AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 01 ottobre 2021, n. 14
Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 – Distributore automatico – Definizione – Certificazione dei corrispettivi delle macchine non qualificabili come tali
Commentando l’evoluzione normativa dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ed i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) che vi hanno dato attuazione, con diversi documenti di prassi e risposte a specifiche istanze dei contribuenti (consultabili nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale, www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli) la scrivente ha già chiarito quale sia «la definizione di distributore automatico (c.d. “vending machine”), inteso come qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
a) uno o più sistemi di pagamento;
b) un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
c) un erogatore di beni e servizi, ossia l’insieme dei meccanismi che consentono l’erogazione del bene o servizio selezionato;
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.
Per i distributori automatici privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), è previsto che “…l’acquisizione dei dati del Sistema master descritti nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi” avviene manualmente. (…)” mentre la trasmissione telematica dei dati “avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento” (punto 4.4 del provvedimento del 30 marzo 2017).» (così, tra le più recenti, la risposta n. 125 pubblicata l’8 maggio 2020).
L’assenza di uno di tali componenti impedisce di qualificare qualsiasi dispositivo come vending machine.
Alla macchina collocata in un luogo aperto al pubblico, che eroga prestazioni di servizi sarà comunque applicabile l’articolo 22, comma 1, n. 4), del decreto IVA e, quindi, l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri in base all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 che, dando applicazione al medesimo articolo 2 (cfr. il successivo comma 5), ha individuato le «tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni».
Ciò sempre che non ricorra una delle cause di esclusione individuate nel decreto ministeriale 10 maggio 2019 e nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 cui lo stesso rimanda.
Rinviando, per tutti i dettagli del caso, ai documenti di prassi sul punto (si veda, in particolare, la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, ma anche le risposte pubblicate nella già richiamata sezione del sito istituzionale della scrivente), in questa sede va evidenziato che al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo:
– mediante fattura (elettronica, laddove non ricorrano cause di esclusione), emessa a richiesta del consumatore, ovvero obbligatoriamente qualora si tratti di un soggetto passivo d’imposta che agisce nell’esercizio dell’attività svolta;
– in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale.
Sul punto va sottolineato che l’emissione di tale documento – da effettuarsi «non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione» (cfr. il già citato articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 127) in modalità analogica od elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente – è obbligatoria:
«1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi […], e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, […] documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.[…] 4. Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità.» (si veda l’articolo 1 del d.m. 7 dicembre 2016).
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