Nella legge di stabilità (legge n. 147/2013) all’articolo 1 comma 132 e seguenti è stato previsto a favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e che costituiscono un aumento della base occupazionale rispetto al periodo di imposta precedente una deduzione ai fini IRAP fino a 15 mila euro annui a partire dal periodo di imposta 2014. Tale agevolazione rappresenta un primo timido tentativo di riduzione del cuneo fiscale.
La predetta agevolazione e finalizzata alla riduzione del costo del lavoro per coloro che occupano dipendenti.
L’agevolazione in commento si affianca a quella prevista dal comma 127 della legge di stabilità 2014 riguardante un aumento delle detrazioni fiscali a favore dei dipendenti al fine di ridurre la quota IRPEF in busta paga.
La deduzione ai fini IRAP consiste in una riduzione dalla base imponibile ai fini dell’imposta che può raggiungere 15.000 euro annui e spetta a decorrere dal periodo di imposta 2014 a condizione che i datori di lavoro effettuino assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato che rappresentino un aumento della base occupazionale rispetto al periodo di imposta precedente.
I soggetti beneficiari dell’incentivo sono quelli individuati nell’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del D.Lgs. n. 446/1997 e che di seguito vengono elencati:
- imprese individuali;
- esercenti arti e professioni;
- società di persone e quelle ad esse equiparate;
- società di capitali ed enti commerciali;
- imprenditori agricoli;
- enti privati diversi dalle società che non hanno non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
La misura dell’agevolazione, come già accennato in precedenza, compete nella misura massima annuale di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto per il periodo di imposta di assunzione e per i due successivi.
Prima di poter usufruire di tale agevolazione occorre effettuare le seguenti due verifiche:
- la prima riguarda il singolo rapporto di lavoro. Occorrerà confrontare l’importo della deduzione potenzialmente spettante con la somma del costo del lavoro costituito da retribuzione diretta, indiretta, differita, oneri sociali, contributivi ed assicurativi ed altre spese a carico del datore di lavoro relativi al rapporto di lavoro agevolato. Spetta il minore importo risultante dal calcolo;
- occorre altresì verificare se la somma delle deduzioni spettanti per i rapporti di lavoro incentivati sia pari o superiore all’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Se l’incremento del costo del lavoro si rivelasse inferiore, l’incentivo potrà essere goduto entro tale limite.
E necessario rammentare che l’agevolazione in commento è alternativa:
- alle altre deduzioni IRAP previste per il costo del lavoro degli apprendisti, disabili e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- alla deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, spettante per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000.
Infine si ricorda che i contratti di lavoro agevolati sono esclusivamente quelli a tempo indeterminato.
Con la circolare n. 26 del 12 luglio 2006 l’Agenzia delle Entrate forniva chiarimenti per una analoga agevolazione inerenti ai nuovi contratti a tempo indeterminato ai fini IRAP, ha ritenuto che rientrano anche le trasformazioni di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato in quanto realizza una nuova assunzione a tempo indeterminato potenzialmente idonea ad attribuire la deduzione per la nuova assunzione. In tale ipotesi, tuttavia, ai fini del calcolo della effettiva deduzione spettante, dovrà essere conteggiato solo il costo sostenuto in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il limite massimo di deduzione spettante dovrà essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno in cui il rapporto di lavoro è stato intrattenuto a tempo indeterminato.
La deduzione compete solo per coloro “che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente“.
Per cui risulta evidente la necessità di effettuare una verifica annuale per stabilire se quella assunzione sia effettivamente ad incremento della base occupazionale. Il calcolo per la verifica dell’incremento occupazionale va effettuato alla fine di ogni periodo di imposta mettendo a confronto il numero dei lavoratori mediamente occupati con quelli mediamente occupati nel periodo di imposta precedente.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 ha chiarito che “la sussistenza di un incremento (quindi di una differenza positiva tra consistenza di fine periodo d’imposta e media del periodo precedente) è, indipendentemente dalla sua misura, condizione necessaria per aver diritto alla deduzione per tutte le nuove assunzioni effettuate nel periodo d’imposta“.
Nei due periodi di imposta successivi nei quali potenzialmente spetta la deduzione occorre procedere con lo stesso metodo mettendo a confronto la base occupazionale del periodo di imposta nel quale si richiede la deduzione con quello di assunzione.
Se nei periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’assunzione il numero dei lavoratori risultasse pari o inferiore a quello di costituzione del rapporto di lavoro, la deduzione decade.
La decadenza si verifica in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro agevolato.
La circolare n. 7/2006 ha chiarito che nel caso di decremento occupazionale nell’anno successivo a quello d’assunzione la deduzione resta confermata a condizione che la cessazione dei rapporti di lavoro abbia riguardato rapporti di lavoro diversi da quelli che hanno generato il diritto alla deduzione. “Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita“.
In ordina all’incremento della base occupazionale, si precisa, che va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Relativamente alle imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
Con riferimento agli enti privati diversi dalle società che non hanno non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, la base occupazionale va individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base all’incidenza dei ricavi e proventi commerciali rispetto al totale generale dei ricavi e proventi. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale.
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