AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022
Disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone
1. Definizioni
1.1 Ai fini del presente Provvedimento, si intende:
- per esercente, il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;
- per prestatori di servizi di pagamento, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- per PagoPA, la società per azioni interamente partecipata dallo Stato costituita, ai sensi del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, allo scopo di assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (“CAD”) nonché per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l’implementazione del punto di accesso telematico di cui all’articolo 64- bis del CAD e della piattaforma di cui all’articolo 50-ter del medesimo decreto;
- per BANCOMAT S.p.A., la società per azioni che gestisce i circuiti di prelievo e pagamento identificati dai marchi BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®;
- per contratto di convenzionamento, il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi.
2. Informazioni da trasmettere
2.1 Ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
- il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
- il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
- l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
- la data contabile delle operazioni;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
3. Modalità e termini di trasmissione
3.1 L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati di cui al punto 2.1 da parte di tutti i soggetti obbligati.
3.2 I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni di cui al punto 2.1. La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
3.3 PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.
3.4 La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre
3.5 Entro il 31 ottobre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.
4 Trattamento dei dati
4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 – è individuata nell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, che ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA, i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Il comma 6 del citato articolo 22 affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, i termini, le modalità e il contenuto informativo da trasmettere.
4.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. PagoPA assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – per conto dell’Agenzia delle entrate – con riferimento alle attività di acquisizione delle informazioni relative alle transazioni effettuate mediante gli strumenti di pagamento elettronico, nonché per l’attività di assistenza tecnica ai prestatori di servizi di pagamento. L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4.3 I dati personali oggetto di trattamento, indicati al punto 2.1, sono: i dati anagrafici e identificativi dell’esercente persona fisica (codice fiscale, partita iva), l’identificativo univoco dello strumento di pagamento attraverso cui l’esercente acquisisce i pagamenti elettronici, il numero e l’importo complessivo giornaliero dei predetti pagamenti e la data di contabilizzazione degli stessi. Per finalità di assistenza tecnica potranno essere trattati i dati anagrafici e di contatto di rappresentanti e/o referenti dei prestatori di servizi di pagamento.
4.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta attività istituzionale e sono conformi alle previsioni normative.
4.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività
4.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, 1, lett. f ) del Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato previsto che la messa a disposizione dei dati da PagoPA all’Agenzia delle entrate sia effettuata attraverso un canale SFTP appositamente predisposto e richiamato dall’accordo tra i due enti. Le informazioni acquisite sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per attività istituzionali finalizzate allo stimolo della compliance da parte degli esercenti, per l’analisi del rischio e per attività di controllo e accertamento.
4.7 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori addetti alle attività di cui al punto 4.6.
4.8 Sul trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo delle informazioni acquisite è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) – come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Il presente provvedimento, in attuazione della disposizione di cui al comma 6 del citato articolo 22, definisce le informazioni da trasmettere e i termini entro cui effettuare la trasmissione, specificando che i soggetti obbligati effettuano la trasmissione all’Agenzia delle entrate per il tramite di PagoPA, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento:
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, 11
- decreto-legge 14 dicembre 2018, 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
- decreto legge 26 ottobre 2019, 124 (art. 22 commi 5 e 6), convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 605
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione…
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