L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato  rispetto al lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo  e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.

Narrazione

La vicenda esaminata dalla Corte di appello, che riformava la sentenza di primo grado, accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra un’istruttrice di ginnastica aerobica ed un’associazione sportiva e condannava l’associazione al pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità aggiuntive ed il Tfr.

La parte soccombente ricorreva in Cassazione censurando la decisione della Corte di appello nella parte in cui aveva accertato la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti desumendola unicamente dall’inserimento organico della lavoratrice nell’organizzazione dell’associazione. La parte ricorrente riteneva infatti che la Corte non avesse accertato la sussistenza della soggezione della lavoratrice al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Secondo gli Ermellini il ricorso dell’associazione è fondato. Costituisce, infatti, principio affermato più volte dalla Corte di legittimità  quello in base al quale “l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo,  assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro,  con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale” (cfr. vedasi Cass. n. 15275/2004 e Cass. n. 3277/2004).