La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 4916 del 31 gennaio 2017 intervenendo in tema di reati tributari ed in particolare del reato di cui all’art. 5 DLgs. n. 74 del 2000, confermando i principi di diritto ai fini della sua integrazione,  ha definito il concetto di “imposta evasa” affermando che “deve intendersi l’intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento tributario (Sez.3, n.21213 del 26/02/2008, Rv.239983; Sez.3, n.38684 del 04/06/2014, Rv.260389; Sez.3, n.15899 del 02/03/2016, Rv.266817). E’ rimesso, quindi, al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario ( Sez.3,n.38684 del 04/06/2014, Rv.260389). In tema di reati tributari, ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 5 del D.Igs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rv. 250647; Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Rv. 257619) E’ stato affermato, da un lato, che in tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, nonché ricorrere all’accertamento induttivo dell’imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute (Sez. 3, n. 5786 del 18/12/2007 – dep. 06/02/2008, D’Amico, Rv. 238825) e, dall’altro, che il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell’imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull’informativa della G.d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull’accertamento induttivo dell’imponibile operato dall’ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l’esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde (Sez. 3, n. 1904 del 21/12/1999 – dep. 21/02/2000, Zarbo E, Rv. 215694).”

Nella fattispecie, gli Ermellini, hanno evidenziato che la Corte territoriale abbia offerto sul punto articolata motivazione, basata su autonoma valutazione delle risultanze dell’accertamento induttivo in relazione ad approfondito esame del materiale probatorio acquisito, sia con riferimento all’imposta evasa, risultando, conseguentemente, accertato il superamento della soglia di punibilità, anche con riferimento ai nuovi valori soglia entrati in vigore nel frattempo.

A tal proposito si rammenta che il D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, modifica il sistema sanzionatorio penale. Per cui in base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015 l’imposta evasa – che non si considera più quella teorica e non effettivamente dovuta collegata ad una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse, spettanti ed utilizzabili – è la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d’acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta, prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.