindacali
1. Il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici è determinato nel contingente complessivo di n. 2 unità. Tale contingente è quello risultante dalla decurtazione operata dall’articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al contingente di distacchi definito nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le Organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, provvede il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all’Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate Organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle Organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione Generale per le risorse e l’innovazione, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, e adotta il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per le risorse e l’innovazione ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell’ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all’articolo 21.
Art. 12
Permessi sindacali
1. Per l’espletamento del loro mandato, i funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell’articolo 11, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. Il contingente dei permessi sindacali retribuiti per l’espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall’articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al contingente definito nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107. A decorrere dall’entrata in vigore della presente ipotesi il predetto contingente viene calcolato in ragione di n. 45 minuti, per ciascun funzionario diplomatico effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo, alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 3.
3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali calcolato ai sensi del comma 2 tra le Organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, provvede la Direzione generale per le risorse e l’innovazione, sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette Organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime Organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accertate per ciascuna delle citate Organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l’Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna Organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’Amministrazione.
5. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 che intendano fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale per le risorse e l’innovazione ed al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio almeno tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L’Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l’Organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione alla Direzione generale per le risorse e l’innovazione.
7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati anche in misura pari ad una giornata lavorativa e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. I permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 13
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera.
I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma 1 alla Direzione generale per le risorse e l’innovazione, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, e adotta il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le Organizzazioni sindacali citate comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per le risorse e l’innovazione ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma 1, l’utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 dell’articolo 12 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 12, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive Organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 12.
6. Per il personale di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all’articolo 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 14
Adempimenti dell’Amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali
1. Ai fini dell’accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell’articolo 11 ed al comma 3 dell’articolo 12, la Direzione generale per le risorse e l’innovazione fornisce alle Organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le Organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per le risorse e l’innovazione, nel corso del quale si procede all’esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per le risorse e l’innovazione invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando anche procedure informatizzate predisposte dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le Organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l’accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per le risorse e l’innovazione, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell’anno precedente.
4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per le risorse e l’innovazione, utilizzando le procedure informatizzate indicate nel comma 3, è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il contingente annuo delle ore di permessi retribuiti definito ai sensi dell’articolo 12, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali retribuiti e non nell’anno precedente, con l’indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi per quanto attiene ai distacchi e dai provvedimenti adottati dall’Amministrazione per quanto attiene ai permessi retribuiti.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3, e dell’articolo 13, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 13.
Dell’inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari che dispongono o consentono l’utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
Art. 15
Tutela del dirigente sindacale
1. Il funzionario della carriera diplomatica, dirigente sindacale, non può essere discriminato per l’attività svolta in tale qualità, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
Capo III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 16
Struttura del trattamento economico
1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.
Art. 17
Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stipendio tabellare, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore | € 110.023,51 |
Ministro Plenipotenziario | € 93.802,04 |
Consigliere d’Ambasciata | € 72.854,69 |
Consigliere di Legazione | € 56.539,60 |
Segretario di Legazione | € 42.433,97 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 lo stipendio tabellare, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore | € 110.378,51 |
Ministro Plenipotenziario | € 94.156,04 |
Consigliere d’Ambasciata | € 73.199,69 |
Consigliere di Legazione | € 56.884,60 |
Segretario di Legazione | € 42.782,97 |
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo stipendio tabellare, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore | € 111.823,51 |
Ministro Plenipotenziario | € 95.596,04 |
Consigliere d’Ambasciata | € 74.629,69 |
Consigliere di Legazione | € 58.314,60 |
Segretario di Legazione | € 44.207,97 |
4. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle disposizioni vigenti.
5. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono e conglobano l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell’articolo 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l’accordo sindacale è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo. L’importo di tale copertura è pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50 per cento del predetto indice.
7. Per l’erogazione dell’elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 6 si applica la procedura di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta prodotta dall’Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.
Art. 18
Retribuzione individuale di anzianità
1. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.
Art. 19
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 255.360,00 lordo dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2017;
b) Euro 813.600,00 lordo dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. Nell’ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario sono riassegnate all’anno successivo.
