AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 maggio 2019, n. 154
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Definizione agevolata delle controversie tributarie – articolo 6 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il signor [ALFA] (di seguito istante) in sintesi fa presente di essere stato destinatario di due avvisi di accertamento per i periodi d’imposta […] e […] aventi ad oggetto maggiori imponibili per reddito di lavoro autonomo, con conseguente recupero di Irpef, IVA, addizionali, interessi e sanzioni.
Entrambi gli avvisi sono stati impugnati; nei gradi di merito la pretesa è stata parzialmente annullata e, per il residuo, sono stati proposti ricorsi avanti alla Corte di cassazione, pendenti alla data di presentazione dell’interpello.
Secondo quanto riferito dall’istante, la pretesa erariale per i periodi d’imposta […] e […], al netto di quanto annullato in via giudiziale, è stata oggetto di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente notifica della relativa cartella di pagamento.
In data […], con riferimento alla predetta cartella di pagamento, l’istante ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis).
Con riferimento a tale procedura, l’istante asserisce che tutti i pagamenti dovuti entro la scadenza del 7 dicembre 2018, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 21, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono stati regolarmente adempiuti e che è in attesa di ricevere il piano delle rate residue che vanno corrisposte applicando il differimento previsto dalla predetta norma.
Ciò premesso, l’istante chiede di sapere se sia possibile definire in via agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione e relative agli avvisi di accertamento per i periodi di imposta […] e […], le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi, con procedimento avviato ma non ancora concluso.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante afferma di aver regolarmente effettuato il pagamento di quanto dovuto entro il 7 dicembre 2018, pertanto ritiene possibile procedere, stante la chiara formulazione dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 119 del 2018, alla definizione agevolata delle controversie aventi ad oggetto gli atti impositivi che hanno generato le iscrizioni a ruolo delle somme in contestazione, per le quali è stata presentata dichiarazione di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, al comma 1 dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione […]”.
Il successivo comma 7 stabilisce che “Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili […] sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell’articolo 3 del presente decreto”.
Ciò premesso sul piano normativo, il quesito oggetto di interpello ha trovato soluzione con la circolare del 1° aprile 2019, n. 6/E. In particolare, in merito ai rapporti della definizione delle controversie pendenti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, il documento di prassi, al paragrafo 6, ha chiarito che “il perfezionamento della definizione agevolata della controversia è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per effetto dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b) del DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dall’articolo 3, comma 21, del DL n. 119 del 2018”.
Pertanto, nel presupposto che l’istante abbia effettuato il suddetto versamento entro il termine del 7 dicembre 2018 (circostanza non verificabile in sede di interpello), è possibile accedere alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.
Infine, per quanto di interesse nel caso di specie, con la citata circolare n. 6/E del 2019 è stato altresì precisato che “la definizione delle liti prevista dall’articolo 6 stabilisce il pagamento con determinate percentuali delle sole imposte o delle sole sanzioni, ne deriva che le residue somme da versare per la definizione agevolata del carico non saranno più dovute, restando assorbite dagli importi dovuti nell’ambito della definizione delle liti, con sostanziale rinuncia alla definizione agevolata dei carichi.
“Per le medesime considerazioni, si deve ritenere che a seguito del perfezionamento della definizione agevolata delle liti gli eventuali ruoli da contenzioso interessati dalla definizione non dovranno essere inclusi tra quelli da «rottamare» sulla base dell’articolo 3 del DL n. 119 del 2018”.
Si evidenzia, inoltre, che dall’importo lordo dovuto per la definizione della controversia vanno scomputati, ai sensi del comma 9 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Sul punto, e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alla citata circolare n. 6/E del 2019.