Delibera del condominio del conferimento incarico al legale e liquidazione della parcella - Cassazione sentenza n. 2153 del 2014La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 2153 depositata il 31 gennaio 2014 intervenendo in tema di onorari ha statuito che non ha diritto a ulteriori compensi per la transazione l’avvocato che ha ricevuto da un condominio l’incarico di agire in via monitoria nei confronti di due condomini morosi se non prova di aver avuto anche uno specifico mandato a transigere.

La vicenda ha visto protagonista un legale che chiedeva al Giudice di Pace l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio per prestazioni professionali in favore dell’ingiunta. Il legale aveva dedoto di aver ricevuto dall’amministratore del Condominio l’incarico di agire in via monitoria nei confronti di due condomini morosi e di aver soddisfatto gli interessi dell’ente mandante, dopo la formale redazione di una costituzione in mora, mediante l’assistenza alla stipulazione di una transazione, autorizzata dall’assemblea dei condomini, a mezzo della quale erano stati definiti anche altri contrasti giudiziari già pendenti tra le parti; aggiungeva che in sede assembleare, contestualmente all’autorizzazione a transigere, era stato anche definito il compenso. Il Condominio opponendosi alla richiesta di decreto ingiuntivo negando lo svolgimento delle prestazioni stragiudiziali di assistenza dedotte dalla professionista suddetta e la valenza della delibera assembleare nel corso della quale vi era stato il riconoscimento di credito vantato dalla T., attesa la successiva revoca della stessa. Il Giudice adito accoglieva l’opposizione è rigettava la domanda della ricorrente.

Il legale proponeva impugnazione dinanzi al Tribunale i cui giudici rigettavano il gravame. Per la cassazione della sentenza del giudice di merito il legale proponeva ricorso, basato su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo i motivi infondati.