La Corte di Cassazione è ritornata sul tema della deducibilità dei costi effettuati nelle “black list”, con la sentenza n. 10749 del 08 maggio 2013 intervenuta sulla vicenda di una società a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’avviso di accertamento recuperando imposte IRES ed IRAP. Le motivazioni poste a base dell’accertamento l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto l’indeducibilità, ai sensi dell’art. 76, commi 7 bis e 7 ter, del D.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente ratione temporis), dei costi di acquisto di bobine fotografiche da società residente in Liechtenstein (T. Commercial Limited Company), dalla quale la MG Trading era controllata.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che le operazioni commerciali, oggetto della controversia, rispondevano ad un effettivo interesse economico. L’interesse economico nella fattispecie e stato inteso e dimostrato come non solo prezzi competitivi ma anche puntualità nelle forniture e serietà del fornitore. In riferimento al presunto controllo non è stata ritenuta sufficientemente provata l’esistenza di un rapporto di controllo tra le due società, non assumendo rilievo il fatto che il socio di maggioranza della M.G. risiedesse in Svizzera e che in questo Paese venissero inviati i pagamenti, né che la maggioranza degli acquisti fossero fatti dalla T.
L’Agenzia delle Entrate ricorre a Giudici della Suprema Corte con quattro doglianze che i Giudici di Legittimità ritengono infondati.
Pertanto gli Ermellini affermano che, in base alla normativa di riferimento, è possibile dedurre (con indicazione separata in dichiarazione dei redditi) dalle imprese residenti in Italia se le stesse forniscono la prova che i soggetti esteri svolgono prevalentemente ed effettivamente un’attività commerciale, oppure che le operazioni effettuate con essi rispondono ad un effettivo interesse economico. In particolare, i giudici hanno affermato che prezzi competitivi, puntualità e serietà del fornitore costituiscono un effettivo interesse economico tale da consentire la deducibilità delle spese sostenute nelle operazioni con soggetti residenti in Paesi “black list” a fiscalità privilegiata. Se l’Amministrazione finanziaria insiste nel proseguire il contenzioso, il giudice di merito che la condanna al pagamento delle spese non deve fornire alcuna specifica motivazione, in virtù della regola della soccombenza.