L’art. 109 del TUIR sancisce il principio di competenza: i componenti incerti o indeterminabili concorrono al reddito solo quando la loro esistenza o entità diventa certa o determinabile. Le deroghe previste dall’art. 112 del TUIR disciplinano la deducibilità degli accantonamenti relativi a contratti derivati, ma solo se finalizzati alla copertura di rischi inerenti l’attività d’impresa. In assenza di prova documentale rigorosa, prevale il principio generale ex art. 109.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità ha intensificato l’attenzione verso i profili fiscali degli strumenti finanziari derivati, in particolare sotto il profilo della deducibilità degli accantonamenti per copertura del rischio. Si tratta di una materia in cui si intrecciano principi di diritto tributario sostanziale, regole contabili e discipline proprie del diritto finanziario.
L’ordinanza n. 14813, depositata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione il 2 giugno 2025, si inserisce in questo filone interpretativo, fornendo una ulteriore occasione per ribadire e puntualizzare alcuni capisaldi in tema di inerenza, prova e funzione dei contratti derivati nell’ambito dell’impresa. Viene ribadito il principio di diritto secondo cui
“In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l’applicazione dell’art. 112 del D.P.R. n. 917 del 1986 ha l’onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di “interest rate swap” è di coprire operazioni che attengono all’esercizio dell’attività imprenditoriale, atteso che l’inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all’oggetto dell’impresa” (Cass. sentenza n. 559/2020)”
L’analisi dell’ordinanza, letta in combinato con la sentenza n. 166 del 7 gennaio 2025 e con precedenti significativi (tra cui Cass. n. 12738/2018 e Cass. n. 29179/2019), consente di tracciare un quadro ormai consolidato, ma non privo di implicazioni operative rilevanti.
L’inerenza come chiave di lettura fiscale
Il cuore della questione risiede nell’applicazione dell’art. 109 TUIR, il quale, com’è noto, subordina la deducibilità dei costi alla loro inerenza con l’attività d’impresa e, in caso di componenti negativi non ancora certi o determinabili, alla loro manifestazione effettiva. Il successivo art. 112 TUIR, a sua volta, introduce una disciplina derogatoria per i derivati, prevedendo che i relativi componenti possano essere dedotti anche in assenza di manifestazione effettiva, a condizione che lo strumento sia utilizzato con finalità di copertura.
Ma è proprio sull’accertamento di questa finalità e sul collegamento con l’attività caratteristica dell’impresa che la giurisprudenza si è mostrata particolarmente rigorosa.
La posizione della Cassazione: dai principi al caso concreto
L’ordinanza n. 14813/2025
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce che gli accantonamenti finalizzati alla copertura di rischi derivanti da contratti su strumenti derivati (come gli interest rate swap) sono deducibili solo in presenza di una finalità effettiva di copertura e di un chiaro nesso di inerenza con l’attività d’impresa.
In particolare gli Ermellini hanno precisato che
“Il derivato cioè dovrebbe assolvere alla funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività, al cui fine è necessario verificare che vi sia l’intento di porre in essere la copertura; sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, nozionale, eccetera) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura; le predette circostanze risultino documentate da evidenze interne.
In assenza delle predette condizioni, il derivato è di tipo aleatorio e speculativo, e deve pertanto escludersene la natura di operazione di copertura.“
Viene sottolineato con chiarezza come l’onere probatorio sia interamente a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare:
l’esistenza del contratto derivato, con clausole che ne evidenzino la natura di copertura e non quella speculativa;
l’effettivo collegamento dello strumento con specifiche operazioni aziendali (es. mutui a tasso variabile, passività finanziarie);
l’analisi del rischio che ha motivato l’adozione dello strumento;
e, non da ultimo, la contabilizzazione coerente e trasparente dell’accantonamento, in ottica prudenziale.
L’ordinanza si muove dunque in linea con il consolidato orientamento secondo cui non è sufficiente invocare la potenziale utilità del derivato, né il suo inserimento tra gli strumenti contabili, ma è necessario provare la sua strumentalità rispetto all’attività ordinaria dell’impresa.
Sentenza n. 166 del 7 gennaio 2025
La Suprema Corte, con sentenza n. 166/2025, ribadisce che le società non operanti nel settore finanziario o creditizio devono dimostrare non solo il fine di copertura del contratto derivato (come un IRS), ma anche la sua inerenza, ossia il legame diretto con l’oggetto sociale dell’impresa. Non è sufficiente la mera idoneità astratta del derivato a generare reddito. L’onere probatorio grava sul contribuente, che deve presentare contratti, analisi di risk management, perizie tecniche e documentazione contabile coerente. Viene inoltre chiarito che un accertamento con adesione relativo a un anno non garantisce legittimo affidamento per i successivi.
Per I giudici di piazza Cavour ai fini della deducibilità, non può attribuirsi rilevanza a una generica potenzialità di produzione di reddito, dovendo invece verificarsi una connessione funzionale concreta tra lo strumento e l’attività economica esercitata.
La Corte, in tale occasione, aveva anche precisato che la presenza di un accertamento con adesione relativo ad annualità precedenti non costituisce in alcun modo vincolo per l’Amministrazione finanziaria, né può generare un legittimo affidamento idoneo a escludere la rettifica per annualità successive. Un chiarimento che esclude ogni presunta continuità automatica di trattamento.
