DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA n. 231 del 27 dicembre 2023
Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate all’articolo 32, comma 1-bis, e all’articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e all’articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
2. Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito «minore straniero non accompagnato», si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, come previsto dall’articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.
3. Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto», s’intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per «Testo unico» si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
5. Per «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)» si intende la banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
6. Per «Ministero» si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Capo II
I minori stranieri non accompagnati
Art. 2
Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati
1. Il Ministero, ai sensi delle norme:
a) provvede al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l’utilizzo del SIM e vigila sulle modalità di soggiorno nel territorio nazionale, fatte salve le competenze del Ministero dell’interno sul controllo e sul monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei centri per minori stranieri non accompagnati attivati dal Ministero dell’interno e dalle prefetture ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, nonchè nei centri di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b) coopera e si raccorda con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, in particolare con quelli competenti in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati, nonchè con l’autorità giudiziaria;
c) svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l’individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali;
d) esprime il parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis, del Testo unico;
e) promuove misure rivolte all’integrazione dei minori stranieri non accompagnati.
Art. 3
Censimento e monitoraggio
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, secondo le modalità di cui al Capo III del presente regolamento e al decreto direttoriale di cui all’articolo 12.
2. Le comunicazioni e le notizie fornite ai sensi del comma 1 sono inserite all’interno del SIM.
Art. 4
Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati – SIM
1. Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) opera presso il Ministero, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica.
Art. 5
Promozione di indagini volte all’individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d’origine del minore o in Paesi terzi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo n. 142 del 2015, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), del Testo unico, al fine di garantire il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l’attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d’origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 45 del Testo unico.
2. I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori sono finalizzati a comprenderne il contesto sociale di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo e sono svolti con l’obbligo dell’assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del minore e dei familiari.
3. In seguito al colloquio previsto dall’articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, se non sussiste alcun rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, ed esclusivamente nel suo superiore interesse, la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell’autorità giudiziaria competente, di altre amministrazioni, degli enti locali o di colui che esercita, anche in via temporanea, la tutela. In ogni caso, il minore interessato deve essere informato dello scopo e delle finalità delle indagini familiari in maniera adeguata alla sua età e condizione psicofisica.
4. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati è trasmesso immediatamente dal Ministero al soggetto che ne ha fatto richiesta.
Art. 6
Misure di accompagnamento verso la maggiore età
1. Al fine di promuovere adeguate misure di accompagnamento verso la maggiore età, il Ministero, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere d) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, può adottare, anche mediante accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’istruzione e del merito, le regioni, gli enti locali, le istituzioni formative e scolastiche, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, anche dopo il compimento della maggiore età.
Capo III
Il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM
Art. 7
Finalità e modalità del trattamento dei dati
1. I dati contenuti nel SIM sono trattati ai fini del censimento e del monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, nonchè secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I dati possono essere trattati, nell’ambito delle relative attribuzioni, dai soggetti legittimati all’accesso al SIM ai sensi dell’articolo 11.
3. Il trattamento può consistere nelle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altre forme di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali; la diffusione dei dati può essere effettuata esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l’identificazione degli interessati.
Art. 8
Struttura e contenuto del SIM
1. Il SIM è strutturato in due archivi principali:
a) «Minori», contenente i dati anagrafici del minore straniero non accompagnato, le informazioni relative all’eventuale richiesta di protezione internazionale, al possesso di documenti di riconoscimento, al primo ingresso sul territorio nazionale, al collocamento e alla presa in carico da parte dell’ente responsabile, nonchè alle eventuali procedure amministrative concernenti il minore;
b) «Enti e strutture», concernente gli enti e le strutture presenti sul territorio nazionale autorizzati al funzionamento da parte degli enti competenti che svolgono attività di accoglienza e assistenza ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del decreto legislativo n. 142 del 2015. Tale archivio contiene i dati relativi all’ente gestore, alla denominazione, alla sede e alla tipologia della struttura.
Art. 9
Periodo di conservazione dei dati
1. I dati sono trattati dai soggetti legittimati all’accesso al SIM ai sensi dell’articolo 11, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore straniero non accompagnato, salvo il caso di prosieguo della tutela amministrativa ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017.
2. Dopo il compimento della maggiore età, i dati sono conservati all’interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima.
Art. 10
Titolare del trattamento dei dati
1. Il Ministero è il titolare del trattamento dei dati e ne garantisce la sicurezza, secondo le disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Art. 11
Soggetti legittimati all’accesso
1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono:
a) l’autorità giudiziaria;
b) l’autorità di pubblica sicurezza;
c) le regioni e le province autonome;
d) gli enti locali;
e) le prefetture – uffici Territoriali del Governo;
f) il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
2. Il Ministero, nei limiti di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, può comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell’interesse del minore.
Le condizioni e le modalità di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.
Art. 12
Profili tecnico-organizzativi e misure di sicurezza
1. Gli aspetti tecnico-organizzativi, i differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati all’accesso ai sensi dell’articolo 11, comma 1, nonchè le misure di sicurezza inerenti al SIM e alla comunicazione dei dati di cui all’articolo 11, comma 2, sono disciplinati da un decreto direttoriale della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero, da adottare nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel presente regolamento, nonché delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Capo IV
I minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato
Art. 13
Compiti in materia di minori accolti
1. Nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo unico:
a) concede il nulla osta, previa adeguata valutazione, secondo quanto previsto dall’articolo 14, alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie, per l’ingresso di minori accolti nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
b) provvede alla istituzione e alla tenuta dell’elenco dei minori accolti nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea.
Art. 14
Ingresso dei minori accolti
1. I soggetti pubblici e privati, che intendono formulare le richieste di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), presentano domanda al Ministero. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Ministero, corredata dei dati relativi all’attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti e i documenti richiesti.
2. Il Ministero valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l’opportunità dell’iniziativa nell’interesse dei minori. La relativa decisione è tempestivamente comunicata al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell’ingresso sul territorio nazionale e dell’uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.
3. La concessione del nulla osta è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Ministero può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative analoghe a quelle di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell’iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatica competente.
4. Il Ministero può valutare anche le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti, ai fini della valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.
5. Il Ministero rilascia il nulla osta per la realizzazione del programma solidaristico di accoglienza temporanea dei minori, previa acquisizione del nulla osta della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita i minori e previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentate da enti, associazioni e famiglie.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Ministero, entro cinque giorni, l’avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall’uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell’organo di polizia di frontiera.
Art. 15
Soggiorno dei minori accolti
1. La durata totale del soggiorno prevista nei programmi relativi a ciascun minore non può superare i centoventi giorni per anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso.
2. Il Ministero può proporre alle autorità competenti l’eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L’eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell’eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente regolamento il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Abrogazione
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, è abrogato.
2. Il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ovunque ricorra, si intende effettuato al presente regolamento.
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