AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 306 del 24 aprile 2023
Definizione agevolata delle controversie tributarie – Intervento in giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate dopo il 1° gennaio 2023 – Art. 1, c. da 186 a 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
In data […] 2021, con riferimento all’anno d’imposta 2017, l’istante riceveva «un primo avviso bonario ex art. 36bis (rivelatosi errato negli importi), il quale in seguito all’istanza di autotutela presentata dalla Società veniva sostituito da un nuovo avviso bonario in data […] 2021.
Tale secondo avviso bonario, secondo l’Agenzia delle Entrate […] era definito con le sanzioni ridotte in modo asseritamente ”tardivo”; cosa che portava all’emissione di una cartella di pagamento in data […] 2022 (si precisa che la consegna del ruolo all’Ente della riscossione è avvenuta in data […] giugno 2022: all. n. 3).
La Società opponeva tale cartella di pagamento avanti la Corte di Giustizia Tributaria […] con ricorso notificato in data […] ottobre 2022 alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione (all. n. 4).
Il deposito del predetto ricorso avveniva in data […] novembre 2022 […].
Data l’esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all’Ente impositore, che all’Agente della Riscossione, quest’ultimo era costretto ad operare la litis denuntiatio prevista dall’art. 39 del D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate […], la quale si costituiva volontariamente nel processo in data […] gennaio 2023 (all. n. 7).».
Volendo aderire alle misure previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’istante formula i seguenti quesiti:
1) «il riferimento ”alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate” (comma 186) richiede che l’Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?»;
2) «in presenza di una cartella di pagamento condonabile sia attraverso la definizione agevolata dei carichi pendenti che attraverso quella delle controversie tributarie, può il contribuente presentare la domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti entro il 30 aprile 2023 (comma 231 ss.), salvo poi rinunciare implicitamente alla stessa attraverso la definizione della relativa controversia tributaria (commi 186 ss.) entro il 30 giugno 2023 e l’esecuzione degli ulteriori adempimenti previsti per quest’ultima?».
In merito a quest’ultimo quesito, l’istante precisa che «la formulazione del medesimo si è resa necessaria a titolo prudenziale. Laddove, infatti, la risposta dell’Amministrazione giungesse oltre il 30 aprile 2023, la contribuente si troverebbe costretta ad aderire intanto alla definizione agevolata dei carichi pendenti (prevista entro il 30 aprile 2023), salvo poi all’esito dell’interpello optare per la definizione agevolata della controversia tributaria entro il successivo termine del 30 giugno 2023.».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene:
con riferimento al quesito n. 1), «che ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie sia sufficiente che l’Agenzia delle Entrate assuma la qualità di parte nel procedimento giurisdizionale in data antecedente alla domanda presentata del contribuente.». Pertanto, «rientrerebbero nella misura condonistica in esame [l’articolo 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, ndr.] anche le controversie in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio o sia intervenuta volontariamente dopo il 1° gennaio 2023 (purché entro la data di presentazione della domanda di definizione agevolata della lite).».
In conseguenza, «l’istante potrà accedere all’istituto della definizione delle controversie tributarie per effetto dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate[…] avvenuto in data […] gennaio 2023 e cioè in data anteriore alla futura istanza di definizione agevolata, che la Società presenterà entro il 30 giugno 2022.»;
con riferimento al quesito n. 2), «che l’adesione alla definizione dei carichi pendenti entro il 30 aprile 2023 possa essere rinunciata, anche implicitamente, attraverso la definizione della relativa controversia tributaria entro il 30 giugno 2023 e l’esecuzione degli ulteriori adempimenti previsti per quest’ultima.
L’unica ipotesi per cui la rottamazione dei ruoli potrebbe ”ostacolare” la definizione agevolata delle liti pendenti consisterebbe infatti nell’avvenuta estinzione del procedimento giurisdizionale prima che il contribuente aderisca a quest’ultima. […]
In conclusione, la Società ritiene di poter presentare domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti entro il 30 aprile 2023 e di potervi rinunciare implicitamente attraverso il mancato pagamento delle relative somme e la presentazione, entro il 30 giugno 2023, della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria (seguita dal corretto adempimento dagli ulteriori obblighi di Legge).».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Come ricordato anche dall’istante, le misure sulla c.d. ”Tregua fiscale”, contenute nell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono state oggetto di diversi documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate.
In particolare, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 cui si rinvia per tutti i dettagli del caso commentando, tra l’altro, la ”Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)” (cfr. il punto 4 del documento di prassi), dopo aver rammentato che tale misura «consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire», ha chiarito che:
a) «possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»;
b) per «identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente».
Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
Nel caso di specie, ricordato che il ricorso introduttivo della lite che l’istante intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata intervenendovi ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.
Le precisazioni sopra formulate e la tempistica della presente rendono non necessario rispondere anche al quesito sub 2), formulato a mero «titolo prudenziale», il quale resta assorbito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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- Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate - Provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023…
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