AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 364 del 30 giugno 2023
Definizione agevolata carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione – Articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.
L’istante è destinatario di tre atti di recupero di crediti IVA, indebitamente utilizzati per importi superiori al limite consentito, emessi nel 2013 e 2014 con riferimento agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010.
A seguito di impugnazione dei predetti atti, è stata iscritta a ruolo, a titolo provvisorio, l’intera imposta recuperata, oltre sanzioni ed interessi.
Il pagamento delle cartelle, a tutt’oggi, è stato sospeso, in attesa dell’esito del contenzioso attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione.
Ciò detto, l’istante intende avvalersi della definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione disciplinata dall’articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. Rottamazione-quater) con riferimento alle predette cartelle di pagamento, rateizzando gli importi dovuti in diciotto rate.
A tal proposito, chiede di sapere:
se a seguito del pagamento della prima rata la procedura si intenda ”perfezionata” e, per l’effetto, venga ripristinato il credito d’imposta originario ante compensazioni indebite nell’intero ammontare;
se, a seguito del ripristino del credito d’imposta, sia consentito chiederne il rimborso atipico per l’intero ammontare con separata istanza e senza necessità di alcuna annotazione nelle successive dichiarazioni annuali IVA, relative agli esercizi di riferimento delle diciotto rate che saranno pagate in esecuzione del piano di rateazione della definizione agevolata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene «di poter chiedere il detto rimborso atipico nell’intero ammontare del credito […] ripristinato con l’istanza di rottamazione, ancorché ne è previsto il versamento in 18 rate, posto che ai sensi dei commi 243 e 244 dell’art. 1 della legge citata, la presentazione della dichiarazione di cui al comma 235 ed il versamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata, determinando, per esempio, anche l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente attivate e posto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola delle rate successive autorizza l’agente della riscossione a proseguire l’attività di recupero per l’intero debito residuo».
La società precisa, altresì, che «così operando, acquisisce il diritto al recupero atipico di tale credito ed a chiederne il rimborso con apposita e separata istanza, senza necessità di ripristinare il credito nelle successive dichiarazioni annuali relative agli esercizi nei quali l’imposta sarà versata in esecuzione del piano di rateazione della definizione agevolata dei ruoli».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. Rottamazione-quater). In base al comma 231, i debiti in parola «possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
Il successivo comma 232 prevede che, «Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, [..] con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024».
Al riguardo, il comma 233 chiarisce che «In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo».
Con riferimento alle modalità di versamento, invece, il comma 242 stabilisce che «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione».
In base al comma 244, «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero».
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, con riferimento ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi in parola, al comma 236, si precisa che nella dichiarazione con cui il debitore manifesta entro il 30 giugno 2023 all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, lo stesso «indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
Dall’esame della normativa richiamata, è di tutta evidenza come la definizione in parola si ”perfezioni” solo all’esito dell’integrale pagamento delle somme dovute, circostanza che determina la definitiva estinzione del debito residuo e dell’eventuale giudizio pendente.
Nell’ipotesi, infatti, di inadempimento al versamento di una qualsiasi rata anche successiva alla prima, in base al comma 244 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, «la definizione non produce effetti», sicché, tamquam non esset:
«riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi» (comma 244);
«i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero» (comma 244);
«il giudice revoca la sospensione» del giudizio avente ad oggetto i carichi in parola (comma 236).
In tal senso si è espressa la circolare 8 marzo 2017, n. 2, a commento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. Nel richiamare il comma 4 del predetto articolo 6 che reca una formulazione sostanzialmente analoga al comma 244 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 il documento di prassi in parola chiarisce che «In sintesi, la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute».
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, si rammenta che l’istante intende aderire alla rottamazione-quater, riversando il credito oggetto degli atti di recupero prodromici alle cartelle di pagamento da definire, con l’intento di ”rigenerare” ed ottenere il rimborso del medesimo credito.
A tal proposito, con la risoluzione 27 novembre 2008, n. 452/E (le cui indicazioni come si evince dalla lettura della circolare 25 settembre 2017, n. 23/E, punto 5.1 restano valide con riferimento alle indebite compensazioni oggetto di recupero con atto notificato ante vigenza del comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158) è stato detto che «l’errato utilizzo in compensazione di un credito Iva esistente oltre il limite previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, potrà essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all’eccedenza Iva utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni (pari al 30 per cento del credito eccedente) in misura ridotta così come prevede l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il credito Iva così ripristinato, potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri».
Nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, inoltre, con riferimento al Rigo VL40, si legge «indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto-legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione».
Orbene, in ragione di quanto sin qui esposto, si ritiene che, solo all’esito del versamento dell’ultima rata, che determina il ”perfezionamento” della definizione agevolata dei carichi fiscali, l’istante maturi il diritto a ”rigenerare” il credito riversato, al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, nonché a titolo di interessi da rateazione.
Il credito così rigenerato è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui risulta ”perfezionata” la definizione agevolata e, con essi, confluisce nel QUADRO VX, ove è possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni enucleate dall’articolo 30 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.
Stante la peculiarità del caso riversamento del credito eseguito non mediante il modello F24 ma, come disposto dal citato comma 242:
«a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione»,
sarà essenziale che l’istante conservi la documentazione relativa ai versamenti eseguiti, al fine di poterla esibire all’ufficio nel caso in cui emergano anomalie in sede di controllo automatizzato della dichiarazione.
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