AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 dicembre 2021, n. 869
Conferimenti di partecipazioni ex art. 177, co. 2-bis, del TUIR – definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR – non rilevanza
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il socio A, il socio B, il socio C, il socio D e la società ALFA (di seguito, “Istanti”) presentano un’istanza di interpello ordinario ex articolo 11, comma 1, lettera a), della L. n. 212 del 2000 volto a conoscere se ALFA possa o meno qualificarsi come ” società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell’assegnazione di partecipazioni” ai fini dell’applicazione del regime del c.d. realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”) in relazione all’operazione di conferimento di partecipazioni prospettata nell’istanza.
I soci A, B, C e D affermano di detenere ognuno una quota, rispettivamente, pari al 28,14%, al 24,51%, al 21,22% e al 23,01% del capitale sociale di ALFA.
Nel corso degli ultimi anni, il gruppo riconducibile alla famiglia … (che vede ALFA come holding di vertice del Gruppo) ha avviato un processo di crescita e internazionalizzazione che, nell’estate del 20xx, ha portato alla sottoscrizione di un accordo strategico con BETA, al quale ALFA ha ceduto una partecipazione del xx% della controllata GAMMA (la quale detiene, a sua volta, una partecipazione del xx% nella società quotata GAMMA01.).
A seguito della predetta cessione, il patrimonio di ALFA è costituito, oltre che da un’ingente liquidità proveniente dalla predetta cessione, anche da svariate partecipazioni in società operative nei settori di xxx.
A fronte di tale organizzazione, gli Istanti rilevano di aver, in un primo momento, valutato l’opportunità di procedere a una scissione parziale proporzionale di ALFA a favore di una beneficiaria appositamente costituita, con l’obiettivo di separare la catena di controllo della società quotata GAMMA01 (che rimarrebbe in capo alla scissa) dalle restanti attività del Gruppo (che, invece, verrebbero trasferite alla beneficiaria, permanendo in capo alla famiglia …).
Gli Istanti rilevano che la descritta operazione di scissione è stata oggetto di un’istanza di interpello c.d. antiabuso; nella risposta a tale istanza, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’assenza di suoi profili abusivi. Nel depositare la documentazione integrativa nell’ambito del predetto interpello, ALFA ha evidenziato che a seguito della scissione i suoi soci “al fine di un’ordinata gestione del futuro passaggio generazionale, potrebbero valutare l’opportunità di costituire ciascuno una propria holding individuale, all’interno della quale conferire la partecipazione nella stessa società” e che “In ogni caso, qualora si dovesse decidere di procedere in tal senso, anche le ulteriori operazioni di conferimento (o, comunque, almeno una di esse) saranno sottoposte al vaglio dell’Amministrazione finanziaria mediante apposita istanza di interpello, volta ad appurare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dall’art. 177, comma 2- bis del T.U.I.R. al fine della fruizione del regime di “realizzo controllato””.
Secondo l’iniziale progetto dei soci di ALFA, ( i) si sarebbe dovuto procedere alla scissione di ALFA, ( ii) ciascuno dei soci avrebbe costituito una holding individuale e (iii) ciascuno dei soci avrebbe conferito nella rispettiva holding la sola partecipazione detenuto nella società scissa ALFA.
Gli Istanti rappresentano che i soci di ALFA hanno “pensato di invertire la successione temporale delle operazioni, nel senso che essi preferirebbero, adesso, dapprima costituire le Personal holding e conferire al loro interno la propria partecipazione “integrale” in [ALFA], e poi procedere alla Scissione di quest’ultima in un secondo momento” (così pag. 5 dell’istanza). Ciò in quanto i soci di ALFA desidererebbero detenere attraverso una Personal holding anche la rispettiva quota della beneficiaria della scissione di ALFA.
Pertanto, è intenzione dei soci di ALFA procedere, prima della scissione, al conferimento delle rispettive partecipazioni in ALFA in società unipersonali (detenute al 100% da ogni singolo socio) utilizzando il regime fiscale del c.d. realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2 -bis, del TUIR secondo il quale ” quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente”.
Il richiamato comma 2- bis prevede, inoltre, una specifica disciplina nel caso in cui le partecipazioni oggetto del conferimento siano partecipazioni in una società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (ossia, in società holding) stabilendo che: ” per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”.
In relazione a tale ultimo aspetto, gli Istanti rilevano che la qualificazione di ALFA come holding è essenziale ai fini di stabilire se i suoi soci possano fruire del predetto regime del c.d. realizzo controllato in relazione ai prospettati conferimenti delle partecipazioni detenute in ALFA nelle rispettive Personal holding poiché, ai fini del citato comma 2- bis, nel caso in cui ALFA non fosse qualificata come holding, rileverebbero esclusivamente la quota delle partecipazioni in ALFA detenute da ciascun socio e oggetto dei rispettivi conferimenti, mentre, nel caso in cui ALFA fosse qualificata come holding, rileverebbe non solo la quota delle partecipazioni in ALFA detenute da ciascun socio ma anche le quote di tutte le società indirettamente partecipate da ALFA stessa, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. In tale ultimo caso, gli Istanti rilevano che i soci conferenti non possiederebbero partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera a) del citato comma 2- bis in tutte le società indirettamente possedute tramite ALFA (così pagg. 7-8 dell’istanza) e, di conseguenza, non potrebbero beneficiare del regime del c.d. realizzo controllato.
