Confindustria Modena,

e

CGIL Modena
CISL Modena
UIL Modena

visti

l’art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, l’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

premesso che

– con Decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell’art. 1 della L.28 dicembre 2015, n. 208 in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;

– con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all’art. 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;

– la medesima disciplina è stata confermata e implementata dalla L. 11 dicembre 2016 n. 232;

– Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato, in data 14 luglio 2016, un accordo interconfederale quadro di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini che saranno indicate dalla Amministrazioni competenti;

considerato altresì

che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi dell’Accordo interconfederale del 14 luglio 2016, la contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d’acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2017 (legge n. 232/2016);

si conviene quanto segue

1. le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria, aventi sede legale e/o operativa nella Provincia di Modena, nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA), in caso di stipula di accordi aziendali con le organizzazioni di categoria di CGIL, CISL, UIL, relativi all’attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015, si avvalgono dell’assistenza delle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria aventi competenza sindacale, cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato;

2. in alternativa al punto precedente, le imprese associate (o che conferiscono espresso mandato alle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria aventi competenza sindacale) nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA), per poter applicare l’agevolazione fiscale prevista dal Decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l’applicazione del presente accordo territoriale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti dell’impresa, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Modena;

3. i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016. A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, cha dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l’incremento possa essere verificato, nell’arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali;

4. pertanto, le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall’impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell’anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 3);

5. le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione verrà precisato: a) il periodo di riferimento; b) la composizione del premio e gli indicatori adottati; c) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (Sez. 4 del modulo allegato al Decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l’eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi dell’art. 1, comma 184 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E;

6. ai fini dell’eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai lavoratori, l’impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell’offerta dei servizi esistente nel territorio dove insiste, valuterà, in particolare, le eventuali iniziative in materia poste in essere, anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l’accordo territoriale;

7. ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25 marzo 2016 e dalla Circolare n. 28/E;

8. la comunicazione di cui al punto 5) che precede verrà tempestivamente trasmessa dall’impresa anche al Comitato di cui al successivo punto 9);

9. le parti firmatarie del presente accordo istituiranno, con apposito verbale di accordo, un Comitato composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie con il compito: a) di valutare la conformità al presente accordo dei contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi del punto 5); b) di valutare l’andamento dell’attuazione del presente Accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto al successivo punto 11). Il Comitato effettuerà la valutazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 5);

10. l’impresa che applica il presente accordo ai sensi del punto 2), concluso il periodo di riferimento previsto e nei tempi tecnici necessari per la verifica dei risultati, darà informazione scritta ai lavoratori sulle risultanze del premio; tale informazione sarà tempestivamente trasmessa anche al Comitato di cui al punto 9);

11. il Comitato di cui al punto 9) provvedere a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell’accordo territoriale; il rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale 14 luglio 2016 anche al fine di valutare l’andamento complessivo e gli effetti dell’Accordo stesso;

12. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;

13. il presente accordo ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione e natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima

Modena, 17 gennaio 2017