MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale del 21 ottobre 2022
Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agro-alimentare italiano
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
b) «DOP»: denominazione di origine protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787;
c) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
d) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
e) «legge n. 234/2021»: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. legge di bilancio 2022);
f) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – MIPAAF;
g) «IGP»: indicazione geografica protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o Paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787;
h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: Ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);
i) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, società in house dello Stato;
j) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici, di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2018/848;
k) «registro nazionale aiuti»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione europea;
l) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013;
m) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
n) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
o) «SQNPI»: il sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall’art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», in conformità all’art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
p) «SQNZ»: il sistema di qualità nazionale zootecnica, disciplinato dal decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.
Art. 2
Finalità dell’intervento e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 869, della legge n. 234/2021, l’intervento di cui al presente decreto – finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano – disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 2, del presente decreto.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 868, della legge n. 234/2021, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui all’art. 2 del presente decreto è pari a complessivi euro 20.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 per l’anno 2022 ed euro 14.000.000,00 per l’anno 2023, comprensivi degli oneri per la gestione dell’intervento di cui all’art. 4 del presente decreto.
Art. 4
Soggetto gestore e funzionario delegato
1. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto il Ministero si avvale di Invitalia.
2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all’art. 3 del presente decreto, entro il limite massimo del 2 per cento delle medesime risorse.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero e Invitalia, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto.
4. A seguito della registrazione, da parte degli organi di controllo, della convenzione prevista dal comma precedente, il Ministero nomina un dipendente di Invitalia quale funzionario delegato di contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’art. 2.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
d) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
e) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
3. Le imprese attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all’atto della domanda di contributo, di DSAN resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di cui all’art. 8 del presente decreto.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
2. I giovani diplomati di cui al comma 1 del presente articolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni;
b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.
3. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.
4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Art. 7
Contributo concedibile, regime agevolativo e divieto di cumulo
1. A valere sulle risorse di cui all’art. 3, può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:
a) al 70 per cento delle spese totali ammissibili;
b) ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola impresa.
2. I contributi di cui all’art. 2 del presente decreto sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.
Art. 8
Presentazione delle domande e concessione dei contributi
1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it e di Invitalia: www.invitalia.it. Al provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione.
2. Con il medesimo provvedimento, sono, altresì, definiti gli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese le modalità di richiesta dell’anticipo e degli acconti di cui all’art. 10 del presente decreto ed eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.
3. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti.
4. I contributi sono concessi dal Ministero nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarità delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del presente decreto, secondo le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall’art. 4, comma 3, del presente decreto.
5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 4 si concludano con esito negativo, ovvero per le domande ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero procede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
Erogazione dei contributi
1. Ai fini dell’erogazione dei contributi, l’impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di cui all’art. 8, comma 1, del presente decreto.
2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall’impresa al Ministero entro i trenta giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato.
3. L’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione dell’agevolazione la seguente documentazione, relativa alle risorse professionali di cui all’art. 6, comma 2, del presente decreto:
a) elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato;
b) relazione tecnico-illustrativa sull’attività svolta, che evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione di cui all’art. 8, comma 3, del presente decreto, con l’indicazione analitica delle spese sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente decreto e l’elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alle successive lettere d) ed e);
c) copia del titolo di studio previsto dall’art. 6, comma 2, lettera a), del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali sopra indicate;
d) copia delle buste paga relative al personale assunto di cui all’art. 6, comma 2, del presente decreto;
e) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall’impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto).
4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, procede all’erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria.
Art. 10
Anticipo del contributo e pagamento di acconti
1. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l’erogazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.
2. L’anticipo – se richiesto e spettante – viene erogato in occasione dell’emanazione del provvedimento di concessione di cui all’art. 8.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai dodici mesi, l’impresa beneficiaria può richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a:
a) 1/3 (un terzo) del contributo concesso ai sensi dell’art. 8, comma 4, al termine del primo anno del contratto di apprendistato;
b) 2/3 (due terzi) del contributo concesso ai sensi dell’art. 8, comma 4, al termine del secondo anno del contratto di apprendistato.
Qualora l’impresa abbia già richiesto il pagamento dell’acconto previsto dalla lettera a), l’importo previsto nel primo periodo è ridotto a 1/3 (un terzo).
4. Ai fini del pagamento degli acconti previsti dal comma precedente, l’impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di cui all’art. 8, comma 1, del presente decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione prevista dall’art. 9, comma 3.
5. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento di cui al comma 4, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, procede al pagamento degli acconti spettanti sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria.
Art. 11
Controlli
1. In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate.
2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.
3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.
4. È comunque previsto da parte dell’ente gestore un controllo di monitoraggio fisico sulle attività intraprese su un minimo del 5 per cento dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto.
Art. 12
Revoca
1. Il Ministero può revocare i contributi concessi ai sensi del presente decreto nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
c) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell’agevolazione;
d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all’art. 11;
e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all’art. 8, comma 4, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo;
f) delocalizzazione dell’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
g) licenziamento della risorsa assunta prima dello scadere del dodicesimo mese;
h) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal provvedimento di cui all’art. 8, comma 1, del presente decreto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario deve restituire l’importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.
Art. 13
Disposizioni finali
1. Il Ministero garantisce l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dall’istituzione del regime di aiuti di cui al presente decreto.
2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
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