AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 aprile 2019, n. 102
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Definizione agevolata articolo 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e rinuncia all’agevolazione “Tremonti ambiente”
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) nel prospettare la questione qui di seguito sinteticamente riportata, riferisce di aver realizzato un impianto fotovoltaico che beneficia delle tariffe incentivanti di cui al IV Conto Energia e dell’agevolazione di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. Tremonti ambiente).
L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di […], ha emesso nei confronti dell’istante un avviso di accertamento con il quale ha recuperato integralmente l’ammontare della detassazione indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2011.
Detto avviso di accertamento è stato impugnato ed il giudizio così istaurato è attualmente sospeso per l’eventuale definizione agevolata ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Tanto premesso, l’istante fa presente che il Gestore dei servizi energetici (di seguito anche GSE), con news del 22 novembre 2017, nell’affermare il divieto di cumulo tra l’agevolazione “Tremonti ambiente” e la suddetta tariffa incentivante, ha precisato che, per continuare a godere di quest’ultima, è necessario “rinunciare al beneficio fiscale goduto”, manifestando “la volontà all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa”, entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della news stessa (termine successivamente differito al 31 dicembre 2019).
Alla luce di tali chiarimenti, l’istante intende rinunciare alla “Tremonti ambiente” per poter continuare a beneficiare della tariffa incentivante, e, a tal fine, pone i seguenti quesiti:
– con il primo quesito chiede se sia possibile effettuare la suddetta rinuncia avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall’articolo 6 del citato decreto-legge n. 119 del 2018;
– in caso di risposta negativa, in via subordinata, con il secondo quesito, chiede di indicare le modalità con le quali effettuare validamente la rinuncia;
– in via ulteriormente subordinata ed in ogni caso con il terzo quesito, la società ritiene che non siano dovute le sanzioni amministrative in applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza con riferimento alla facoltà di cumulo della suddetta tariffa incentivante con l’agevolazione “Tremonti ambiente”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, con riferimento al primo quesito, l’istante ritiene che la definizione agevolata della controversia tributaria pendente prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 sia un valido strumento per rinunciare all’agevolazione “Tremonti ambiente”.
In merito al secondo quesito, l’istante non indica alcuna soluzione.
Per quanto concerne il terzo quesito, la società ritiene che sussistano i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni per ricorrenza dell’esimente dell’obiettiva incertezza.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 – abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 dall’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – disciplinava una misura di detassazione per le piccole e medie imprese che avessero realizzato investimenti ambientali, tra cui gli investimenti in impianti fotovoltaici (“Tremonti ambiente”).
In particolare, detta disposizione prevedeva che:
– la quota di reddito destinata agli investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
– la sterilizzazione della quota si realizzasse attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi.
Con la nota del 22 novembre 2017, il GSE ha stabilito che tale agevolazione fiscale non è cumulabile con le tariffe incentivanti previste dal III, IV e V “Conto Energia” e che, per continuare ad usufruire di tali tariffe, il Soggetto Responsabile dell’impianto deve manifestare all’Agenzia delle entrate la volontà di rinunciare all’agevolazione fiscale goduta “secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa”, entro il termine del 22 novembre 2018, termine poi prorogato al 31 dicembre 2019.
A tale riguardo, il recupero delle agevolazioni fiscali fruibili in sede di dichiarazione annuale generalmente avviene mediante dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Nel caso prospettato, tuttavia, con avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2011, è stato contestato all’istante l’utilizzo dell’agevolazione “Tremonti ambiente” per carenza dei requisiti oggettivi.
Avverso l’avviso di accertamento, l’istante ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la quale, si legge nell’istanza, ha sospeso il giudizio per consentire la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, che, al comma 1, dispone: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Il successivo comma 1-bis – inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n.136 – stabilisce a sua volta che “In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”.
Ciò posto, l’istante può definire in forma agevolata la controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento.
L’importo dovuto per la definizione agevolata, nel caso di specie, è pari al 90% della maggiore imposta accertata ed in contestazione, col beneficio quindi della riduzione del 10% dell’imposta e dell’azzeramento di sanzioni ed interessi.
Ciò detto con riferimento alla definizione del rapporto tributario, di competenza della scrivente, per quanto concerne, invece, l’idoneità della predetta definizione agevolata a rimuovere l’incumulabilità tra la “Tremonti ambiente” ed il IV conto energia, si rileva che si tratta di valutazioni che, non involgendo aspetti di natura tributaria, esulano dalla competenza della scrivente.
La condizione di rinuncia “al beneficio fiscale goduto” richiesta per continuare a fruire delle tariffe incentivanti del IV “Conto Energia” è stata chiarita dal competente GSE con la citata news del 22 novembre 2017.
La necessità di garantire il rispetto di un divieto di cumulo tra le due agevolazioni non è dettata da norme di carattere fiscale ma deriva dalla disciplina delle tariffe incentivanti del III, IV e V “Conto Energia”.
In base alle richiamate indicazioni del GSE, non sembra sufficiente quanto dovuto per la chiusura della lite tributaria, ma occorrerebbe la totale rinuncia all’agevolazione fiscale goduta nella dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, dall’istante sarebbe dovuta integralmente l’imposta in contestazione – con le stesse modalità previste per la definizione della lite – qualora voglia ottenere non solo l’effetto di definire la controversia tributaria, ma anche quello di rimuovere la preclusione in parola in materia di tariffe incentivanti del IV “Conto Energia”.
[…]
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