AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 141685/RU del 14 marzo 2023
Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
Articolo 1
Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197
1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della Legge n. 197 del 2022. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La domanda di definizione di cui al comma 1 deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma come definita dal comma 195 dell’articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
3. Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022.
4. Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Articolo 2
Descrizione e contenuto del modello, istruzioni per la compilazione, riproduzione e stampa
1. Il modello di cui all’articolo 1, comma 1, si compone delle seguenti parti:
a) Informativa sul trattamento dei dati personali (frontespizio);
b) Dati della domanda:
i) Domanda sostitutiva;
ii) Ufficio competente;
iii) Dati relativi alla persona che presenta la richiesta di definizione agevolata;
iv) Dati relativi al soggetto richiedente la definizione agevolata;
v) Modalità di definizione;
vi) Dati della controversia;
vii) Valore della controversia e determinazione dell’importo dovuto;
viii) Dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
ix) Firma del dichiarante.
2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui all’articolo 1, comma 1, sono pubblicate (in formato scaricabile) sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it, in evidenza nella homepage e nella apposita sezione “Definizione agevolata” oltre ad essere allegate alla presente determinazione direttoriale.
3. All’eventuale aggiornamento del modello e/o delle istruzioni, anche in esito ad eventuali mutamenti normativi nei sistemi di pagamento, si procede con determinazione direttoriale o avviso pubblicati sul medesimo sito internet e con le medesime modalità di cui al comma 2. E’ onere del soggetto richiedente la definizione agevolata assicurarsi di disporre sempre dell’ultima versione del modello e/o delle istruzioni, al fine di non incorrere in motivi di diniego della domanda o, comunque, di mancato perfezionamento della definizione.
4. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 3, commi 3, 4 e 5, il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intellegibilità del modello nel tempo, e ne è consentita la stampa nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
Articolo 3
Modalità e termine di presentazione della domanda
1. Entro il termine del 30 giugno 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo.
2. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della Legge n. 197 del 2022, il soggetto richiedente la definizione agevolata deve essere il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, la domanda può essere presentata:
a) dallo stesso soggetto persona fisica che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la richiesta di definizione agevolata” dichiara di essere la persona fisica soggetto richiedente la definizione agevolata;
b) dal rappresentante legale o titolare di altra carica del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata” dichiara di essere il rappresentante legale o di essere titolare di altra valida carica in relazione al soggetto richiedente la definizione agevolata;
c) dal difensore in giudizio del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata” dichiara di essere il difensore, come risultante dagli atti processuali, del soggetto richiedente la definizione agevolata, e che dispone dei poteri di definizione della lite;
d) da un incaricato/delegato del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata” dichiara di aver ricevuto valido incarico/delega, alla presentazione della domanda, da parte del soggetto richiedente la definizione agevolata. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l’incarico/delega ricevuto dal soggetto richiedente la definizione agevolata.
3. La presentazione della domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può avvenire esclusivamente in forma telematica, tramite il servizio messo a disposizione nell’apposita sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it.
4. Non sono ammesse modalità di presentazione della domanda diverse da quella indicata nel comma 3, neppure mediante servizio postale o posta elettronica certificata od ordinaria, o presentazione cartacea, salvo quanto stabilito al comma 5.
5. In caso di necessità, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede a disciplinare ulteriori possibili modalità di trasmissione o presentazione della domanda, mediante apposito avviso che è pubblicato sul proprio sito internet www.adm.gov.it.
