AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 dicembre 2021, n. 815
Articolo 245 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34. Detassazione del contributo a fondo perduto
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha ricevuto un contributo a fondo perduto pari ad Euro xx.xxx,xx in base all’articolo 245 del decreto legge n. 34 del 2020, a favore di coloro che hanno già beneficiato dell’agevolazione “Resto al Sud”, di cui all’articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con lo scopo di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19.
L’articolo 245 del decreto legge n. 34 del 2020 non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini IRPEF ed IRAP del suddetto contributo a fondo perduto.
L’Agenzia delle entrate, in circostanze analoghe (vedasi da ultimo la risposta all’interpello n. 494/2020), ha disposto che i contributi a fondo perduto, per i quali la norma di legge non riporta esplicitamente la non imponibilità ai fini IRPEF ed IRAP, devono essere considerati redditi imponibili.
In sede di conversione in legge del decreto legge n. 137 del 2020, cd. Decreto ristori, è stato introdotto un importante emendamento che all’articolo 10-bis ha specificato che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
L’istante pone, quindi, il quesito sulla rilevanza o meno del suddetto contributo ai fini IRPEF ed IRAP.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020 è una norma di carattere speciale applicabile a tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Pertanto, intende considerare il suddetto contributo non imponibile ai fini IRPEF ed IRAP.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 245 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al fine di far fronte alle misure di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” e per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria prevede al comma 1: « Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché’ di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante , il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all’articolo 3, comma 2, in misura pari a:….».
Il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che « I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza , da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Il successivo comma prevede che « le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe».
Ciò premesso, nel caso di specie, seppur l’ambito soggettivo del contributo qui in esame risulti circoscritto ai soggetti che fruiscono dalla misura agevolativa cd. “Resto al Sud”, lo stesso soddisfa i requisiti previsti dal citato articolo 10- bis del decreto legge n. 137 del 2020, poiché:
– è finalizzato a sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socioeconomici dell’emergenza Covid-19, risultando, quindi, erogato in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– è rappresentato da in un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante dei predetti soggetti e, pertanto, differente rispetto alla misura cd. Resto al Sud esistente prima della medesima emergenza.
Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che l’agevolazione qui in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
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