DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA n. 12 del 13 gennaio 2025
Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 1
Adozione della tabella unica nazionale
1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:
a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I;
b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1;
c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all’allegato II, tabella 2.
2. All’aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell’allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Art. 2
Valore del primo punto di invalidità
1. Il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dall’articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 3
Liquidazione del danno biologico temporaneo
1. Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all’articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Allegato