6. Il servizio telematico reso disponibile nell’apposita sezione dedicata del sito internet www.adm.gov.it consente all’utente che accede, previa autenticazione tramite SPID-CIE-CNS, di trasmettere una nuova domanda, di scaricare le istruzioni operative per la compilazione della domanda, di verificare lo stato di lavorazione relativo all’assegnazione del numero di protocollo per le domande già trasmesse. In particolare:
a) per trasmettere una nuova domanda, l’utente utilizza un’apposita procedura telematica che prevede la compilazione di un modulo elettronico, osservando le istruzioni per la compilazione e avendo cura, se soggetto incaricato/delegato alla trasmissione dal soggetto richiedente la definizione agevolata, di caricare a sistema la documentazione comprovante la regolarità dell’incarico/delega ricevuta. Terminato l’inserimento dei dati e l’eventuale caricamento dei files contenenti la documentazione citata, l’utente deve trasmettere la domanda utilizzando le funzionalità previste dalla procedura telematica. Il sistema prende in carico la domanda ponendola contestualmente nello stato “in attesa di protocollazione” e gli assegna un codice identificativo univoco a livello nazionale, nonché una “data di trasmissione” corrispondente alla data di accettazione, da parte del sistema stesso, della domanda. L’utente può scaricare dal sistema copia della domanda, completa dell’informativa sul trattamento dati e della documentazione eventualmente caricata a sistema, con attestazione della “data di trasmissione” e del codice identificativo univoco a livello nazionale;
b) assegnati la data e il numero di protocollo, il sistema pone la domanda nello stato “protocollata” rendendo scaricabile dall’utente copia della domanda, completa dell’informativa sul trattamento dati e della documentazione eventualmente caricata a sistema, con attestazione della “data di trasmissione”, della data e del numero di protocollo. Il sistema rende disponibili le informazioni necessarie per il pagamento degli importi dovuti sulla base dei dati dichiarati dall’utente nella domanda;
c) l’utente, accedendo all’apposita sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it può verificare lo stato di completamento della protocollazione, per ogni domanda da lui trasmessa;
d) ai fini del rispetto del termine del 30 giugno 2023 di cui al comma 195 dell’articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, fa fede la “data di trasmissione” attestata sulla copia della domanda resa disponibile all’utente dal sistema, ancorché il numero e la data di protocollo dovessero essere successivi al 30 giugno 2023;
e) la domanda di cui al comma 6, lettera b), completa delle attestazioni apposte dal sistema, va scaricata, stampata e firmata dal dichiarante, il quale, se persona incaricata/delegata dal soggetto richiedente, deve consegnarla al soggetto richiedente.
7. Costituisce “copia della domanda di definizione” di cui all’articolo 1, comma 197, della Legge n. 197 del 2022, da depositare innanzi al giudice presso cui il soggetto richiedente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, la copia della domanda di cui al comma 6, lettera b), completa delle attestazioni apposte dal sistema, firmata dal dichiarante e, se il dichiarante è un incaricato/delegato del soggetto richiedente, completa della documentazione attestante la regolarità dell’incarico/delega.
Articolo 4
Modalità e termini di versamento
1. Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 194, della Legge n. 197 del 2022.
2. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
3. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 giugno 2023. Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Per le scadenze delle rate fissate dall’articolo 1, comma 194, della Legge n. 197 del 2022, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. Per ciascuna controversia autonoma, e per ciascuna domanda di definizione agevolata, è effettuato un separato versamento.
4. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
5. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022.
6. È’ esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Il pagamento deve avvenire mediante la piattaforma pagoPA utilizzando i canali indicati nell’indirizzo https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/. I dati necessari per il pagamento, tra cui il “QR code”, sono resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, accedendo al medesimo servizio di cui all’articolo 3, salvo dovesse rendersi necessaria diversa modalità applicativa che sarà eventualmente disposta con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.adm.gov.it.
Articolo 5
Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate negli articoli 3 e 4. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Allegato 1
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE INTENDONO PROPORRE UNA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI PREVISTA DALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 186 A 202, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197
La presente informativa è volta a fornire a tutti gli interessati che presentano domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, le informazioni necessarie sulla protezione dei dati personali, nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi di legge, nonché a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che sono riconosciuti, con particolare riguardo ai principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 del “Regolamento Generale sulla Protezione Dati” (Regolamento UE 2016/679 – di seguito GDPR).
Per ogni altra informazione, in particolare per quelle attinenti alla navigazione sul Portale messo a disposizione da ADM, si rinvia all’informativa generale presente sul sito ADM all’indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati dagli interessati forniti attraverso la domanda presentata o acquisiti da altre fonti sono trattati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le finalità connesse alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e per le attività conseguenti (riscossione delle rate, definizione dei contenziosi, etc…..)