Ciò posto, gli Istanti rilevano che, con l’articolo 12 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è stato introdotto l’articolo 162- bis del TUIR che ha previsto una specifica nozione di società di partecipazione finanziaria e di società di partecipazioni non finanziaria e assimilati valide per tutto l’ordinamento tributario. In particolare, gli Istanti rilevano che il comma 1, lettera c), n. 1), del menzionato articolo 162- bis definisce come ” società di partecipazione non finanziaria e assimilati”, ” i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”. In base al comma 3 del citato articolo, ” l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale”. Dunque, l’esercizio prevalente dell’attività di assunzione di partecipazione viene identificata, secondo l’articolo 162- bis del TUIR, sulla base di un criterio di natura puramente patrimoniale fondato sui valori indicati in bilancio.
Alla luce di quanto sopra, gli Istanti chiedono sostanzialmente alla Scrivente di conoscere:
( a) se ai fini della qualifica come holding di cui all’articolo 177, comma 2- bis, del TUIR possano essere utilizzati i criteri previsti dall’articolo 162- bis del TUIR;
( b) se il bilancio da utilizzare ai fini dell’articolo 162- bis del TUIR sia quello relativo all’ultimo esercizio chiuso all’atto del conferimento a cui applicare il comma 2- bis; e
( c) se ALFA presenti o meno le condizioni richieste dall’articolo 162- bis del TUIR per essere qualificata come holding.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Gli Istanti ritengono che ai fini dell’articolo 177, comma 2- bis, del TUIR l’individuazione delle ” società le cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni” debba essere effettuata sulla base dei criteri indicati dall’articolo 162- bis del TUIR poiché tale ultima disposizione ha introdotto una specifica definizione di holding valevole per tutte quelle previsioni dell’ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti.
Per gli Istanti, dunque, ALFA può esser qualificata come holding industriale solo laddove, sulla base dei dati indicati in bilancio, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti industriali e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi (in base ai loro valori contabili), unitamente considerati, sia superiore al 50 percento del totale dell’attivo patrimoniale.
Ritenendo che il bilancio da utilizzare ai fini dell’effettuazione del predetto rapporto in relazione al prospettato conferimento ex articolo 177, comma 2- bis, del TUIR sia l’ultimo bilancio approvato, ossia, quello chiuso al 31 dicembre 20yy (circostanza – ritenuta dagli Istanti – comunque ininfluente ai fini della presente istanza considerata la sostanziale identità dei valori indicati nell’ultimo bilancio approvato, quello al 31 dicembre 20yy, e quelli “provvisori” del bilancio al 31 dicembre 20yy+1 non ancora approvato alla data di presentazione dell’istanza), gli Istanti affermano che ALFA non è riconducibile tra le c.d. holding industriali secondo i criteri dell’articolo 162- bis del TUIR. Infatti, sulla base del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 20vv, l’ammontare complessivo delle partecipazioni detenute da ALFA è di circa euro xxx che rappresenta solo il 35% del totale dell’attivo patrimoniale, pari a euro xxx. Anche sulla base dei dati “provvisori” del 20yy+1, l’ammontare complessivo delle partecipazioni detenute da ALFA è di circa euro xxx che rappresenta solo il 38% del totale dell’attivo patrimoniale pari a euro xxx.
Pertanto, gli Istanti ritengono che:
( a) ai fini della qualifica come holding di cui all’articolo 177, comma 2- bis, del TUIR devono essere utilizzati i criteri previsti dall’articolo 162- bis del TUIR;
( b) il bilancio da utilizzare ai fini dell’articolo 162- bis del TUIR sia quello relativo all’ultimo esercizio chiuso all’atto del conferimento a cui applicare il comma 2- bis;
( c) ALFA non presenta le condizioni richieste dall’articolo 162- bis del TUIR per essere qualificata come holding.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Occorre premettere che, con l’istanza di interpello in esame, gli Istanti intendono sostanzialmente conoscere se il prospettato conferimento delle partecipazioni detenute in ALFA in tante società unipersonali appositamente costituite quanti sono i suoi soci, possa beneficiarie del regime del c.d. realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2- bis, del TUIR (di seguito, solo “comma 2- bis”) e, in particolare, i criteri per individuare se ALFA possa essere ricondotta, nell’ambito del prospettato conferimento, tra le ” società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni” al fine della verifica della sussistenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 2- bis per tutte le partecipazioni indirettamente (tramite ALFA) detenute dai soggetti conferenti.
Il dubbio sollevato dagli Istanti deriva dal fatto che l’articolo 162- bis del TUIR (di seguito, solo “articolo 162- bis”) è intervenuto nel dare una definizione generale, ossia valida per l’intero ordinamento tributario, di società di partecipazioni. In particolare, l’articolo 162- bis dispone che: “a i fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari […]
b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130″.
