Delibera numero 382 del 12 aprile 2017
Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.
VISTO l’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che, al co. 1 bis, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co.1 ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
VISTA la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, con cui l’Autorità ha fornito indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 anche ai dirigenti pubblici, ritenendole altresì applicabili anche ai dirigenti del SSN indicati all’art. 41 co. 3 del medesimo decreto, e, in cui, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile 2017 quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.
VISTA l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che ha sospeso atti del Segretario generale del Garante della privacy sull’attuazione dell’articolo 14 per i dirigenti motivando con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.
VISTA la lettera del Segretario generale del Garante della privacy del 3 aprile 2017 con cui il Garante rende noto di aver ricevuto un parere dell’Avvocatura dello Stato del 9 marzo 2017 secondo cui non sussistono i presupposti per proporre appello avverso l’ordinanza del TAR e che pertanto, “salvo diverso avviso di codesta Autorità, il Garante non procederà alla pubblicazione” dei dati di tutti i dirigenti in attesa della pronuncia di merito.
VISTA la nota del 5 aprile 2017 con cui il Presidente dell’ANAC ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se intendesse proporre impugnazione avverso l’ordinanza del TAR Lazio sez. I-quater, n. 1030/2017, al fine di valutare se estendere l’indicazione prevista dal TAR a tutti i dirigenti di cui al citato art. 14.
VISTA la nota di risposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio con cui è stato trasmesso il parere dell’Avvocatura dello Stato reso in data 10 aprile 2017 che, richiamando quanto già rappresentato nel precedente parere del 9 marzo 2017, “consigliava di non rimuovere gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, a prevenzione di una possibile esposizione dell’amministrazione a future domande risarcitorie” in considerazione della “innegabile gravità e irreparabilità del pregiudizio connesso all’irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio”.
CONSIDERATO che nel proprio parere del 10 aprile 2017 l’Avvocatura rappresenta che l’ordinanza impugnata è diventata definitiva il 2 aprile 2017.
VISTO il ricorso di un’organizzazione sindacale – che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti – e di quattro dirigenti pubblici, notificato all’ANAC in data 7 aprile 2017 per l’annullamento, previa sospensiva, delle Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola con cui si chiede anche la previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e missioni, e alla lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.
CONSIDERATO che nel parere reso dall’Avvocatura dello Stato alla Presidenza del Consiglio in data 10 aprile 2017 si fa altresì riferimento al ricorso notificato anche all’ANAC indicandolo come “verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso”.
VALUTATA la necessità di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con conseguente significativo contenzioso, nonché disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse.
Il Consiglio dell’Autorità
delibera di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
Roma, 12.4.2017
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2017
Il Segretario, Maria Esposito
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16208 depositata l' 8 giugno 2023 - La disciplina limitativa del potere di licenziamento (leggi n. 604/1966 n. 300/1970) non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23536 depositata l' 8 agosto 2023 - Si applica, per identità di situazioni, anche alle associazioni tra professionisti - il principio di diritto secondo cui il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2011, n. 32685 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- MINISTERO delle FINANZE - Circolare n. 13 del 28 marzo 2024 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori -…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…