La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 22789 depositata il 07 ottobre 2013 intervenendo in tema di mansioni e mobbing ha affermato che nessun demansionamento (né mobbing) per il chirurgo che opera meno perché assegnato al pronto soccorso.
La vicenda ha visto protagonista una dottoressa che era stata assegnata al reparto di Chirurgia e si era occupata della normale attività chirurgica, nonché di essere stata poi assegnata ad altro reparto di Chirurgia. Avverso tale circostanza la dipendente presentava domanda al Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nei confronti dell’azienda Ospedaliera affinché accertasse la dequalificazione professionale nonché il mobbing subiti nel corso del rapporto di lavoro e per la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale respinse le domande della ricorrente. Avverso la decisione del giudice di primo grado, la ricorrente proponeva ricorso alla Corte di Appello che confermava la sentenza del giudicie di prime cure.
La dottoressa proponeva, avverso la decisione del giudice di merito, ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza basandolo su quattro motivi di censuri.
Gli Ermellini hanno respinto le doglianze della dottoressa che lamentava la violazione dell’articolo 2103 del c.c. per non aver potuto acquisire e sviluppare la propria capacità professionale in seguito al cambio di reparto.
I giudici di legittimità affermano che correttamente la Corte territoriale aveva osservato che “lo stesso art. 63 del Dpr n. 761/79, invocato dalla ricorrente, prevede che ‘Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza’, oltre che di equa distribuzione del lavoro, e risulterebbe peraltro in contrasto coi principi fondamentali dell’ordinamento, tra cui in primis il diritto alla salute dei cittadini, se sulle oggettive competenze e capacità dovesse prevalere il criterio di equa ripartizione del lavoro tra i chirurghi”.
I giudici del palazzaccio evidenziano che “La decisione della Corte di merito si è congruamente basata sull’ampia documentazione ivi richiamata (verbali operatori degli anni 2000-2003) e sulle deposizioni testimoniali, da cui è emerso in primo luogo che il numero di interventi mensili, nel reparto dove pacificamente lavorava la ricorrente, era esiguo (circa tre interventi al mese pro capite) e che molti colleghi della ricorrente risultavano avere eseguito lo stesso numero di interventi, e taluni anche di meno”.