PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 17 settembre 2024

Definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge 17 luglio 2020, n. 77 , il presente decreto, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici.

Art. 2

(Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni)

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 trasmettono, rispettivamente, all’ENEA e al “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche” (di seguito “PNCS”), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni di cui all’articolo 3 del presente decreto e le relative variazioni esclusivamente per il tramite dei professionisti individuati secondo le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto e richiamati negli annessi allegati 1 e 2, denominati, nell’ordine, “Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA” e “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS” e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. I professionisti abilitati di cui al precedente comma 1 trasmettono le informazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

Art. 3

(Contenuto delle informazioni)

1. Le comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e per gli interventi agevolati antisismici da trasmettere, rispettivamente, all’ENEA e al PNCS, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del citato decreto-legge n. 39 del 2024, devono contenere le seguenti informazioni:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024;

c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 negli anni 2024 e 2025;

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Art. 4

(Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare all’ENEA anche le informazioni di cui all’articolo 3 del presente decreto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante l’invio dell’asseverazione di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, ed è parte integrante della stessa asseverazione.

3. In attuazione del comma 2, le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del presente decreto.

4. La sezione aggiuntiva di cui al comma 3 non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del presente decreto e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2024.

Art. 5

(Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al PNCS le informazioni elencate all’articolo 2 del presente decreto, conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 del presente decreto, entro i termini fissati dal successivo articolo 6.

Art. 6

(Termini per la trasmissione dei dati)

1. Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:

– 31ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

– entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

Allegato