AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 settembre 2020, n. 391
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Definizione agevolata delle controversie tributarie. Art. 6, DL n. 119/2018.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante presentava nell’anno 2015 un ricorso alla Commissione tributaria provinciale avverso un avviso di rettifica per imposta di registro.
Alla data di scadenza del 31 maggio 2019 prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti non si aveva ancora notizia di una sentenza conseguente alla discussione del ricorso di primo grado avvenuta all’udienza del 9 maggio 2019.
In via prudenziale, l’istante ha presentato, in data 31 maggio 2019, la domanda di definizione agevolata calcolando il 90% dell’imposta dovuta senza sanzioni ed interessi.
Di conseguenza, effettuava il pagamento della prima rata e procedeva al deposito (il 10 giugno 2019) della richiesta di sospensione del processo.
Successivamente, in seguito alla notifica al difensore, veniva a conoscenza del fatto che il ricorso era stato accolto con sentenza favorevole del 9 maggio 2019, depositata il 13 giugno 2019.
Pertanto, alla data di scadenza delle liti pendenti era già stata emessa la sentenza favorevole.
Ciò premesso, l’istante intende conoscere se l’imposta di registro sia dovuta nella misura del 90% ovvero del 40% .
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che l’imposta di registro sia dovuta nella misura del 40% e che pertanto le somme dovute dovranno essere rideterminate ridefinendo la rateazione considerando le maggiori somme già versate.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), del DL n. 119 del 2018, l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente “nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata”.
L’istante ritiene che sulla base di tale norma la controversia possa essere definita con il pagamento di un importo pari al 40 per cento del valore della controversia.
Laddove infatti l’istante fosse stato a conoscenza della sentenza favorevole avrebbe provveduto alla definizione agevolata delle liti con il pagamento dell’imposta nella misura del 40% del valore della lite piuttosto che del 90%.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546″.
Si tratta di un istituto che consente ai contribuenti di chiudere la controversia tributaria con il pagamento di determinati importi correlati al valore della stessa, che viene individuato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui “Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Per l’applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie, come precisato con circolare 1° aprile 2019, n. 6/E”…l’articolo 6 richiede che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore del DL n. 119 del 2018, ossia che al 24 ottobre 2018, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia “stato notificato alla controparte”. E’ inoltre necessario che, “alla data della presentazione della domanda (…) il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018 e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda”.
Il comma 1-bis del predetto articolo 6 stabilisce che “in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”.
Il successivo comma 2 prevede che “in deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data della entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”.
Il comma 4 dell’articolo 6 stabilisce che “Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.”
Pertanto, come ribadito con risposta n. 157, pubblicata il 24 maggio 2019 “sono definibili quelle controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione (entro il 31 maggio 2019) il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
Infatti, come precisato con circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, par. 4 “Il comma 1 dell’articolo 6 subordina la definizione alla presentazione di un’apposita domanda, da inoltrare telematicamente all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate parte in giudizio compilando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 39209 del 18 febbraio 2019, emesso ai sensi del comma 15 dell’articolo 6”.
Nella medesima circolare n. 6 del 2019 è stato inoltre precisato che per atti impositivi si intendono “avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata”.
Nel caso prospettato dall’istante, quest’ultima riferisce di avere presentato in data 31 maggio 2019 la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, applicando l’importo previsto dal comma 1-bis dell’articolo 6 del DL n. 119 del 2018, pari al 90% del valore della controversia, che risulta, come esplicitato dal richiamato articolo 12, comma 2, del D Lgs n. 546 del 1992, pari all’imposta dovuta al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
L’istante riferisce di avere applicato l’importo del 90% in via precauzionale al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, non essendo la stessa a conoscenza del fatto che il ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale era stato accolto e che pertanto l’Agenzia delle Entrate risultava soccombente.
A tal proposito, invoca l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, lettera a), del DL n. 119 del 2018, in base al quale “in deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data della entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della pronuncia di primo grado”.
Tuttavia, non si condivide la soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante, in quanto il citato articolo 6, comma 2, lettera a), del DL n. 119 del 2018, prevede che, al fine di potere beneficiare del pagamento del 40 per cento, la pronuncia di primo grado in cui l’Agenzia delle entrate risulti soccombente sia stata depositata alla data di entrata in vigore del decreto legge (e quindi al 24 ottobre 2018). In tal senso si è espressa del resto la citata circolare n. 6 del 2019, al par. 5.1.3, precisando che “A norma del comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 6, se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente “nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata” alla data del 24 ottobre 2018, “le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”. Pertanto, considerato che, alla data del 24 ottobre 2018, la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso dell’istante, non era stata ancora depositata, la contribuente non può in alcun modo beneficiare della riduzione dell’imposta prevista dall’articolo 6, comma 2, lettera a), del DL n. 119 del 2018, per effetto della pronuncia di primo grado intervenuta successivamente alla predetta data. Si ritiene pertanto corretto definire la controversia con il pagamento dell’imposta nella misura del 90% che l’istante ha richiesto di applicare nella domanda di definizione agevolata presentata il 31 maggio 2019, come previsto ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del DL n. 119 del 2018.
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