AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 210 del 9 febbraio 2023
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione – Riunione di più giudizi – Articolo 5, commi 2 e 8, della legge n. 130 del 2022
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La sig.ra [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante riferisce di aver impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di […] tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
Con riferimento al contenzioso in parola, l’istante comunica che il giudice di primo grado, «con sentenza n. [X], dopo aver riunito i ricorsi, li ha rigettati, ad eccezione di quello relativo all’anno 2008, per il quale l’accertamento è stato ridotto sulla scorta di quanto stabilito dall’Ufficio in fase di mediazione;
che la prefata sentenza è stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del […], che, con sentenza n. [X1], ha accolto l’appello e annullato la sentenza di primo grado;
che la soccombente Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con ricorso per Cassazione. Con ordinanza n. [X2] la corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale del […] in diversa composizione;
che la Sig.ra [ALFA] ha proposto ricorso in riassunzione e l’adita Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. [X3], ha rigettato l’appello, confermando la pronuncia di primo grado;
che avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato proposto ricorso per Cassazione, iscritto al RG n. […], tutt’ora pendente».
Ciò premesso, l’istante pone un quesito interpretativo con riguardo alla possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante «ritiene che, nel caso di specie, la contribuente possa aderire alla definizione agevolata del giudizio tributario pendente innanzi alla Corte di Cassazione, ex art. 5, c. 2°, della L. 130/2022, sussistendo tutte le condizioni previste dalla norma:
a) controversia tributaria pendente alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione;
b) l’Agenzia delle Entrate è risultata in tutto o in parte soccombente in uno dei gradi di merito;
c) il valore della controversia determinato ai sensi dell’art.16, comma 3, L. 289/2002 non è superiore a 50.000,00 euro».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022 (come meglio chiarito dal successivo provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 356446 del 16 settembre 2022).
Per quanto di interesse ai fini del presente interpello, la norma in parola stabilisce che «2. Le controversie tributarie […] pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. […]
8. […] per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».
Nell’ipotesi, quindi, di controversia ”autonoma” di valore non superiore a 50.000 euro, pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022, ne è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del predetto valore, solo in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate, totale o parziale, in uno dei precedenti gradi di merito.
Con riferimento al concetto di ”controversia autonoma”, anche in ragione di quanto precisato dal già citato provvedimento attuativo del 16 settembre 2022, laddove, al punto 1.4, sostiene «La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione», restano valide le indicazioni fornite dalla circolare 1° aprile 2019, n. 6/E a commento della definizione agevolata delle controversie tributarie, contemplata dall’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Il documento di prassi in parola, nel fornire indicazioni con riferimento al comma 8 del predetto articolo 6, di contenuto analogo al comma 8 dell’articolo 5 della legge n. 130 del 2022, ha chiarito che «Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.
È, inoltre, irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato. Ciò comporta fra l’altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l’estinzione solo ”parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione».
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, si esclude la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022 con riferimento a tutte le distinte controversie ”autonome” relative alle annualità 2006, 2007 e 2008.
Ciò in quanto, la pronuncia della Commissione tributaria regionale del […] n. [X3], impugnata dalla contribuente innanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato prima del 16 settembre 2022 giudizio attualmente pendente nel «condividere le conclusioni già raggiunte dalla Commissione tributaria provinciale di […] nella sentenza impugnata riguardo alla legittimità e fondatezza degli avvisi impugnati», conclude per il rigetto dell’appello proposto dall’istante.
A sua volta, la pronuncia emessa dalla Commissione tributaria provinciale di […] n. [X], impugnata innanzi al giudice di seconde cure nel ritenere pienamente legittimi gli atti impositivi emessi relativamente alle annualità 2006 e 2007 con riferimento all’annualità 2008, accogliendo la richiesta avanzata dall’Agenzia delle entrate con nota del 9 agosto 2013, «conferma […] l’accertamento come modificato nella proposta di mediazione», con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Non si ravvisa, dunque, alcuna soccombenza dell’Agenzia delle entrate con riferimento all’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
Invero, la rideterminazione dell’atto impositivo emesso per il 2008, in accoglimento della domanda avanzata dall’Agenzia delle entrate, ne esclude la soccombenza anche in relazione a detta annualità.
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