AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 febbraio 2020, n. 47
Deducibilità ammortamenti operazione di fusione.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società gestisce il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di competenza a partire dal 1° gennaio 2007, sulla base del contratto di servizio con la competente autorità.
Tale contratto prevedeva l’affidamento in esclusiva alla società ALFA delle reti,degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio,con l’impegno di effettuare tutte le attività di manutenzione necessarie a mantenere tali beni in efficienza funzionale e, comunque, nelle condizioni qualitative in cui si trovavano all’atto della consegna. Il medesimo contratto prevedeva, inoltre, l’impegno in capo a ALFA, di adeguare reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, e in genere tutti i beni immobili ricevuti in concessione, alle vigenti normative in materia tecnica edi sicurezza, concordando con l’autorità il piano degli investimenti necessario.
Era prevista, inoltre, la stipula di appositi contratti con cui le società partecipate dagli enti locali proprietarie dei beni (società patrimoniali) assegnavano alla società istante le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio idrico integrato. ALFA riconosceva quale corrispettivo per l’utilizzo dei beni un canone definito dall’Autorità d’ambito territoriale ottimale della Provincia X ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
L’autorità ha approvato uno schema di contratto di concessione amministrativa per l’accesso alle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali da stipulare da parte di ALFA con i soggetti proprietari delle reti.
Lo schema di contratto prevedeva, tra l’altro, che, alla scadenza del contratto, e comunque alla data della riconsegna del complesso dei beni in esame, essi dovevano essere riconsegnati alla società delle reti in perfetto stato di funzionamento, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
Viene evidenziato, tuttavia, che i contratti effettivamente stipulati con le società patrimoniali hanno in realtà previsto diverse fattispecie per quanto riguarda la restituzione dei beni.
In particolare, per gli impianti di depurazione è stato previsto che gli stessi venissero restituiti in perfetto stato d’uso e funzionamento, mentre per quanto attiene le reti di distribuzione, di raccolta delle acque reflue e i collettori fognari è stato previsto che gli stessi venissero restituiti nello stato in cui si sarebbero trovati.
I contratti stipulati con le società patrimoniali non hanno generalmente previsto specifici articoli che disciplinassero la gestione degli ammortamenti, fatta eccezione per un solo contratto, il quale ha previsto che, in deroga all’articolo 2561 del codice civile, gli ammortamenti degli impianti di depurazione (da riconsegnare in perfetto stato d’uso e funzionamento) sarebbero dovuti essere effettuati da ALFA.
Pertanto, a decorrere dalla sottoscrizione dei contratti di concessione, le società patrimoniali hanno adottato una politica di ammortamento, sia civilistico che fiscale, disomogenea e non necessariamente in linea con quanto previsto contrattualmente.
Le fattispecie che si sono verificate sono riconducibili alle seguenti casistiche:
interruzione del piano di ammortamento relativamente a tutti i beni oggetto di concessione;
interruzione del piani di ammortamento relativamente solo ad alcune categorie di beni oggetto di concessione;
interruzione del piano di ammortamento a decorrere dall’annualità successiva alla sottoscrizione del contratto di concessione.
Ciò premesso, la società istante fa presente che, in attuazione delle disposizioni normative di cui all’articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le società partecipate dagli enti locali proprietarie dei beni dovevano procedere alla loro liquidazione.
Per raggiungere tale obiettivo gli enti locali hanno provveduto a cedere le relative quote sociali a favore di ALFA, che ha successivamente incorporato le società proprietarie dei beni.
Il valore delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio idrico integrato è stato definito in sede di quantificazione del prezzo di acquisto delle quote sociali.
Nell’istanza viene evidenziato che il criterio di calcolo del valore residuo (VR) dei beni relativi alla gestione del servizio idrico integrato non ha una disciplina ancora ben definita.
Nel caso di subentro tra gestori, le linee guida più diffuse sono quelle che si ricavano dal sistema tariffario sulla base dell’articolo 31, allegato A, delibera XXXXXX.
Tuttavia, secondo l’interpellante, tale disciplina non è adatta a stimare i beni delle società patrimoniali, che hanno un particolare regime giuridico legato alla loro formazione e provenienza; peraltro, le società patrimoniali da anni hanno trasferito il ramo d’azienda operativo, mediante contratti di concessione.
