Per aderire occorre presentare, da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, la domanda per le controversie:
- attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,
la norma in commento prevede la possibilità di definire le controversie tributarie con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.
Vi è un limite temporale, come sopra indicato, poiché la definizione agevolata riguarda solo le controversie pendenti alla data del 24 aprile 2017, per le quali il contribuente si sia costituito in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016.
Per poter accedere al beneficio il contribuente dovrà presentare la domanda per ogni singola procedura entro il 30 settembre 2017 esente dall’imposta di bollo, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ed effettuare un separato versamento mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.
Per ciascuna controversia può essere effettuato il pagamento degli importi dovuti, purché non inferiori a euro 2.000, in un massimo di 3 rate, secondo le seguenti scadenze e percentuali:
RATA | SCADENZA | IMPORTO |
1a rata | entro il 30 settembre 2017 | 40% del totale delle somme dovute (o l’intero importo) |
2a rata | entro il 30 novembre 2017 | 40% del totale delle somme dovute |
3 a rata | entro il 30 giugno 2018 | residuo 20% del totale delle somme dovute. |
Si ricorda che dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle.
In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.
Infine, appare utile sottolineare che il perfezionamento della definizione avviene con l’effettivo pagamento degli importi dovuti e solo in assenza di questi ultimi, con la presentazione della domanda.