AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 settembre 2020, n. 370
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Art. 124 d.l. Rilancio – Detergenti disinfettanti mani
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”) rappresenta di essere produttore di cosmetici e chiede se i saponi liquidi cosmetici e i gel cosmetici igienizzanti possano rientrare nella categoria dei «detergenti disinfettanti mani» per i quali l’articolo 124 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (in breve, “Decreto Rilancio”) prevede, per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e, per le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento.
Il dubbio deriva dall’applicazione che molte aziende del settore cosmetico stanno facendo della circolare n. 12 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2020 sulla “Riduzione aliquota iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 Codici Taric.”
In particolare, questa circolare fornisce i codici di classificazione doganale dei beni elencati dal citato articolo 124 e per i «detergenti disinfettanti mani» indica il codice TARIC 3401 3000.
L’Istante evidenzia che si tratta di un codice abitualmente impiegato per individuare la categoria dei saponi liquidi e molti produttori di cosmetici, richiamando il citato documento di prassi, stanno inviando delle dichiarazioni a tutti i clienti in cui affermano “che tutti i saponi liquidi e solidi sarebbero esenti IVA ex articolo all’articolo 124 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Contribuente ritiene che i saponi liquidi cosmetici e i gel igienizzanti cosmetici non rientrino nella fattispecie prevista dall’articolo 124 del Decreto Rilancio. In base ai chiarimenti dell’Istituto Superiore di Sanità, i “disinfettanti” sono quei prodotti formulati per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus, i quali non sono di libera vendita come i detergenti, ma soggetti a una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale per la messa a disposizione sul mercato (Presidi Medico Chirurgici, o PMC ex D.P.R. 392 del 6/10/1998).
La Società ritiene che soltanto i Presidi Medico Chirurgici (PMC), che vantano in etichetta un’attività riconducibile alle definizioni indicate nell’articolo 1 del d.P.R. n. 392 del 6 ottobre 1998, possano rientrare nell’articolo 124 del Decreto Rilancio. L’efficacia disinfettante non è invece prevista per i prodotti cosmetici.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 124 del Decreto Rilancio (in seguito, “articolo 124”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai sensi della norma appena richiamata, le cessioni dei beni ivi indicati sono esenti da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, dette cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Tra i beni elencati all’articolo 124, comma 1, figurano i «detergenti disinfettanti mani». L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito “ADM”), con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina in commento, individuando anche i codici TARIC dei beni agevolati.
Per i «detergenti disinfettanti mani», l’ ADM individua diversi codici del Capitolo 34, precisamente “ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, nonché ex 380894”.
Questi codici sono preceduti dalla particella “ex”, che significa “una parte di”. Quanto a significare che la voce doganale richiamata ha una portata più ampia e pertanto occorre individuare all’interno della stessa, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124.
Il Contribuente afferma di produrre cosmetici, in particolare saponi liquidi cosmetici e gel cosmetici igienizzanti, e richiama il codice TARIC 3401 3000 che, a suo dire, viene abitualmente impiegato per individuare la categoria dei saponi liquidi. Questo codice rientra nel capitolo 3401 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale, che individua i seguenti beni: “Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti”. Il codice 3401 3000 in particolare identifica “Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone”.
Nessuna proprietà disinfettante è dunque ivi richiamata.
A ogni buon fine, si osserva che, in base alla Nota 2 al Capitolo 34 della Nomenclatura Combinata approvata con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione: “2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi)”.
Pertanto, considerando la finalità generale di tutela della salute pubblica sottesa all’articolo 124, si ritiene che l’agevolazione in commento non trovi applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, quali quelli citati dall’Istante, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti.
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