La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 26516 depositata il 27 novembre 2013 intervenendo in materia di demansionamento ha statuito che qualora il conferimento di un incarico dirigenziale diverso da quello precedentemente ricoperto dipende da fattori non riconducibili alla volontà della parte datoriale, il lavoratore non può lamentare un inadempimento aziendale.
È quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26516 del 27 novembre 2013. Il fatto La Corte d’Appello di Reggio Calabria rigetta l’impugnazione proposta da un primario avverso la sentenza del Tribunale…
La vicenda ha riguardato un dipendente dell’ASL che presentava domanda per il risarcimento dei danni professionali e patrimoniali conseguenti al lamentato demansionamento consistito nell’allontanamento, da parte dell’azienda, dalla divisione di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Siderno, in cui aveva operato fino al 1997, e nella sua successiva nomina a dirigente del Dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva, ove di fatto veniva lasciato inoperoso.
Il Tribunale adito dal dipendente respinge la domanda di cui sopra. Il dipendente impugna la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello che conferma la sentenza di primo grado. I giudici distrettuali affermano che l’inadempimento aziendale lamentato dal lavoratore derivava da causa non imputabile alla parte datoriale, posto che il mancato espletamento dell’attività chirurgica nel settore ostetrico e ginecologico era dovuto all’inevitabile concorso dei suddetti fattori non dipesi dalla volontà della parte obbligata.
Il dipendente per la cassazione della sentenza propone ricorso, basato su cinque motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso evidenziando in particolare che nel corso di quei tre anni il ricorrente aveva di fatto mostrato acquiescenza all’assegnazione conferitagli, manifestando, in tal modo, una mancanza di interesse immediato al conseguimento dell’incarico da lui gradito, così come emerge dalla parte della motivazione dell’impugnata sentenza in cui si pone in rilievo che l’appellante non aveva affatto contestato le ragioni organizzative dettate dall’esigenza dell’azienda sanitaria di dare attuazione alla programmazione imposta dalla Regione in ordine alla soppressione del dipartimento in precedenza diretto dal medesimo.