AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 26 giugno 2019, n. 62/E

Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 sono state apportate modifiche ai provvedimenti del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 in materia di fatturazione elettronica, al fine di recepire le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire all’operatore IVA – o ad un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Conseguentemente è stato aggiornato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, approvato con il citato provvedimento del 5 novembre 2018, con riguardo alla descrizione del suddetto servizio di consultazione che, in ragione della nuova funzionalità prevista, consentirà di “gestire il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (adesione al servizio, recesso, ricerca, consultazione e acquisizione di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI)”.

Pertanto, alle funzioni di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche si è aggiunta la possibilità di aderire, anche tramite un intermediario delegato, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o di recedere dal servizio stesso.

In esito alle modifiche intervenute con il menzionato provvedimento del 21 dicembre 2018, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla predetta data non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti; per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Di conseguenza, tenuto conto anche delle richieste pervenute dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, che hanno evidenziato la necessità di disporre di un periodo più ampio per effettuare l’adesione al servizio, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2019 e, da ultimo, con il provvedimento del 30 maggio 2019, sono stati modificati i termini per effettuare l’adesione.

In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.

Tutto ciò premesso, si sottolinea l’opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, con modalità “massiva” o “puntuale”, secondo quanto previsto dal punto 4.3 del richiamato provvedimento del 5 novembre 2018. Tali servizi consentono, infatti, l’attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.

Solo nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente contenente:

– le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;

– un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;

– una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018 ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario.

Si sottolinea che l’invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l’indicazione della sola delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il sistema aggiornerà solo quest’ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi.

Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l’intermediario sia stato delegato all’utilizzo di più servizi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.

Si rappresenta, infine, che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha previsto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per tutti gli operatori che effettuano attività di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale adempimento, sostitutivo della modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, entrerà in vigore dal 1° luglio 2019 per gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020 per gli altri operatori.

Ciò premesso, si ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale Fatture e Corrispettivi rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch’essi delegabili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al provvedimento del 5 novembre 2018.

In particolare, conferendo la delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”, l’intermediario viene abilitato ad accedere anche all’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi relativa al singolo cliente, all’interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).

Al riguardo, al fine di agevolare l’avvio del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, si evidenzia che dal 11 giugno u.s. è possibile effettuare l’attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell’esercente.