Deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore – Definizione dell’ambito applicativo – Articolo 110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – Risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate