AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 ottobre 2020, n. 484
Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante riferisce di aver effettuato nell’anno 2020, presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il SSN, una prestazione medica a lei erogata (con intestazione della relativa fattura), il cui pagamento è stato effettuato tramite una carta bancomat intestata al figlio. L’Istante riferisce, inoltre, di aver rimborsato in contanti il figlio della spesa sostenuta.
Ciò posto l’Istante chiede se il pagamento fatto presso una struttura sanitaria privata non convenzionata con il SSN, ma con strumento tracciabile (POS), seppur intestato ad altra persona, permetta allo stesso di beneficiare della detrazione fiscale del 19 per cento della spesa sanitaria dato che nella fattura, che risulta a lei intestata, è esplicitata la modalità di pagamento utilizzata, dimostrabile anche mediante produzione dell’estratto conto corrente bancario del figlio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che non essendo obbligatorio possedere una carta bancomat, una carta di credito o, comunque, uno strumento di pagamento tracciabile, in considerazione del fatto che, soprattutto molti anziani, non sono avvezzi all’utilizzo di detti strumenti di pagamento ovvero che questi non sono a loro intestati, dovrebbe essere possibile usufruire delle detrazioni previste per legge purché sia possibile dimostrare che le spese sostenute siano state pagate mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili seppur intestati a persone diverse dall’intestatario del documento fiscale cui spetta la detrazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 «Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».
Il citato comma 679, dunque, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante «versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Ai fini che qui interessano, atteso che il decreto di attuazione previsto dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 non è mai stato emanato, si ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che «altri mezzi di pagamento» siano quelli che « garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria».
Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per completezza, si evidenzia che la norma di esclusione fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie e, pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie (ad esempio il servizio di mensa scolastica), ancorché resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dal comma 679 della legge di bilancio 2020.
Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’IRPEF degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi.
Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento <<tracciabile>> mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Tutto ciò premesso, si ritiene che il contribuente istante possa utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell’Istante che riferisce di aver “rimborsato in contanti la spesa sostenuta” al figlio.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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