Per acquisire anche la proprietà dei beni idrici delle società patrimoniali, viene rappresentato che, sulla base dell’indirizzo dei soci della società interpellante, è stato definito un criterio convenzionale (VR Convenzionale).
Il criterio di calcolo del VR Convenzionale per i beni delle società patrimoniali – che è stato scelto – ha come base di riferimento il Valore di iscrizione iniziale dei beni (costo storico) rettificato sulla base di alcuni elementi del Valore tariffario, come nel modo seguente:
– nessuna rivalutazione monetaria (deflatori) se non per i beni realizzati dopo 2007;
– ammortamenti e fondi di ammortamento calcolati dall’anno di iscrizione del bene a libro cespite sino al 31 dicembre 2017 applicando le sole aliquote stabilite dall’Autority;
– trattamento dei pagamenti per canoni di concessione/rimborso mutui (capitale e interesse) effettuati da ALFA del periodo 2007-2017 come contributi a fondo perduto spalmati nella stratificazione dei cespiti.
Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento, l’applicazione delle aliquote Autority prevedono un periodo di ammortamento che differisce da quello previsto dalle società patrimoniali nei piani di ammortamento relativi al periodo precedente la concessione amministrativa delle reti a ALFA.
Ciò posto, “a decorrere dalla data di efficacia della fusione la società istante ha rilevato nella propria contabilità il costo storico e il relativo fondo di ammortamento come da libro cespiti e come da contabilità della società incorporata, nonché la rettifica necessaria ad allineare il valore innanzi illustrato al valore calcolato ai fini della identificazione del prezzo di acquisto delle quote sociali. Nel caso la società incorporata non abbia proceduto all’allineamento del valore netto contabile al valore definito ai fini del prezzo della transazione, la società ha rilevato il minore valore dei beni mediante l’imputazione dell’avanzo da fusione a decremento del valore contabile degli elementi dell’attivo in regime di neutralità fiscale. II piano di ammortamento civilistico che la società istante intende applicare ai cespiti acquisiti dalle società incorporate prevede, quale valore residuo da ammortizzare, il valore definito in sede di calcolo del VR Convenzionale al netto della svalutazione, e una vita utile residua commisurata alla vita utile complessiva prevista dalle aliquote dell’Autorità a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene nel bilancio della società incorporata”.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale dell’operazione viene richiamato l’articolo 172 del TUIR e pertanto il valore fiscale da riconoscere ai beni oggetto di acquisizione e successiva fusione sono gli stessi riconosciuti in capo alle società incorporate.
La società istante in merito alla definizione del valore fiscale residuo da riconoscere ai beni oggetto di fusione richiama quanto esposto in premessa in ordine alla disomogeneità che ha caratterizzato le modalità di ammortamento, sia civilistico che fiscale, dovute ai casi di interruzione del piano di ammortamento relativamente a tutti i beni o solo per alcune categorie degli stessi oggetto di concessione.
Pertanto, il valore fiscale dei beni risultante dal bilancio e dal registro dei beni ammortizzabili delle società patrimoniali è al lordo delle quote di ammortamento per gli anni oggetto del contratto di concessione e di importo superiore rispetto a quello imputato a bilancio da ALFA successivamente alle scritture di fusione.
In merito a questo ultimo punto, nell’interpello viene specificato che il disallineamento tra il valore di iscrizione del bene e del relativo fondo nel bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili delle società patrimoniali differisce dal valore iscritto a bilancio da ALFA, non solo quale conseguenza dell’interruzione del piano di ammortamento ma anche a seguito delle rettifiche previste nel calcolo del VR convenzionale.
Tanto premesso in merito alla fattispecie in esame, la società istante chiede quale debba essere il valore fiscale residuo da riconoscere ai beni oggetto di fusione.
In particolare, viene domandato se il valore fiscale residuo da considerare, come risultante dal registro dei beni ammortizzabili, deve essere considerato:
al lordo degli ammortamenti non effettuati negli anni decorsi dalla concessione in uso alla società istante sino alla data di decorrenza della fusione;
al netto degli ammortamenti non effettuati calcolati applicando l’aliquota prevista dalle società partecipate;
al netto degli ammortamenti non effettuati calcolati applicando l’aliquota prevista dall’Autorità.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che il valore fiscale residuo da considerare ai fini del piano di ammortamento fiscale non potrà essere il valore fiscale residuo quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili delle società incorporate.
