AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 428485 del 18 dicembre 2023
Definizione dei termini, delle modalità e delle procedure applicative del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà, previste nei relativi progetti di fusione, di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Modalità per la comunicazione di cessione del credito di cui all’articolo 1, comma 399, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Dispone:
1. Oggetto del provvedimento
1.1. Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 1, comma 400, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, definisce i termini, le modalità e le procedure applicative del credito d’imposta in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
1.2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione, e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà ai sensi del successivo comma 397 del richiamato art. 1.
1.3. L’articolo 1, comma 398, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce, altresì, che il credito d’imposta è riconosciuto fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo il criterio previsto nello stesso comma 398.
2. Modalità di riconoscimento del credito d’imposta
2.1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (di seguito ACRI), entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, le delibere d’impegno ad effettuare le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2.2. Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre di cui al punto 2.1, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398, con i relativi codici fiscali ed importi.
2.3. L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili indicate nell’articolo 1, comma 398, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco di cui al punto 2.2 comunica, con apposito provvedimento, l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI.
2.4. Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque entro i sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta di cui al punto 2.3, le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all’ACRI.
2.5. L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria di cui al punto precedente, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
2.6. Ove una fondazione non provveda al versamento, anche parzialmente, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate, che, nei 15 giorni successivi, provvede, tramite provvedimento, ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente in misura proporzionale al mancato versamento.
2.7. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del predetto provvedimento di annullamento di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate provvede a riconoscere e a comunicare, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
2.8. Successivamente e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni precedentemente rimaste escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI l’avvenuta erogazione e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria.
2.9. L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria di cui al punto precedente, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta. Anche per tali fondazioni trovano applicazione le previsioni di cui al punto 2.6.
3. Modalità di fruizione del credito d’imposta
3.1. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato.
3.2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare concesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
3.3. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
3.4. Le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 398, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
4. Modalità di cessione del credito d’imposta
4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le fondazioni incorporanti che hanno ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta possono cedere i relativi crediti, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche parzialmente, ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione.
4.2. La comunicazione della cessione del credito d’imposta di cui al punto 4.1, a cura del cedente, avviene esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che sarà resa nota con avviso pubblicato sullo stesso sito internet dell’Agenzia.
4.3. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta, secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari con le stesse modalità previste al punto precedente.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 riconosce alle fondazioni, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta in relazione alle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.
Inoltre, l’articolo 1, comma 399, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che le fondazioni beneficiarie del suddetto credito d’imposta possono optare per la cessione, di quest’ultimo ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi.
Il successivo comma 400 del richiamato articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative del citato credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.
Pertanto, con il presente provvedimento sono definiti:
– i termini, le modalità e le procedure applicative del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
– le modalità attraverso cui le fondazioni beneficiarie comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito d’imposta stesso, ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi.
In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, e le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, e ss.mm..
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 1, commi dal 396 al 401 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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