La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 23170 depositata il giorno 11 ottobre 2013 intervenendo in materia di mansioni lavorative ha statuito che il datore di lavoro non può richiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Per cui l’azienda, datore di lavoro, che ritiene il lavoratore non sia in grado di svolgere mansioni di concetto avrebbe potuto concordare con il lavoratore un patto di demansionamento.
Pertanto, per gli Ermellini, è sicuramente colpevole la condotta tenuta da un’Azienda sanitaria nei confronti di un dipendente, assunto, a conclusione di un periodo di prova, come impiegato di concetto, ma relegato a fare fotocopie e fax e, talora, a portare il caffè ai colleghi. Evidente il demansionamento del lavoratore, che ha diritto non solo a tornare alla collocazione originaria ma anche ad ottenere un adeguato risarcimento. La richiesta di risarcimento danni, invece, viene rigettata perché non provata.
La vicenda ha avuto come protagonista un dipendente, assunto in virtù della legge 68/1999, che aveva proposto, nei confronti del datore di lavoro pubblico, ricorso al Tribunale, nella veste di giudice del lavoro, assumendo di essere stato illegittimamente dequalificato e condannare l’azienda convenuta all’assegnazione alle mansioni corrispondenti alla qualifica, oltre al risarcimento per il danno subito. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso del dipendente accertando il suo demansionamento e condannava il datore di lavoro ad adibirlo in mansioni confacenti al livello di inquadramento.
Il lavoratore avverso la decisione del giudice di prime cure, per non aver accolto la richiesta del risarcimento del danno subito, ricorre alla Corte di Appello. Il datore presenta ricorso incidentale.
La Corte Territoriale rigetta il ricorso incidentale, mentre, i giudici di appello accogliendo la richiesta del lavoratore condannano il datore di lavoro a risarcire il il danno specificato.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il datore di lavoro con due motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo infondati i motivi del ricorrente. Del primo motivo, demansionamento, lo si è già analizzato precedentemente, visto che la Corte Suprema ha ritenuto corrette le motivazioni della Corte Territoriale In riferimento al secondo motivo, i giudici di legittimità, hanno precisato che “l’onere probatorio di dimostrare il danno risarcibile a mezzo di presunzioni ed ha specificamente indicato gli elementi da cui desumere il danno. Infatti la corte territoriale ha tenuto conto della consistente durala del demansionamento, essendosi esso protratto per oltre quattro anni. “