AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 13 del 22 settembre 2025

Definizione semilavorati auriferi – Reverse charge

Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Associazione Alfa (in seguito, ”Istante” o ”Associazione”) fa presente che:

1. l’articolo 1, comma 1, lett. b), punto 1.2), del D.lgs. n. 211/2024, definisce il ”materiale d’oro” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 7/2000 come: «il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza»;

2. in base all’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, sono da intendersi semilavorati: «i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio»;

3. di aver interpellato il Ministero competente il quale chiarisce che: ”La definizione di semilavorato, tratta dall’articolo 1, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, appare senz’altro applicabile alle componenti, aventi le caratteristiche di prodotti finiti o semi finiti privi di uno specifico uso e funzione, oggetto di scambi commerciali tra operatori collocati nella filiera di lavorazione e fabbricazione orafa e destinati ad essere inseriti in oggetti compositi ai fini del completamento del ciclo produttivo per la successiva realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale. Tali prodotti rappresenterebbero, dunque, semilavorati riconducibili al ”materiale d’oro” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), della richiamata l. 17 gennaio 2000, n. 7 (n.d.r. enfasi aggiunta)”.

L’Associazione pertanto ritiene che nel novero di tali semilavorati rientrino anche quei prodotti finiti (ad esempio mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni e altri similari) che vengono sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) finalizzate alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale.

Ciò premesso, l’Istante rappresenta che, a seguito della modifica apportata dall’articolo 1, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 211/2024 all’articolo 17, comma 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (in breve, ”Decreto IVA”), il ”reverse charge” si applica alle cessioni di «materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi».

L’Associazione chiede conferma dell’oggettivo superamento della Risoluzione n. 161/E dell’11 novembre 2005 di codesta Agenzia e, dunque, della legittima applicazione del regime di cui all’articolo 17, comma 5, del Decreto IVA (c.d. reverse charge) anche per i manufatti auriferi di purezza pari o superiore a 325 millesimi sottoposti ad attività di assemblaggio e/o incastonatura in quanto rispettata la condizione di ”semilavorato” imposta dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.

Soluzione interpretativa prospettata

L’Istante ritiene applicabile il reverse charge.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 17, quinto comma, del Decreto IVA prevede che «… per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. (…)».

Per l’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. n. 150 del 2002, sono da intendersi semilavorati: «i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

In merito all’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 17, quinto comma, la risposta alla consulenza giuridica n. 13 del 18 novembre 2020 chiarisce che ”In merito all’esatta nozione di ”materiale d’oro” e di ”prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” (n.d.r. enfasi aggiunta), …., con le risoluzioni 26 ottobre 2001, n. 168/E, 28 novembre 2002, n. 375/E ed 11 novembre 2005, n. 161/E prendendo a riferimento quanto detto dall’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) e dalla Banca d’Italia si è ritenuto che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 7 del 2000.

In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di ”materiale d’oro” rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di ”semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.

Con diversi documenti di prassi, questa Agenzia ha chiarito ad esempio che, fermo restando il requisito necessario della «purezza pari o superiore a 325 millesimi», rientrano nel novero dei semilavorati:

”i rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, (n.d.r. ceduti) ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione”, come il ”procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto” (cfr. risoluzione 28 novembre 2002, n. 375/E);

i beni d’oro usati sia quando inidonei oggettivamente alla commercializzazione, perché rotti o difettosi (come nel caso dei rottami), sia quando pur essendo monili sani e non definibili in senso stretto come ‘rottame’ sono ceduti a un operatore che effettua su di essi l’attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e li lavora alla stregua di oro industriale. ”In sostanza, la destinazione al processo di lavorazione e trasformazione industriale, che rende applicabile il regime dell’inversione contabile alle relative cessioni, riguarda non solo i rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di oro usato, a prescindere dalle condizioni in cui si trova (sia esso integro ovvero rotto o difettoso, riparabile o meno), in considerazione della destinazione di tali materiali al ricondizionamento industriale proprio dei semilavorati dell’oro industriale.

Il reinserimento di tali beni nel processo di lavorazione industriale deve risultare in modo univoco e non dipendere dalla scelta dell’industria di affinazione. È quindi necessario che il cessionario svolga effettivamente sul bene d’oro usato (che gli è stato ceduto) attività di fusione e trasformazione industriale del metallo, dovendo ritenersi che tale circostanza sia l’unica che consente di assimilare, sotto il profilo del trattamento IVA, l’acquisto dei suddetti beni di oro usato ad un acquisto di oro industriale (semilavorato), soggetto al meccanismo dell’inversione contabile” (cfr. risoluzione 12 dicembre 2013, n. 92/E); le polveri d’oro e le paste contenenti polveri d’oro in quanto ciò che rileva ai fini della ”definizione di semilavorato, …, oltre al requisito necessario della ”purezza pari o superiore a 325 millesimi”, è che la transazione abbia quale oggetto, di fatto, il valore dell’oro contenuto nel ”semilavorato”, più che il prodotto ex se o altri elementi ivi contenuti” (cfr. risposta alla consulenza giuridica n. 13 del 2020).

Di converso, secondo quanto chiarito dalla risoluzione 11 novembre 2005, n. 161/E, non rientrano nell’ambito dei semilavorati le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali in quanto trattasi di beni che, avendo completato il loro specifico processo produttivo, sono da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione. Tale tipologia di manufatti ”non necessita, infatti, di una ulteriore lavorazione o trasformazione; l’attività di assemblaggio (per quel che concerne le chiusure di una collana o braccialetto) o di incastonatura (per ciò che riguarda la montatura di anelli) deve essere considerata un procedimento ben distinto dalla vera e propria trasformazione o lavorazione dei prodotti originari”.

La fattispecie oggetto della presente istanza di consulenza giuridica non è dissimile da quella appena citata.

L’Associazione, infatti, chiede se rientrano nel novero dei semilavorati anche quei ”prodotti finiti (ad esempio mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni e altri similari) che vengono sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) finalizzate alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale”.

Non emergono apprezzabili differenze tra questi beni e le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali con cui condividono il medesimo utilizzo: per le loro caratteristiche intrinseche non sono destinati alla lavorazione o trasformazione, bensì all’assemblaggio/montatura, procedimento/i ben distinto/i dalla vera e propria trasformazione o lavorazione del prodotto originario, e a cui concorrono in qualità di prodotti finiti.

In conformità ai chiarimenti resi nella risoluzione n. 161/E del 2005, si ritiene dunque ”che per l’acquisto e le importazioni di tali manufatti non possa trovare applicazione il meccanismo di cui all’articolo 17, comma 5; l’imposta, pertanto, deve essere assolta nei modi ordinari”.