Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 382045 del 11 ottobre 2022
Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 (di seguito, “decreto ministeriale”), le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, 234 (di seguito, “Legge”).
1.2 Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, con le relative istruzioni (di seguito, “Istanza”).
1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità e termini per l’invio dell’Istanza
2.1 L’Istanza è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.2 A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.3 L’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.
2.4 Nello stesso periodo di cui al punto 3 è possibile:
- inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1.
3. Ammontare del credito d’imposta
3.1 Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al punto 3, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
3.2 La percentuale di cui al punto 1 è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al punto 1. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
4. Trattamento dei dati
4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 1, comma 812, della Legge, il quale riconosce alle persone fisiche un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.
4.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati relativi alle spese documentate sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d’imposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
4.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.
4.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’Istanza che dà diritto al credito d’imposta venga effettuata mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
4.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell’Istanza.
4.7 Sul trattamento dei dati personali relativo all’Istanza è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Il comma 812 dell’articolo 1 della Legge ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.
Il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.
In particolare, è previsto che l’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dell’Istanza.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11 ottobre 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
- Modello per la richiesta del credito d’imposta fonti rinnovabili – pdf
- Istruzioni per la compilazione – pdf
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