Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 193276 del 6 giugno 2022

Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone 

1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

1.1 I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito “credito d’imposta ZLS”), presentano all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, avvalendosi del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello allegato al presente provvedimento.

1.2 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 7 giugno 2022.

1.3 La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in ogni ZLS è, tuttavia, consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

1.4 Dalla data di adozione del presente provvedimento decorre il termine di 20 giorni lavorativi per l’assolvimento da parte dell’amministrazione competente degli obblighi unionali di comunicazione della misura alla Commissione europea, per tutte le istituende ZLS, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

1.5 La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet.

 

2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022

2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, sono apportate le modifiche per consentire:

  • la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS a decorrere dalla data di cui al punto 1.3;
  • la restituzione degli importi eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, secondo quanto previsto dal punto 1.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. A tal fine, resta fermo il termine stabilito dal citato punto 1.5.

2.2 Le modifiche di cui al punto 1 sono contenute nel modello e nelle relative istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento.

2.3 Eventuali aggiornamenti saranno  pubblicati  nell’apposita  sezione  del  sito  internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta ZLS

3.1 Il credito d’imposta ZLS è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il relativo codice tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

 

Motivazioni

L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nella Zona logistica semplificata.

In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

La Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027) è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone “c”).

Atteso il rinvio operato dal comma 64 alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES, anche per l’accesso al credito d’imposta ZLS va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate, fermo restando che trattasi di due misure agevolative differenti e distinte.

Al fine, pertanto, di dare attuazione al credito di imposta ZLS è necessario un aggiornamento della procedura attualmente utilizzata per richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES.

Con il presente provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS.

In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, e che il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di adeguarli alla disciplina del credito di imposta ZLS, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento.

La data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per gli investimenti in ognuna delle Zone logistiche semplificate, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

Il modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, secondo quanto previsto dal punto 1.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art.

66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento

Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2021; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2021; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2022; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.