Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 253466 del 30 giugno 2022

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a
presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone 

1. Oggetto del provvedimento

1.1 Il presente provvedimento definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (di seguito “Temporary Framework”), che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in favore di imprese turistiche, nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, per canoni di locazione di immobili, di cui all’articolo 5 del decreto- legge 27 gennaio 2022, 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (di seguito “decreto”).

1.2 Il presente provvedimento definisce, altresì, le modalità attuative per la cessione del credito di cui al punto 1.1, ai sensi dell’articolo 28, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.3 L’autodichiarazione di cui al punto 1.1 è resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1.4 Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni i di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 1 e 3.12 del Temporary Framework” (di seguito “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

1.5 La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022. In conformità a quanto disposto dal punto 14 della citata decisione, il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

1.6 Eventuali aggiornamenti  saranno  pubblicati  nell’apposita  sezione  del  sito  internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità e termini per l’invio dell’Autodichiarazione

2.1 L’Autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2.2 A seguito della presentazione dell’Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2.3 Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’Autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

2.4 In generale l’Autodichiarazione è inviata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:

  1. per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
  2. per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore, di cui al punto 4 del presente provvedimento.

Si considerano tempestive le Autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

2.5 Negli stessi periodi di cui al punto 2.4 è possibile:

  • inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al punto 2.1.

2.6 L’Autodichiarazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto ai sensi del punto 4, a meno che tutte le cessioni contenute nell’ultima Autodichiarazione validamente presentata siano state rifiutate. L’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di presentare un’ulteriore Autodichiarazione sostitutiva per comunicare la cessione del credito.

2.7 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione dell’Autodichiarazione.

3. Fruizione del credito d’imposta

3.1 Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di cui al punto 2.3, secondo le modalità previste dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3.2 Fermo restando quanto previsto nel punto 3.1, relativamente alle Autodichiarazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

3.3 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

  1. il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  2. nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  3. con successiva risoluzione sono istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 da parte del beneficiario e da parte dell’eventuale cessionario del credito e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

4. Cessione del credito d’imposta

4.1 La comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di Autodichiarazione. 

4.2 Per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l’intero importo e non è ammessa la cessione parziale.

4.3 Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4.4 Dopo l’accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

5. Trattamento dei dati

5.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 5 del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definiti modalità, termini di presentazione e contenuto dell’Autodichiarazione.

5.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

5.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:

  • i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua l’Autodichiarazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
  • gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
  • i dati contabili relativi al credito d’imposta e i dati dei contratti di locazione e simili;
  • i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito. 

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell’Autodichiarazione, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

5.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

5.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’Autodichiarazione venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

5.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell’autodichiarazione.

5.7 Sul trattamento dei dati personali relativo all’autodichiarazione è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO

93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Le disposizioni di cui al citato articolo 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022.

Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 3 dell’articolo 5, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito in caso di locazione, ai sensi dell’articolo 28, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni i di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, con le relative istruzioni.

In particolare, viene previsto che l’Autodichiarazione è inviata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023, per i soggetti non tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione, nonché per i soggetti che non intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore, e dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, per i soggetti diversi dai precedenti, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

Disciplina normativa di riferimento

Articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegati