AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 307 del 27 aprile 2023
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni – Presupposti – Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (nel prosieguo istante e/o società) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante riferisce che «In data 02/11/2022 (…) ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 (…) per complessivi € […]. Comunicazione n. […], progressivo […], codice atto n. […];
In data 23/11/2022 attraverso l’applicativo Civis si è richiesta la sistemazione di alcune incongruenze;
In data 23/01/2023, a seguito dell’esercizio dell’autotutela da parte dell’Agenzia, è stata ricevuta comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni di complessivi € […]. Comunicazione n. […], versione […], codice atto […]».
Tutto ciò premesso l’istante chiede se possa «usufruire della definizione agevolata» di cui all’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, «con l’applicazione delle sanzioni ridotte al 3%».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene «di poter usufruire della Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197». A tal fine, osserva che, «con la risoluzione 72/2021, qualora il contribuente, come nel caso prospettato, abbia presentato istanza di autotutela, è previsto che il termine per il pagamento con sanzioni ridotte decorra dal giorno in cui è comunicata la rideterminazione delle somme. L’avviso in questione, dunque, può considerarsi non decaduto al 1° gennaio 2023 e usufruire della definizione agevolata».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) disciplina la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. In particolare, il comma 153 dispone che, «Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo».
Il successivo comma 155 prevede, invece, che «1. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
2. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo».
La definizione disposta dal comma 153 è, dunque, circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato «delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021».
Il comma 155, invece, prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3bis del citato decreto legislativo n. 462 del 1997.
Al riguardo, con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 è stato chiarito che, «Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15ter del DPR n. 602 del 1973.
L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo».
Tutto ciò premesso, nel caso prospettato, risulta che l’istante ha presentato, con riferimento all’anno d’imposta 2017, una prima dichiarazione Modello 770 il 30 ottobre 2018 e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020.
A seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni, ex articolo 36bis del DPR n. 600 del 1973, sono emerse alcune anomalie, comunicate all’istante il 2 novembre 2022. In particolare, con tale comunicazione l’istante è stato invitato a segnalare, tramite i canali di assistenza dell’Agenzia delle entrate, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato. Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute. L’istante ha, quindi, provveduto al pagamento della prima rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate.
Stante quanto accaduto e quanto disposto dalle disposizioni innanzi richiamate, certamente non sussistono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
Ugualmente non ricorrono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d’imposta 2017.
Nel caso di specie, il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è, infatti, iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata.
Non appare, infine, conferente il richiamo alla risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, con cui sono stati forniti chiarimenti «in merito al trattamento delle istanze di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari».
In tale occasione, sono stati illustrati gli effetti prodotti dall’eventuale accoglimento totale o parziale della richiesta di riesame, concernenti esclusivamente l’ammontare della pretesa e la decorrenza del termine per il pagamento delle somme dovute, ma non anche le condizioni ed i termini per accedere ad eventuali sanatorie, come quella del comma 155 di cui si discute, i cui presupposti, come sopra illustrato, dovevano sussistere alla data del 1° gennaio 2023.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni - Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) - Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni - Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) - Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) - Risoluzione…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 03 dicembre 2021, n. 345838 - Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 18 ottobre 2021, n. 275852 - Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…