I precedenti confermativi
Già con l’ordinanza n. 12738/2018, la Cassazione aveva negato la deducibilità dei componenti negativi derivanti dalla risoluzione anticipata di contratti derivati, rilevando la mancanza di inerenza, ossia l’assenza di un collegamento logico-funzionale tra il derivato e le attività tipiche dell’impresa.
Con le sentenze n. 559/2020 e n. 902/2020, la Corte aveva poi rafforzato questo orientamento, affermando che l’inerenza fiscale non si desume dalla sola inclusione del derivato tra gli strumenti contabili, né dalla sua presunta capacità di produrre vantaggi economici astratti. Serve, invece, una documentazione esaustiva e puntuale, che includa la correlazione con un rischio effettivamente gravante sull’impresa e gestito attraverso il derivato.
Osservazioni conclusive: rigore probatorio e responsabilità del contribuente
L’orientamento del Supremo consesso è ormai consolidato, per cui il contribuente che intende dedurre accantonamenti relativi a strumenti derivati ha un onere probatorio molto gravoso, che non può essere assolto con affermazioni di principio né con richiami generici a politiche aziendali.
In sede amministrativa o contenziosa, è quindi essenziale che il contribuente:
documenti la finalità di copertura, anche attraverso relazioni tecniche o perizie econometriche;
evidenzi la coerenza del derivato con l’indebitamento o l’esposizione che si intende coprire;
alleghi prospetti contabili e strategici, capaci di rendere intelligibile la logica prudenziale sottesa all’accantonamento.
Solo in presenza di tali elementi, la deducibilità potrà considerarsi legittimamente riconoscibile. Diversamente, troverà applicazione il principio generale secondo cui i componenti negativi non certi o determinabili non concorrono alla formazione del reddito, con tutte le conseguenze del caso in termini di ripresa a tassazione e sanzioni.
La pronuncia, in commento, ribadisce e approfondisce l’approccio già affermato:
L’accantonamento finalizzato alla copertura del rischio derivante da un contratto su derivati (quale un IRS) è deducibile solo se sussistono due condizioni:
Finalità effettiva di copertura del rischio operativo o finanziario;
Nesso di inerenza documentale e operativo con l’attività core dell’impresa.
La prova deve essere organica e rigorosa:
Contratto con clausole di hedging;
Analisi di risk mitigation / perizia indipendente;
Collegamento contabile a indebitamenti o passività operative.
Viene ribadito che non basta la stipula del derivato: è necessario comprovarne la strumentalità. Come già affermato, la sola capacità potenziale di generare plusvalenze o ridurre interessi non è sufficiente.
L’ordinanza conferma inoltre che un accertamento con adesione in un anno non crea legittimo affidamento sugli anni successivi, né vincola l’Amministrazione finanziaria, rafforzando la ratio della sentenza n. 166/2025.
Quadro comparativo: riepilogo dei principi giurisprudenziali
| Rapporto giuridico | Principio chiave |
|---|---|
| Accantonamenti per derivati (IRS e simili) | Deducibili se (a) finalità di copertura; (b) inerenza con attività d’impresa |
| Onere probatorio | Spetta al contribuente; documentazione rigorosa richiesta |
| Inerenza vs. mera idoneità a produrre reddito | Serve effettivo legame operativo e oggettivo |
| Accertamento con adesione | Non vincola per gli anni successivi (no legittimo affidamento) |
| Deroghe art. 112 versus principio art. 109 | Applicabili solo se superati i requisiti sopra indicati |
Implicazioni per la pratica professionale
Documentazione obbligatoria
Contratto derivato con clausole esplicite di hedging, indicanti finalità di copertura.
Report di analisi del rischio, perizia tecnica o valutazione interna documentata.
Collegamenti contabili tangibili tra derivato e passività operative (es. mutui, flussi finanziari previsti).
Motivazione in sede giudiziaria o amministrativa
Chiarire il collegamento tra operazione derivata e oggetto sociale.
Argomentare la non speculative oriented nature del contratto.
Evidenziare l’effettività del nesso rischio-copertura.
Criticità da evitare
Utilizzare derivati senza adeguata documentazione;
Fare affidamento su precedente definizione riconosciuta dall’Agenzia per altri anni;
Omettere l’analisi di rischio o il collegamento contabile con operatività aziendale reale.
Nozione di SWAPS
I giudici di legittimità hanno, anche, precisato che
“Gli Swaps sono strumenti finanziari derivati che prevedono uno scambio reciproco di flussi di denaro, con regolamento mediante pagamento del differenziale, ciascuno di entità commisurata all’andamento di un distinto parametro di carattere finanziario (la quotazione di un determinato valore immobiliare, il tasso di cambio di una valuta, un tasso di interesse, un indice finanziario etc.).
Questi prodotti finanziari possono perseguire finalità speculative oppure in alcuni casi di copertura.
Una delle ipotesi più ricorrente di questa seconda categoria è quello contratto stipulato in relazione a un mutuo a tasso variabile per neutralizzare il rischio di incremento del costo finanziario del mutuo stesso (funzione di copertura).“
Conclusione
L’ordinanza n. 14813 del 2 giugno 2025 conferma un costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione: la deducibilità degli accantonamenti legati a derivati è subordinata a requisiti documentali scrupolosi e a un effettivo collegamento con l’attività imprenditoriale. Tanto l’art. 109 quanto l’art. 112 del TUIR trovano piena applicazione solo se il contribuente dimostra, oltre alla finalità di copertura, anche l’effettiva inerenza dell’operazione. In assenza di ciò, si applicano le regole generali della competenza: deducibilità esclusiva per cassa e nulla più.