L’inclusione tra i soggetti di cui alle citate lettere b) e c) del comma 1 è legata alla composizione del totale dell’attivo patrimoniale. In particolare:
– ai sensi del comma 2, ” l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate […]” ;
– secondo quanto disposto al successivo comma 3, ” l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale”.
Al fine della verifica della prevalenza de qua, entrambi i commi in parola fanno riferimento ai ” dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso”.
Va rilevato che una simile valutazione è caratterizzata dal fatto di essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi ed essere valida per l’intero periodo d’imposta preso in considerazione. Ciò ha conseguentemente portato a ritenere che, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio cui fanno riferimento i predetti commi 2 e 3 sia quello relativo all’esercizio sociale coincidente con il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (cfr., in tal senso, la Risposta ad interpello pubblicata sub n. 40 del 13 gennaio 2021).
Ciò posto, va rilevato che il comma 2- bis è stato introdotto dall’articolo 11- bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ossia, solo successivamente all’introduzione del richiamato articolo 162- bis da parte dell’articolo 12, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 142 del 2018.
In proposito, va rilevato che, in sede di conversione del Decreto Crescita, la scelta del legislatore è stata quella di non procedere ad un espresso richiamo al citato articolo 162- bis ai fini dell’individuazione delle holding le cui partecipazioni possono essere oggetto di conferimento ai sensi del citato comma 2- bis, ma di utilizzare una generica locuzione (ossia, ” società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”) analoga a quanto previsto nell’articolo 87, comma 5, del TUIR in merito alla verifica dei requisiti del regime della participation exemption ( pex).
Inoltre, l‘articolo 162- bis è stato introdotto al fine di definire l’ambito soggettivo degli intermediari finanziari, delle holding finanziarie e di quelle non finanziarie nei cui confronti trovano applicazione specifiche disposizioni dell’ordinamento tributario.
Ciò trova conferma nel fatto che, in sede di coordinamento delle disposizioni del TUIR con la novella introdotta dall’articolo 12, comma 1, lettera d), il legislatore è intervenuto esclusivamente su quelle disposizioni direttamente applicabili nei confronti dei predetti soggetti (come, ad esempio, gli articoli 96, 106 e 113 del TUIR e per la maggiorazione IRES per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Pur avendo introdotto, per quanto qui di interesse, una definizione generale di holding non finanziaria, valevole per ogni settore dell’ordinamento tributario (vedi anche il richiamo alla disciplina dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 posto al comma 1 dell’articolo 162- bis), dunque, si deve ritenere che la definizione fornita e i relativi criteri non trovino applicazione laddove vi siano previsioni non direttamente applicabili nei confronti di tali soggetti (ossia, delle holding), ma nei confronti di altri soggetti.
Infatti, nella fattispecie presa in considerazione dal comma 2- bis, il riferimento alle società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazione non è funzionale all’applicazione nei confronti di tali società del regime del c.d. realizzo controllato, ma è solo diretto all’individuazione dei requisiti necessari per beneficiarie di tale regime da parte dei soggetti conferenti (unici destinatari del regime del c.d. realizzo controllato) laddove la società scambiata – ossia, la società le cui partecipazione sono oggetto di conferimento – sia proprio una società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni. Di conseguenza, per valutare l’attività prevalente (o esclusiva) svolta dalla società scambiata, occorrerà confrontare, in termini correnti, il valore di tutte le partecipazioni (comprese quelle che non esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55 del TUIR) da questa detenute, con il suo intero valore.
Tale soluzione appare essere quella più coerente con le previsioni del comma 2- bis nel loro complesso poiché il comma 2- bis richiede di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del regime del c.d. realizzo controllato al momento del conferimento, essendo necessario, quindi, che oggetto del conferimento siano partecipazioni aventi i requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2- bis. Ciò fa sì che, nel caso in cui, alla data di efficacia giuridica del conferimento, l’oggetto dello stesso sia una partecipazione in una società qualificabile come holding (da verificare sempre al momento dell’efficacia giuridica dell’atto di conferimento), occorrerà verificare che nei (soli) confronti di tutte le società indirettamente detenute dal soggetto conferente (per il tramite della società holding scambiata) sussistano i requisiti della citata lettera a), applicando il metodo del demoltiplicatore.
Pertanto, differentemente da quanto proposto dagli Istanti, il criterio per la qualificazione come holding della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento ai fini dell’articolo 177, comma 2- bis, del TUIR non può essere rinvenuto in quello indicato nell’articolo 162- bis del TUIR (ossia, dal raffronto del valore contabile delle partecipazioni con il valore contabile complessivo dell’attivo patrimoniale, entrambi riferiti al bilancio dell’esercizio/periodo d’imposta in cui il conferimento viene posto in essere), ma deve tener conto del rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute della società scambiata e il suo valore (corrente) complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica.
La risposta al quesito sub a) assume carattere assorbente in relazione ai successivi quesiti sub b) (circa il bilancio da utilizzare ai fini dell’individuazione degli elementi utili all’applicazione dell’articolo 162- bis in relazione a un conferimento effettuato in corso d’anno) e sub c) (circa il riconoscimento della non qualificazione di ALFA come holding ai fini del predetto conferimento).