La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 23530 depositata il 16 ottobre 2013 intervenendo in tema di demansionamento ha statuito che il danno da demansionamento deve essere quantificato in maniera proporzionale alle competenze e all’esperienza lavorativa del lavoratore demansionato dall’azienda presso cui lavora.
La vicenda ha riguardato un dirigente che è stato costretto ad una lunga inattività ed in seguito licenziato. Il dipendente aveva presentato, al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, domanda volta al risarcimento del danno da dedotta dequalificazione professionale. Il Tribunale adito accoglieva la domanda del ricorrente. Avverso la sentenza del giudice di prime cure la società datrice di lavoro proponeva ricorso alla Corte di Appello.
I giudici di primo grado avevano liquidato un risarcimento, confermato dalla Corte Territoriale, pari alla metà dello stipendio percepito per 45 mesi, riconoscendo un danno biologico pari al 20 per cento, accertato anche in base alla relazione fornita dal sanitario del servizio di psicologia clinica; infatti, il manager, per essere stato costretto all’ozio, lui che era abituato a coordinare diversi uffici dell’area delle risorse umane, aveva avuto una forma grave di depressione.
La testimonianza dei colleghi e risultata essenziale, infatti hanno confermato che era impossibile riferire di una benché minima attività affidata all’ex capoufficio. In merito al nesso causale fra demansionamento e malattia la Corte territoriale aveva fatto ricorso alla prova per presunzioni: il giudice di secondo grado aveva così individuato aspetti peculiari e significativi della vicenda lavorativa del capo ‘escluso’, atti a dimostrarlo. Nella prova per presunzioni, ricordano infatti gli ermellini, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale ma risulta sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile: come nel caso di specie, in cui l’ex manager abituato ad avere molti sottoposti si era ritrovato da un giorno all’altro a non poter più essere utile.
Il datore di lavoro avverso la decisione della Corte Territoriale proponeva ricorso, basato su tre motivi, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso della società hanno confermato la sua condanna a risarcire il dirigente demansionato. Inoltre hanno ritenuto corretto le motivazioni dei giudici di appello
I giudici di legittimità hanno compreso la portata dell’umiliazione occorsa all’ex capoufficio caduto in disgrazia presso i suoi superiore dell’ente pubblico cui lavorava, e ritenuto che il risarcimento dovesse tenere conto anche dell’esperienza e delle competenze accumulate dall’uomo, che il datore ha mostrato di disprezzare mettendo il manager nell’angolo. Pertanto, il risarcimento è stato liquidato in forma equitativa.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9121 depositata il 31 marzo 2023 - La competenza per l'applicazione delle sanzioni disciplinari "minori" in capo al dirigente dell'ufficio presso cui il lavoratore presta servizio, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001,…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3694 depositata il 7 febbraio 2023 - In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36841 depositata il 15 dicembre 2022 - Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29335 depositata il 23 ottobre 2023 - Oltre alla reintegra nel posto di lavoro il lavoratore ha diritto a risarcimento del danno sub specie di danno non patrimoniale ed in particolare di danno esistenziale. Il danno…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 8663 depositata il 27 marzo 2023 - La violazione dell'obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8615 depositata il 27 marzo 2023 - Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…