AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 39 del 19 febbraio 2025

Destinazione dei beni confiscati – Estinzione per confusione dei crediti erariali – Articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società [ALFA], di seguito anche istante, espone quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.

Con decreto del […] 2008, il Giudice per le indagini preliminari di […] ha disposto il sequestro del compendio aziendale e dell’intero capitale sociale di [ALFA].

Successivamente, con sentenza del […] 2011, il Tribunale di […] ha disposto la confisca dei suddetti beni, divenuta definitiva in data […] 2013.

Al riguardo, l’istante riferisce che «[a]l provvedimento ablatorio definitivo non ha, ad oggi, fatto seguito l’adozione di un provvedimento di destinazione dell’azienda confiscata, come pure previsto dall’art. 48, comma 8ter, del d.lgs. n. 159/2011».

Aggiunge, inoltre, che «nelle more, per assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva valorizzando il patrimonio erariale e garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali, i compendi aziendali […] sono stati affittati alla Società [ALFA, ndr] ai sensi dell’art. 48, comma 8 lett. a), del d.lgs. n. 159/2011».

Ciò posto, l’istante chiede chiarimenti «in ordine all’interpretazione dell’art. 50, secondo comma, del d.lgs. n. 159/2011, concernente l’estinzione per confusione dei crediti erariali nell’ipotesi di confisca dei beni, ed in specie con particolare riferimento all’ambito temporale alla sua applicazione ai debiti per IRES sorti dopo la confisca definitiva in relazione al reddito prodotto nell’esercizio dell’attività di impresa riferibile all’azienda definitivamente confiscata e mantenuta al patrimonio dello Stato prima della sua definitiva destinazione ai sensi dell’art. 48, comma 8ter, del d.lgs. n. 159/2011, anche con riferimento all’obbligo di dichiarazione annuale ai fini IRES».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, l’istante ritiene che «in assenza di un provvedimento di destinazione definitivo dell’azienda ai sensi dell’art. 48, comma 8ter, del d.lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, dello stesso decreto l’estinzione per confusione (o l’insussistenza dell’obbligazione tributaria per carenza di soggettività passiva) opera anche per l’IRES relativa al reddito di impresa prodotto dall’istante dopo la confisca definitiva e che per tale reddito non sussista alcun obbligo dichiarativo».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente si rileva che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Resta, dunque, impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nel merito, si osserva che l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), al primo comma, prevede che «[a] seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi […]».

Il successivo articolo 48 disciplina la destinazione dei beni confiscati in via definitiva o delle somme ricavate dalla vendita dei medesimi, distinguendo a seconda che si tratti di denaro liquido, di beni immobili, di beni aziendali, ovvero di beni mobili.

Con specifico riguardo alla confisca d’azienda:

il comma 8 stabilisce che «[i] beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e a imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata;

b) alla vendita […];

c) alla liquidazione […].»;

il comma 8ter stabilisce che «[l]e aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c) [enti territoriali e associazioni senza scopo di lucro, ndr], con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all’opportunità della prosecuzione dell’attività da parte dei soggetti indicati».

Infine, il comma 9 della disposizione suddetta sancisce che «[i] proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143».

Per quanto d’interesse ai fini della fattispecie in oggetto, ove è stata disposta la confisca dell’intero complesso aziendale, si rappresenta che resta nella discrezionalità dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (di seguito ANBSC) previa valutazione degli interessi coinvolti e delle condizioni previste dalla normativa di riferimento disporre l’affitto, la vendita o la liquidazione dei beni confiscati, piuttosto che assegnarli in concessione agli enti o alle associazioni individuati ai sensi del comma 3, lettera c) dell’articolo 48 stesso.

Con riguardo, invece, al regime fiscale dei beni oggetto di confisca definitiva, l’articolo 50, comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 disciplina una particolare forma di estinzione dell’obbligazione tributaria prevedendo che «nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile».

In proposito, con la risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017, questa Amministrazione ha chiarito che «affinché si verifichi [l’effetto estintivo] è necessario che la confisca:

sia definitiva […];

determini il venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione, ai sensi del citato articolo 1253 c.c., della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (lo Stato-Erario).

[…]

L’istituto della confusione di cui all’articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura ”erariale”. […].

Successivamente all’adozione del provvedimento ablatorio definitivo, l’eventuale insorgenza di crediti erariali discende dalla specifica destinazione dei beni oggetto di confisca, secondo le regole ordinarie».

Per completezza, si rammenta che con successiva risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020, è stato chiarito che «[r]estano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio».

Nel caso di specie, a seguito dell’intervenuta definitività del provvedimento di confisca (17 ottobre 2013), ANBSC ha disposto nelle more di ulteriori eventuali determinazioni la destinazione del complesso dei beni aziendali confiscati «all’affitto, a titolo oneroso, a ALFA […]», ai sensi dell’articolo 48, comma 8, lettera a) del d.lgs. 159 del 2011.

Non si condivide, pertanto, l’assunto dell’istante secondo cui alla definitività del provvedimento ablatorio non ha ad oggi fatto seguito l’adozione di un provvedimento di destinazione dell’azienda confiscata.

Invero, come anticipato, l’affitto del complesso aziendale confiscato rappresenta una delle forme di destinazione dello stesso normativamente disciplinate, sia pure nel caso di specie tale misura sia stata adottata in via ”temporanea”.

Sorge, in tal caso, un vero e proprio rapporto contrattuale tra le parti (Stato società), a cui corrisponde il ripristino della dualità dei soggetti (attivo passivo) dell’obbligazione tributaria (Stato e affittuario).

Ne deriva che, a fronte della ”specifica destinazione all’affitto d’azienda” e alla conseguente produzione di reddito d’impresa imputabile alla società la quale, sebbene a totale partecipazione pubblica, opera in regime di mercato ”risorge” l’obbligo di versare la relativa IRES secondo le regole ordinarie, come chiarito dalla risoluzione n. 114 del 2017.

Pertanto, si ritiene che, a far data da tale destinazione, la società interpellante debba, altresì, dichiarare il reddito derivante dalla gestione dei predetti beni.

Per completezza, resta inteso che è esente da IRES il canone che l’impresa versa allo Stato, in ragione della destinazione all’affitto a titolo oneroso, trattandosi di ”provento” destinato alle stesse casse erariali secondo quanto previsto dal richiamato comma 9 dell’articolo 48 del d.lgs. 159 del 2011.