AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 aprile 2019, n. 110
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Definizione agevolata articolo 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), nell’esporre il quesito qui di seguito sinteticamente riportato, rappresenta di essere stata destinataria di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro con il quale l’Agenzia delle entrate ha rettificato il valore per la cessione di alcuni rami d’azienda. L’istante è l’acquirente.
A seguito di impugnazione del predetto atto, la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale.
La predetta sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate davanti alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza depositata il […], ha accolto il ricorso cassando con rinvio ad un’altra sezione della Commissione tributaria regionale.
Tanto premesso, al fine dell’eventuale adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, l’istante chiede di sapere se la situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere sia quella sussistente al momento dell’entrata in vigore di detto provvedimento normativo (24 ottobre 2018) oppure se si debba tener conto della successiva sentenza di cassazione con rinvio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, al fine di determinare il quantum da corrispondere per la definizione della controversia, l’istante è dell’avviso che, come espressamente stabilito dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, rilevi la situazione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, ossia il 24 ottobre 2018.
Nel caso di specie, pertanto, per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ritiene sia dovuto un importo pari al 15 per cento del valore della stessa, considerato che al momento dell’entrata in vigore del citato articolo 6, l’ultima pronuncia giurisdizionale era la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, al comma 1 dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Il successivo comma 2 stabilisce a sua volta che “In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”.
Sulla definizione agevolata sono stati forniti chiarimenti con la circolare del 1° aprile 2019, n. 6/E, alla quale si rinvia.
Tanto premesso, nel caso oggetto di interpello, in cui si è verificata la doppia soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte ha emesso pronuncia di cassazione con rinvio sul ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, l’istante può definire la controversia con il pagamento del 15 per cento del relativo valore, ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.
Nella situazione prospettata, infatti, il momento rilevante al fine di individuare l’importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia con il 24 ottobre 2018, data in cui la controversia era interessata dalla sentenza sfavorevole all’ufficio emessa dalla Commissione tributaria regionale.
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