In merito, la società ritiene che è necessario ricostruire il valore fiscale residuo che potrà essere recuperato mediante il processo di ammortamento durante la vita utile residua del bene, come definita in sede di calcolo del VR Convenzionale.
Il valore fiscale residuo da riconoscere ai beni in oggetto deve quindi essere pari al valore residuo già definito ai fini civilistici, ossia il valore definito con il criterio convenzionale.
La società istante ritiene altresì che il piano di ammortamento civilistico da applicare ai cespiti acquisiti dalle società incorporate dovrà prevedere una vita utile residua commisurata alla vita utile complessiva prevista dalle aliquote dell’Autorità, a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene nel bilancio della società incorporata.
L’ammortamento così definito transiterà dal conto economico e sarà fiscalmente deducibile laddove l’aliquota dell’Autorità dovesse essere inferiore all’aliquota prevista dal D.M. 31 dicembre 1988, o parzialmente deducibile laddove l’aliquota dell’Autorità dovesse essere superiore all’aliquota prevista dal D.M. 31 dicembre 1988.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito, sia alla determinazione delle corrette quote di ammortamento fiscale seguita dalle società incorporate, sia al piano di ammortamento civilistico chela società istante intende applicare ai cespiti acquisiti dalle società incorporate, restando fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con riferimento al richiesto chiarimento interpretativo, si osserva quanto segue.
Ai fini fiscali l’istituto della fusione è disciplinato dall’articolo 172 del TUIR, tale disposizione al comma 1 dispone che: “La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”. Al successivo comma 2, precisa, tra l’altro, che “(…) i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi,facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti”.
In sintesi, l’istituto in parola prevede che vi sia continuità di valori fiscali dei beni transitati dal soggetto incorporato al soggetto incorporante.
In considerazione di tale principio, a prescindere dalle modalità di valutazione dei beni adottata in bilancio dall’interpellante al momento dell’operazione di fusione, il valore fiscale sarà pari a quello ereditato sulla base del residuo valore fiscale che i medesimi cespiti avevano in capo alle incorporate.
Tale valore dovrà corrispondere al valore fiscale originario dei beni, rilevato dalle incorporate al netto delle quote di ammortamento dedotte fino al momento di efficacia giuridica della fusione. Pertanto, il valore indicato nel registro dei cespiti ammortizzabili assume rilievo come dato base, cui occorre sommare algebricamente gli incrementi e le riduzioni del medesimo valore originate da fenomeni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile IRES (es. ammortamenti fiscali).
Laddove la società incorporante avesse già operato sui beni acquisiti in sede di fusione eventuali ammortamenti dedotti ai fini fiscali, il valore fiscale dei beni acquisiti deve essere oltre che al netto degli eventuali ammortamenti già dedotti ai fini fiscali dalle incorporate in esercizi precedenti, anche al netto degli ammortamenti già dedotti ai fini fiscali dalla stessa incorporante; pertanto, eventuali maggiori ammortamenti rilevati a conto economico dovranno essere sterilizzati mediante variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20044 del 21 giugno 2022 - In materia di regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società, la disposizione intertemporale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 344 del 2003, che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34036 - La fusione di società realizza una successione a titolo universale, corrispondente a quella mortis causa, con la conseguenza che il soggetto risultante dalla fusione (per incorporazione)…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22171 depositata il 13 luglio 2022 - L’affittuario si sostituisce al concedente nella posizione fiscale riferibile agli elementi patrimoniali conferiti nel ramo di azienda, posto che è il soggetto che si assume il…
- Operazione di merger leveraged buy-out (MLBO) – fusione inversa – retrodatazione – posizioni soggettive delle società partecipanti – disapplicazione – condizioni – consolidato fiscale della target – operazione straordinaria – continuazione – perdite…
- Fusione e consolidato fiscale – Retrodatazione fiscale ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del TUIR, in ipotesi di fusione transfrontaliera per incorporazione di una società italiana da parte della controllante diretta francese e continuazione del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…