AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 450686 del 17 dicembre 2024

Definizione delle modalità e dei termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

Dispone:

1. Soggetti obbligati

1.1. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano all’Anagrafe Tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni, come descritti al successivo punto 2.1, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.

1.2. Tra i soggetti obbligati di cui al punto precedente sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi.

1.3. Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione di cui ai punti 1.1 e 1.2.

2. Dati oggetto della comunicazione

2.1. Costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate, l’identificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata, come specificate nell’Allegato 2.

3. Termini per la comunicazione

3.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

4. Modalità di trasmissione

4.1. I dati indicati al punto 2.1 sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche di cui agli Allegati 1 e 2.

4.2. Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

5. Ricevute

5.1. La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

5.2. La ricevuta, redatta in conformità alle specifiche tecniche descritte nell’Allegato 3, riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.

5.3. Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati inviano i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti entro il termine di cui al punto 3.1, Non sono considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data di cui al punto 3.1.

6. Trattamento dei dati

6.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6.2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è da individuarsi nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. La base normativa specifica è individuata nell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

6.3. L’Agenzia delle entrate e i soggetti obbligati di cui all’articolo 1 di questo provvedimento trattano i dati personali, per le finalità di cui al presente provvedimento e ciascuno per la propria competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

6.4. I dati oggetto di trattamento sono indicati nel dettaglio all’articolo 2 del presente provvedimento, a cui integralmente si rinvia.

6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento e del successivo eventuale contenzioso.

6.6. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

6.8. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.9. Su tale trattamento dei dati personali è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

7. Sicurezza dei dati

7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico all’anagrafe tributaria (SID) mediante l’adozione di misure idonee a garantire la cifratura dei dati.

7.2. La sicurezza delle banche dati costituenti il sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da sistemi di autorizzazione e protezione degli accessi.

8. Efficacia del provvedimento

8.1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

8.2. Il presente provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9649 del 19 gennaio 2007.

8.3. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le comunicazioni riferite ad anni precedenti il 2024 e redatte secondo quanto definito nel provvedimento n. 9649 del 19 gennaio 2007 non possono essere oggetto di annullamento, sostituzione o integrazione.

9. Specifiche tecniche

9.1. I seguenti allegati fanno parte integrante del presente provvedimento:

– Allegato 1: Modalità di compilazione;

– Allegato 2: Specifiche tecniche Comunicazione;

– Allegato 3: Specifiche tecniche Diagnostici e Ricevute.

9.2. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche, allegate al presente provvedimento, sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dandone comunicazione nel medesimo sito.

Motivazioni

Il presente provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9649 del 19 gennaio 2007 che definiva il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, della comunicazione dei dati relativi alle somme erogate ai danneggiati, da parte delle compagnie di assicurazione e degli altri soggetti del settore, rese ai sensi dell’articolo 7, comma tredicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

In particolare, il provvedimento interviene, al paragrafo 4, individuando il SID (Sistema di Interscambio Dati), già utilizzato per la comunicazione dei premi e contratti assicurativi, quale nuovo canale di trasmissione della comunicazione.

Inoltre, il provvedimento modifica, al paragrafo 3, il termine per la trasmissione delle informazioni, spostandolo al 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

Infine, l’aggiornamento delle specifiche tecniche permette di semplificare il tracciato record e di rendere obbligatoria la comunicazione del codice fiscale del beneficiario, al fine di agevolare l’adempimento ai soggetti comunicanti e di migliorare la qualità delle informazioni presenti nella banca dati.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57; 62; 66; 67, comma 1; 68, comma 1; 71, comma 3, lettera a); 73, comma 4);

– Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articoli 5, comma 1; 6, comma 1);

– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);

– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

– Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9649 del 19 gennaio 2007;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegati