Detassazione accordo interconfederale della regione Lombardia in materia di premi di risultato
premessa
Costituzione Delle Parti
Milano, 31 marzo 2017
Tra
CONFARTIGIANATO Lombardia<br> CNA Lombardia<br> CLAAI Lombardia<br> CASARTIGIANI Lombardia<br> CGIL Lombardia<br> CISL Lombardia<br> UIL Lombardia
Premesso che
– La legge di Stabilità per l’anno 2016 (Iegge n. 208/2015, artt. 1 commi 182-190) ha ripristinato l’agevolazione fiscale per i premi di produttività, prevedendo un beneficio di natura fiscale che insiste sul reddito da lavoro dipendente e, in particolare, sulle retribuzioni legate a premi di risultato o sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa;
– Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2016 è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015;
– Con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all’art. 1 commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
– Con la nota direttoriale del 22 luglio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti operativi in merito al deposito degli accordi collettivi in materia di premi di risultato;
– Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL CISL e UIL hanno stipulato, in data 23 novembre 2016, un accordo interconfederale per la definizione di accordi territoriali quadro sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini previsti dalle citate norme;
– Che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi del predetto Accordo Interconfederale nazionale, la Contrattazione Collettiva di II livello con contenuti economici correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese sia per accrescere il potere d’acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016.
Si conviene quanto segue.
art. 1
Campo Di Applicazione
Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile dalle imprese che abbiano, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:
a) siano associate alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo;
b) applichino e rispettino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo;
c) conferiscano espresso mandato ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo.
L’accordo si applica alle imprese che al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo art. 3 eroghino premi di risultato ovvero eroghino somme per la partecipazione agli utili, oggetto di cd. detassazione.
Esso è valido per i lavoratori dipendenti da imprese come sopra Individuate, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Lombardia, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori del suddetto territorio.
Il presente accordo può essere altresì applicato ai dipendenti degli enti e delle società costituiti, partecipati o promossi dalle parti in epigrafe, comprese le strutture bilaterali.
L’accordo si applica anche nei confronti dei dipendenti a tempo parziale, i quali beneficeranno del premio in misura percentuale, proporzionata all’orario di lavoro prestato.
L’accordo si applica ai lavoratori assunti nel corso dell’anno. nei confronti di questi l’erogazione del premio verrà conteggiata nella misura di un dodicesimo dell’ammontare totale del premio per ogni mese di lavoro effettivamente prestato.
art. 2
Modalita’ Di Stipula Degli Accordi
Il presente accordo può trovare applicazione alternativamente:
a) Mediante stipula di accordo aziendale
Previa richiesta avanzata dal datore di lavoro, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle parti sociali datoriali indicate in epigrafe, nelle quali non è costituita una rappresentanza sindacale aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con almeno una rappresentanza sindacale territoriale di CGIL, CISL, UIL relativi all’attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, si avvalgono dell’assistenza delle predette associazioni datoriali cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato.
b) Mediante adesione del datore di lavoro al presente accordo
I datori di lavoro che decideranno di avvalersi per adesione del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Tale Comunicazione verrà tempestivamente trasmessa dall’impresa anche al Comitato di cui al successivo art. 6.
Nella comunicazione verrà precisato:
a) il periodo preso come riferimento;
b) l’indicatore o gli indicatori adottati (come da modello previsto ai sensi dell’art. 1 commi 182-190 L. 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.);
c) il valore dell’effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori adottati;
d) la composizione del premio;
e) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (come previsto dalla Sez. 4 del modulo allegato al decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa la possibilità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di Welfare come stabilito dall’art. 5 che segue.
Sia in caso di modalità a) sia in caso di modalità b), il datore di lavoro che applica il presente accordo, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al comitato di cui al successivo art. 6.
Le parti si danno atto che ai sensi dell’art. 1, comma 183, legge n. 208/2015, ai fini della determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
art. 3
Principi Generali Sugli Indicatori E Indici Di Misurazione
I premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella Sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016, ivi Compresa la possibilità di adottare ulteriori indicatori ai sensi del punto 20) “Altro (indicare)” della medesima Sezione 6.
A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l’incremento sia effettivo e possa essere verificato, Nell’arco di un periodo congruo, che può anche essere inferiore a un anno, attraverso gli indicatori, anche numerici, appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.
Pertanto, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali ai premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori adottati (criterio di incrementalità), anche in via alternativa, dall’impresa stessa, come individuati nei commi che precedono, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell’anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente comma 2.
art. 4
Opzione Welfare
I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo, indicheranno se vi è la possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare).
In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili.
I lavoratori che intendano avvalersi di tale opzione, entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato art. 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell’agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
art. 5
Coinvolgimento Paritetico Dei Lavoratori Nell’organizzazione Del Lavoro
Ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal decreto 25 marzo 2016 e dalla Circolare n. 28/E.
art. 6
Comitato Bilaterale Sulla Produttivita’
Le parti territoriali firmatarie del presente accordo istituiscono a livello regionale un “Comitato Bilaterale sulla Produttività”, composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e Imprenditoriali firmatarie che avrà il compito:
a) di valutare la conformità al presente accordo dei contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 4;
b) di valutare l’andamento dell’attuazione dell’accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo;
Il comitato effettuerà la valutazione di conformità entro 10 giorni dall’invio della comunicazione di cui all’art. 4.
Il comitato provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell’accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell’accordo interconfederale nazionale del 23 novembre 2016 anche al fine di valutare l’andamento complessivo e gli effetti dell’accordo stesso.
Nell’ambito del comitato, l’azienda sarà rappresentata dall’organizzazione datoriale firmataria alla quale aderisce o conferisce mandato, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
art. 7
Deposito E Dichiarazione Di Conformita’
Il presente accordo sarà depositato per via telematica a cura della bilateralità regionale, nei termini e con le modalità previste dall’art. 5 del D.M. 25 marzo 2016 utilizzando i modulo di deposito allegato alla nota del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.
I datori di lavoro che intendono applicare il presente accordo, prima dell’erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal ministero del lavoro e delle politiche sociali il medesimo modulo di deposito allegato alla nota del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.
art. 8
Disposizioni Finali
Le parti si impegnano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche al fine di favorire una corretta applicazione dello stesso.
Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2018 mesi e riveste natura sperimentale. si rinnova tacitamente alla sua scadenza casa ani salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima con raccomandata a/r.