AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 luglio 2019, n. 248
Impresa agricola familiare – Deduzione IRPEF dei contributi previdenziali versati dal titolare dell’impresa familiare in favore dei propri coadiuvanti e coadiutori – Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Quesito
Il contribuente istante esercita l’attività agricola in qualità di collaboratore familiare dell’impresa agricola iscritta alla Camera di Commercio di …, di proprietà del signor ALFA.
Il versamento dei contributi INPS viene effettuato dal titolare dell’impresa, anche per la quota di spettanza del collaboratore istante che rimborsa al titolare dell’azienda l’importo dei citati contributi.
In sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, modello 730, il CAF ha negato l’apposizione del visto di conformità sostenendo che, i contributi pagati per i collaboratori agricoli sono considerati oneri dell’impresa che restano a carico dell’imprenditore, concorrendo a determinare il reddito agrario, al pari del contributi pagati per i dipendenti dell’impresa agricola.
Conseguentemente i contributi versati al titolare dell’impresa che ha esercitato la rivalsa non sarebbero deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Con l’istanza di interpello in esame, si chiede, dunque, se sia corretto ritenere deducibili dal reddito complessivo del collaboratore familiare dell’impresa agricola i contributi INPS versati dal titolare dell’impresa e rimborsati dal contribuente istante.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, avendo rimborsato al titolare dell’impresa familiare la quota di contributi previdenziali di propria spettanza, ritiene di poterli dedurre dal proprio reddito complessivo.
Parere dell’agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e), del TUIR sono deducibili dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, tra l’altro, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.”; il successivo comma 2 prevede, inoltre, che le spese di cui alla riportata lettera e) del comma 1 sono deducibili anche se sostenute relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.
In merito, si osserva che la legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente la “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, all’articolo 2, dal titolo “Versamento dei contributi” dispone, tra l’altro, che “Il titolare dell’impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi [previdenziali] di cui all’articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.” (sottolineatura aggiunta).
In relazione alla portata della predetta disposizione, ovvero alla deducibilità dei contributi previdenziali versati in favore del collaboratore dell’impresa familiare, le istruzioni al modello Redditi PF chiariscono che in caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati.
Pertanto, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, sono tali ultimi soggetti che potranno portare in deduzione i contributi versati nel caso in cui il titolare dell’impresa artigiana o commerciale abbia effettivamente esercitato detta rivalsa.
L’assenza di una disciplina esplicita del diritto di “rivalsa” nella disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori, ad avviso della scrivente non consente il riconoscimento della deducibilità IRPEF di tali contributi, sia da parte dell’imprenditore agricolo che del familiare collaboratore (cfr. circolari nn. 137/1997, 50/2002, 15/2005 e n. 7 del 2018).
Conseguentemente, nella fattispecie in esame, il contribuente istante non può dedurre i contributi previdenziali rimborsati al titolare dell’impresa agricola, non potendo trovare applicazione il citato art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR.
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