La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5497 del 03 marzo 2017 intervenendo in tema di definizione agevolata ha affermato che il giudizio promosso si estingue qualora il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16 dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Gli Ermellini avendo preso atto dell’adesione del contribuente alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle” prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito nella Legge n. 225 del 2016, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile.
La vicenda riguardava un contribuente che ricevuto l’avviso di accertamento con redditometro aveva proceduto alla presentazione del relativo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria. In particolare aveva proposto, impugnando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto il ricorso del contribuente, ricorso in Cassazione.
Per i giudici della CTR è legittima la presunzione di maggior reddito per cui hanno ritenuto corretto l’operato dell’Agenzia delle Entrate, non essendo riuscito il contribuente a smentire la ricostruzione redditometrica.
Nelle more dello svolgimento del giudizio di legittimità il ricorrente, in data 16 dicembre 2016, presentava la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e contestualmente aveva dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti definito la causa nelle forme e secondo le modalità previste dal D.L. n. 193/16.
Pertanto il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio di legittimità, chiedendo alla Suprema Corte la declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese.
La suddetta domanda ha trovato accoglimento; infatti, gli Ermellini hanno dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese.
Riguardo alle spese di lite l’Ordinanza si esprime in questi termini: “il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del D.L. n. 193/16. Nella presente vicenda processuale, atteso l’esito della lite, non sussiste la debenza del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 (Cass. Ord. n. 23175/15).”
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