Demansionamento dirigente e risarcimento danno - Cassazione sentenza n. 23530 del 2013La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 23530 depositata il 16 ottobre 2013 intervenendo in tema di demansionamento ha statuito che il danno da demansionamento deve essere quantificato in maniera proporzionale alle competenze e all’esperienza lavorativa del lavoratore demansionato dall’azienda presso cui lavora.

La vicenda ha riguardato un dirigente che è stato costretto ad una lunga inattività ed in seguito licenziato. Il dipendente aveva presentato, al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, domanda volta al risarcimento del danno da dedotta dequalificazione professionale. Il Tribunale adito accoglieva la domanda del ricorrente. Avverso la sentenza del giudice di prime cure la società datrice di lavoro proponeva ricorso alla Corte di Appello.

I giudici di primo grado avevano liquidato un risarcimento, confermato dalla Corte Territoriale, pari alla metà dello stipendio percepito per 45 mesi, riconoscendo un danno biologico pari al 20 per cento, accertato anche in base alla relazione fornita dal sanitario del servizio di psicologia clinica; infatti, il manager, per essere stato costretto all’ozio, lui che era abituato a coordinare diversi uffici dell’area delle risorse umane, aveva avuto una forma grave di depressione.

La testimonianza dei colleghi e risultata essenziale, infatti hanno confermato che era impossibile riferire di una benché minima attività affidata all’ex capoufficio. In merito al nesso causale fra demansionamento e malattia la Corte territoriale aveva fatto ricorso alla prova per presunzioni: il giudice di secondo grado aveva così individuato aspetti peculiari e significativi della vicenda lavorativa del capo ‘escluso’, atti a dimostrarlo. Nella prova per presunzioni, ricordano infatti gli ermellini, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale ma risulta sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile: come nel caso di specie, in cui l’ex manager abituato ad avere molti sottoposti si era ritrovato da un giorno all’altro a non poter più essere utile.

Il datore di lavoro avverso la decisione della Corte Territoriale proponeva ricorso, basato su tre motivi, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini nel rigettare il ricorso della società hanno confermato  la sua condanna a risarcire il dirigente demansionato. Inoltre hanno ritenuto corretto le motivazioni dei giudici di appello

I giudici di legittimità hanno compreso la portata dell’umiliazione occorsa all’ex capoufficio caduto in disgrazia presso i suoi superiore dell’ente pubblico cui lavorava, e ritenuto che il risarcimento dovesse tenere conto anche dell’esperienza e delle competenze accumulate dall’uomo, che il datore ha mostrato di disprezzare mettendo il manager nell’angolo.  Pertanto, il risarcimento è stato liquidato in forma equitativa.