La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 1298 depositata il 15 maggio 2025, intervenendo in tema di accertamento bancario di cui all’articolo 32 del DPR 600/1973 e principio di capacità contributiva, ha precisato, alla luce della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, che in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass., 28 novembre 2022, n. 34996; Cass., 18 ottobre 2021, n. 28580; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24422; Cass., 29 settembre 2017, n. 22868).

Tuttavia, come affermato più di recente da questa Corte, tale soluzione interpretativa deve essere rivisitata e modificata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 31 gennaio 2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui pone la presunzione per la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell’imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario, essendo possibile un’interpretazione adeguatrice della norma (cfr. Cass., 23 febbraio 2023, n. 5586).

La Corte Costituzionale, in particolare, ha osservato che, in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o “puro”), l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di Legittimità ad affermare il principio secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

L’accertamento analitico – contabile (che ha dato origine all’incidente di legittimità costituzionale) si caratterizza – invece – per la rettifica di singole componenti del reddito dichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili (il bilancio, in particolare) e dall’esame della documentazione posta a fondamento della contabilità, come le risultanze delle movimentazioni bancarie.

Presupposto dell’utilizzo del metodo analitico o “misto” è infatti l’attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell’ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l’inesattezza.

Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, e una ripresa a tassazione che si realizza mediante rettifiche di singole “poste” della stessa, implica che, ai fini della deduzione dei costi, operi in generale la regola ritraibile dall’art. 109 TUIR, in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l’onere della prova è a carico del contribuente.

1. Introduzione

Il sistema tributario italiano fonda l’imposizione fiscale sul principio di capacità contributiva, enunciato dall’art. 53 della Costituzione. Questo principio postula che il prelievo fiscale debba commisurarsi al reddito effettivo, inteso come risultato netto dell’attività economica, vale a dire al saldo tra ricavi e costi inerenti. In tale contesto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato che, nei casi di accertamento induttivo (art. 39, comma 2, DPR 600/1973), l’Amministrazione finanziaria debba riconoscere in via forfettaria una quota di costi, anche in assenza di una documentazione analitica da parte del contribuente. Tuttavia, tale principio non veniva esteso ai casi di accertamento analitico-presuntivo fondato su indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/1973.

L’ordinanza n. 12988/2025 interviene su questo snodo interpretativo, confermando un criterio di maggiore equità e di coerenza sistemica.

2. Il fatto e la questione giuridica

La controversia trae origine da un accertamento effettuato ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 2), del DPR 600/1973, con cui l’Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza reddituale a movimentazioni bancarie non giustificate, presumendo che esse costituissero ricavi non dichiarati. All’interno dell’avviso di accertamento, tuttavia, l’Ufficio ha omesso di considerare qualsivoglia deduzione relativa ai costi presumibilmente sostenuti per la produzione di tali ricavi.

Il contribuente ha contestato la fondatezza dell’atto, eccependo, in particolare, la violazione del principio di capacità contributiva e l’illegittimità della tassazione di un ricavo lordo non ridotto dei costi impliciti.

3. Principio consolidato e punto di svolta interpretativo

Tradizionalmente, la Cassazione ha ritenuto che:

  • In caso di accertamento induttivo “puro” (ex art. 39, comma 2, DPR 600/1973), debba essere riconosciuta una deduzione forfettaria dei costi di produzione;

  • In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo (come nelle indagini bancarie), l’onere probatorio grava sul contribuente, che deve dimostrare costi deducibili riconducibili ai maggiori ricavi contestati, senza che l’Ufficio sia tenuto a riconoscerli forfettariamente.

Tuttavia, con la recente sentenza, la Corte muta questa impostazione: anche nei casi di accertamento analitico‑presuntivo basati su prelevamenti bancari, l’amministrazione deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.

4. Motivazione e fondamento costituzionale

La svolta interpretativa si giustifica alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 10 del 31 gennaio 2023, che ha affermato la conformità costituzionale dell’art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/1973 (la presunzione per i prelevamenti bancari come ricavi), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Per cui anche quando l’accertamento sia fondato su movimentazioni bancarie, l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di assicurare un trattamento equo: deve cioè considerare una deduzione forfettaria per i costi di produzione, evitando di tassare il contribuente sul profitto lordo invece che su quello netto, in ossequio al principio di capacità contributiva.

5. Effetti pratici e ricadute applicative

  • Valore della pronuncia: muta l’orientamento dominante, estendendo anche agli accertamenti bancari la tutela del contribuente mediante deduzione forfettaria.

  • Onere del contribuente: non integra più l’unico strumento efficace per evitare la tassazione integrale dei maggiori ricavi accertati. Pur rimandando a future pronunce i limiti quantitativi della percentuale, la decisione riconosce una tutela minima automatica.

  • Approccio dell’Amministrazione: inferiore rigore nel rigetto automatico delle deduzioni qualora i costi non siano documentati in modo dettagliato.

6. Inquadramento dottrinario e giurisprudenziale

L’ordinanza si colloca nella lente evoluzione del principio di inerenza e del riconoscimento delle deduzioni:

  • L’art. 109, comma 5 TUIR ed il principio dell’inerenza impongono che i costi siano correlati all’attività produttiva per essere deducibili, ma sono ammesse interpretazioni ampie e funzionali anche per spese indirette finalizzate a generare ricavi futuri.

  • Le pronunce di legittimità della Cassazione (ad es. n. 34996/2022; 28580/2021; 24422/2018; 22868/2017) sono citate a fondamento del precedente orientamento più rigido