DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA n. 204 del 4 dicembre 2025
Recepimento dell’accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze armate
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente delle Forze armate, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate per l’accordo relativo al triennio 2018-2020.
Art. 2
Estensione degli istituti economici
1. Al personale dirigente dell’Esercito italiano della Marina Militare, compreso il personale dirigente delle Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica Militare si applicano, a decorrere dal 31 dicembre 2023 e a valere dal 1° gennaio 2024, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
a) articolo 10, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per i singoli gradi;
b) articoli 11, 12, 13 escluso comma 12, e articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Art. 3
Estensione degli istituti normativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze armate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2018, n. 40 e agli articoli 19, 21 commi 1, 2 e 4, e articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Art. 4
Importi una tantum
1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
| Forze Armate | 2021 | 2022 | 2023 |
| Generale | 735,53 € | 1.164,48 € | 1.173,28 € |
| Generale di corpo d’armata | 704,88 € | 1.115,96 € | 1.124,39 € |
| Generale di divisione | 674,23 € | 1.067,44 € | 1.075,50 € |
| Generale di brigata | 643,59 € | 1.018,92 € | 1.026,62 € |
| Colonnello | 612,94 € | 970,40 € | 977,73 € |
| Tenente colonnello | 582,29 € | 921,88 € | 928,84 € |
| Maggiore | 551,65 € | 873,36 € | 879,96 € |
2. L’elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 5
Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018-2020
1. Le risorse non utilizzate derivanti dall’applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 7.165.244 a decorrere dal 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l’imposta regionale sulle attività produttive a carico dello Stato.
Art. 6
Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021-2023
1. Le risorse non utilizzate derivanti dall’applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.304.732 per l’anno 2024 ed euro 1.287.492 a decorrere dall’anno 2025.
2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l’imposta regionale sulle attività produttive a carico dello Stato.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Al personale dirigente delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni normative e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti già estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. In coerenza con quanto disposto dall’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse previste a legislazione vigente, i miglioramenti economici di cui al presente decreto rimangono fissati negli importi ivi stabiliti e, per gli emolumenti correlati all’indennità operativa di base, negli importi determinati sulla base dei valori di detta indennità in vigore fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da parte dei successivi accordi nell’ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a euro 12.181.611 per l’anno 2021, euro 19.132.283 per l’anno 2022, euro 19.132.272 per l’anno 2023, euro 7.892.624 per l’anno 2024 e euro 7.915.502 a decorrere dall’anno 2025 si provvede:
a) quanto a euro 4.470.448 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 5.037.832 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all’articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a euro 5.346.670 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 5.346.670 a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) quanto a euro 2.673.331 per l’anno 2021, euro 4.277.333 per l’anno 2022, euro 4.277.322 per l’anno 2023 e ad euro 2.545.954 per l’anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;
f) quanto a euro 2.568.832 a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.