La base giuridica è rinvenibile nella disposizione normativa di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n.197.
Conferimento dei dati
L’espletamento della procedura per la definizione agevolata comporta la necessità di trattare dati personali degli interessati. I dati richiesti nella domanda e contrassegnati come obbligatori devono essere forniti necessariamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
È altresì possibile che l’Agenzia, per le medesime finalità esposte, chieda di fornire, in maniera facoltativa, ulteriori dati ai fini dell’ammissione a servizi specifici. Il mancato conferimento, proprio perché facoltativo, impedisce esclusivamente la possibilità di utilizzo del servizio specifico.
Se i dati riguardano altri soggetti, sarà onere del richiedente informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e le modalità attraverso le quali i medesimi possono conoscere la presente informativa e le modalità di trattamento dei dati personali.
Tipologia dei dati trattati
La raccolta dei dati avviene ordinariamente attraverso comunicazione degli interessati che forniscono le relative informazioni attraverso moduli cartacei o messi a disposizione sul Portale ADM.
In particolare, la raccolta dei dati personali può essere effettuata presso altri enti o istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto da norme di legge o da disposizioni contrattuali, anche ai fini del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
In alcuni casi possono essere forniti da parte dei soggetti interessati, dati di terzi – la cui acquisizione è necessaria per individuare i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nell’espletamento delle attività connesse alle procedure suddette, l’Agenzia può venire a conoscenza dei seguenti dati personali riferibili agli interessati:
– Dati comuni tra cui quelli anagrafici, fiscali, inerenti al rapporto di lavoro e inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie
– Dati giudiziari
– Dati relativi all’esistenza di rapporti finanziari
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa unionale, dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
In particolare, ADM assicura, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, il rispetto delle misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio rilevato per le libertà e i diritti degli interessati.
I dati sono trattati dai soggetti autorizzati a svolgere i diversi compiti (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa vigente), in servizio negli uffici competenti. Tali soggetti utilizzano strumenti manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, con l’impiego di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, la riservatezza e l’integrità dei dati; nonché ad evitare la distruzione, la perdita, la modifica o la divulgazione non autorizzata o l’accesso, in modo accidentale o illegale, dei dati trattati.
Comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati è effettuata ai soggetti individuati in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa unionale, ovvero per adempiere a un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Non è previsto il trasferimento dei dati personali trattati al di fuori dei paesi dell’Unione europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
In ogni caso la conservazione non può protrarsi oltre il termine di anni 10 (dieci) e mesi 6 (sei).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede centrale in Roma, Piazza Mastai n. 12 – 00153, cui l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti, ai seguenti indirizzi:
e-mail: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it
PEC: dir.internalaudit@pec.adm.gov.it
centralino +39 06 50241.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento per la parte automatizzata è Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico dell’Agenzia, con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 99 – 00143, i cui dati di contatto sono consultabili nel sito della società all’indirizzo: www.sogei.it.
Responsabile della protezione dati
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) sono i seguenti: indirizzo: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Responsabile della protezione dei dati personali, Via Mario Carucci n. 71 – 00143 Roma; e-mail: adm.dpo@adm.gov.it.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GPDR e, più in particolare, ottenere, in qualunque momento, l’accesso ai dati personali per la conferma dell’esistenza o meno del trattamento e per ottenere le informazioni riguardanti il trattamento, nonché chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.
I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati presso il Titolare (o anche presso il Responsabile) ai dati di contatto indicati nella presente informativa.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al GDPR e al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali finalizzati alla presentazione della domanda di definizione agevolata e di aver reso edotto i terzi dei quali fornisce dati personali di quanto contenuto nella predetta informativa o di aver dato loro indicazioni per reperirla sul sito istituzionale di ADM.
Allegato 2
MODELLO
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
AGENZIA DELLE DOGANE – CIRCOLARE 14 MARZO 2023, N. 9/D
(Testo dell’allegato)
Allegato 4
AGENZIA DELLE DOGANE – COMUNICATO 14 MARZO 2023
(Testo dell’allegato)
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