Art. 20
Retribuzione di posizione
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché le relative modalità applicative, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
A) a decorrere dal 1° gennaio 2017:
a) Segretario Generale | € 155.000,00 |
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale | € 110.000,00 |
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera b) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 93.300,00 |
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera c1) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 60.000,00 |
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera c) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 54.000,00 |
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera d) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 35.828,00 |
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera e1) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 16.000,00 |
e) Capo sezione | € 14.400,00 |
f) Funzionario addetto agli uffici | € 10.662,80 |
B) a decorrere dal 1° gennaio 2018:
a) Segretario Generale | € 155.000,00 |
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale | € 110.000,00 |
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera b) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 93.300,00 |
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera c1) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 60.000,00 |
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera c) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 54.000,00 |
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera d) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 40.480,00 |
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera e1) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | € 16.000,00 |
e) Capo sezione | € 14.400,00 |
f) Funzionario addetto agli uffici | € 10.662,80 |
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 1 del decreto medesimo.
3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il triennio 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell’articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
Art. 21
Retribuzione di risultato
1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, all’inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell’ambito delle risorse di competenza dell’anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i parametri della retribuzione di risultato fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, rimangono definiti come segue:
a) Segretario Generale | 100,00 |
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale | 78,75 |
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera b) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | 72,90 |
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera c1) del decreto del Ministro degli affari esteri e n. 1518/2013 | 52,20 |
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera c) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | 51,70 |
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera d) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | 26,00 |
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lettera e1) del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 | 19,00 |
e) Capo sezione | 11,80 |
f) Funzionario addetto agli uffici | 9,90 |
2. L’Amministrazione comunica all’Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto la quota da destinare alla retribuzione variabile di risultato. Ciascun funzionario diplomatico è informato, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Amministrazione, della fascia di risultato conseguita, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769.
Art. 22
Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell’interesse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell’interesse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l’Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verrà corrisposta a compensazione dall’Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’ambito delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 19 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518, individuate tramite decreto del direttore generale per le risorse e l’innovazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518.
4. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che si applica anche al triennio 2016-2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 19 del presente decreto.
Art. 23
Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall’applicazione degli articoli 17, 20, 21 e 22 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di fine rapporto, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Art. 24
Spese per mezzi di trasporto per missione
1. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l’Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale ed il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determinano delle condizioni che non consentano l’utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessità di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale.
2. All’applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Lavoro agile
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario diplomatico può avvalersi dell’istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità di attuazione stabilite dall’Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2017, n. 3.
Art. 26
Commissione paritetica
1. Sarà istituita una commissione composta in pari numero dai rappresentanti dell’Amministrazione e da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale firmataria dell’accordo stesso. Le funzioni di Presidente sono svolte da un rappresentante designato dall’Amministrazione; le funzioni di Vice Presidente da un rappresentante designato dall’Organizzazione sindacale firmataria.
2. La Commissione paritetica è la sede in cui si attivano ancora più stabilmente, anche in preparazione dei successivi rinnovi contrattuali, relazioni aperte e collaborative finalizzate ad esaminare proposte o progetti di organizzazione e innovazione, di miglioramento dei servizi, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, di semplificazione amministrativa, anche con riferimento alle politiche formative, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al welfare integrativo nonché con riferimento alle esigenze familiari, personali e logistiche in vista del trasferimento all’estero, dopo l’assegnazione, e in prospettiva del rientro al MAECI.
3. La Commissione paritetica si riunisce almeno due volte all’anno e, comunque, ogni qualvolta una delle parti ne manifesti all’altra la necessità.
4. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l’Amministrazione e l’Organizzazione sindacale firmataria dell’accordo stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti può altresì avanzare alla Commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.
5. Qualora non si raggiunga, ai sensi del comma 4, un’intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l’Amministrazione e l’Organizzazione sindacale firmataria dell’accordo possono ricorrere al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 4, può consultare le delegazioni trattanti l’accordo di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
L’esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell’articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell’articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.
Art. 27
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all’articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
Art. 28
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari ad euro 5.338.699,00 per l’anno 2018 e ad euro 3.769.085,00 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede:
a) quanto a 778.208 euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 791.406,00 euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi 3.769.085,00 euro annui a decorrere dall’anno 2018 mediante riduzione, per euro 389.104, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 1.180.510,00, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 2.199.471, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.