AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 360503 del 18 settembre 2024
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17
Dispone:
1 Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
1.1 È approvato l’allegato modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” (di seguito “istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
1.2 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, contiene le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;
– il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il contributo;
– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
– le dichiarazioni, rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. In particolare, in caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, la dichiarazione di:
– avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2023 non superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto dall’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
– aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese detraibili con percentuale del 70% a fronte degli interventi edilizi previsti dall’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare. I citati interventi devono aver raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del medesimo decreto e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto;
In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, l’istanza contiene la dichiarazione:
– che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
– che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.
L’istanza contiene inoltre:
– la dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e la specifica che tale unità immobiliare è adibita o non è adibita ad abitazione principale;
– ovvero, in alternativa, la dichiarazione che il richiedente non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e che beneficia di detrazione in qualità di detentore; in tal caso deve essere indicato il codice fiscale di un soggetto titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
– l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;
– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;
– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
1.3 L’istanza, inoltre, contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo.
1.4 L’istanza, altresì, contiene un quadro B, composto da due sezioni: la Sezione I per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2023 previsti dall’articolo 119, comma 8-bis 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dei rispettivi redditi complessivi conseguiti nell’anno di imposta 2023; la Sezione II per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70 per cento, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione. In relazione a tali spese è indicata la data del primo bonifico effettuato dal richiedente e/o dal de cuius nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.
1.5 Nell’istanza, infine, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.
2. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
2.1 L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.2 La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante il servizio web di cui al punto precedente.
2.3 L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.
2.4 Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze. Il termine ultimo per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.
2.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di cui al punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.
2.6 A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
2.7 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.8 L’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.
3. Calcolo ed erogazione del contributo
3.1 Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro. Tale limite è ridotto in misura proporzionale qualora più soggetti aventi diritto abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile. In tal caso, al limite di 96.000 euro deve essere applicata la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e/o dal de cuius e l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.
3.2 Il contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e/o del de cuius in quanto non oggetto di detrazione e il 30% del limite massimo di spesa agevolabile che si applica al richiedente e/o al de cuius, determinato come previsto al punto 3.1.
3.3 Successivamente al termine del periodo di presentazione di cui al punto 2.4, l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, pari a 16.441.000 euro, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.
Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare. In particolare, se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui al periodo precedente è superiore al 100 per cento, sarà erogato l’intero importo del contributo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 3 e il 100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 3 per cento, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 3 per cento. In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.
Nell’ipotesi in cui le richieste di contributo sopra indicate siano soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi, determinati secondo i medesimi criteri sopra descritti, a favore dei richiedenti che sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio, ma che non adibiscono la medesima ad abitazione principale e a favore dei richiedenti che beneficiano della detrazione in qualità di detentori.
3.4 Le percentuali di cui al punto precedente saranno comunicate con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato entro il 30 novembre 2024.
3.5 L’erogazione del contributo di cui al punto 3.3 è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.
3.6 L’Agenzia delle entrate comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato di cui al punto 2.3, nell’area riservata del sito internet, l’importo erogato e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato.
3.7 Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o dello scarto dell’istanza di cui al punto 3.6, viene messa a disposizione anche una seconda ricevuta, contenente l’esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
3.8 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A..
4. Attività di controllo
4.1 Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante secondo le disposizioni di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Restituzione del contributo
5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. I versamenti di cui al periodo precedente sono effettuati mediante modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
6. Trattamento dei dati
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212, che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti aventi un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119 e che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024, in conformità a quanto previsto dal sopra citato comma 2 del decreto-legge n. 212 del 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3 dell’articolo 4 del predetto decreto ministeriale, per il riconoscimento del contributo in esame, affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.
6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica – per conto dell’Agenzia delle entrate – che il conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo.
L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati al punto 1 del presente Provvedimento, sono:
– i dati anagrafici (codice fiscale) e il reddito complessivo relativo all’anno di imposta 2023 del soggetto richiedente, dei componenti del nucleo familiare del soggetto richiedente, del soggetto deceduto beneficiario della detrazione trasferibile all’erede richiedente e dei componenti del nucleo familiare del soggetto deceduto; gli eventuali dati anagrafici (codice fiscale) relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale); i dati anagrafici (codice fiscale) di tutti i soggetti aventi diritto al contributo che hanno sostenuto la spesa agevolabile; i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto, diverso dal richiedente, titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale condominio o del condomino incaricato che hanno effettuato il bonifico relativo alle spese condominiali; i dati anagrafici (codice fiscale) degli intermediari delegati alla trasmissione dell’istanza;
– i dati catastali identificativi dell’immobile per il quale si richiede il contributo;
– i dati inerenti all’ammontare delle spese agevolabili sostenute dal richiedente, dal soggetto deceduto e dagli eventuali altri soggetti aventi diritto per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
– la data di effettuazione del primo bonifico per il pagamento delle spese agevolabili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024;
– l’IBAN del richiedente il contributo;
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei contributi e per le verifiche successive sulla spettanza dei contributi e l’eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che l’Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione dell’IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. L’Agenzia delle entrate, al termine della verifica, riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti dall’Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell’erogazione dei contributi.
6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’istanza venga effettuata esclusivamente mediante la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale.
6.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell’istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.
6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dall’articolo 35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Modifiche al modello e alle istruzioni
7.1 Eventuali modifiche al modello e alle relative istruzioni allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.
MOTIVAZIONI
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Il contributo in esame spetta alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ovvero alle persone fisiche che godono di qualità di detentore, sull’unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70 per cento del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio.
L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’Irpef con percentuale del 70% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione Irpef. L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000.
Sono applicabili i chiarimenti contenuti al punto 1.1.3 della circolare n. 13 del 13/06/2023.
Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto ministeriale, sono definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.
Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente. Tale verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A..
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, sono ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle predette risorse e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze secondo i criteri stabiliti dall’articolo 5 del decreto ministeriale.
Le percentuali di ripartizione saranno comunicate con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2024.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo, o la quota di esso, non spettante, secondo le disposizioni di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
– Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
– Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6
– Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17
– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013
– Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 5 marzo 2003
– Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 10 giugno 2004
– Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 6 maggio 2016
– Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 13 giugno 2023
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegati
- Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% – pdf
- Istruzioni per la compilazione – pdf