AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 562593/RU del 1° settembre 2025
Determina attuativa dell’articolo 51 D.Lgs. 141/2024 – Riduzione ed esonero della garanzia
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Nei casi richiamati dall’art. 50 dell’allegato 1 del D.lgs. n. 141/2024, il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare, su richiesta, gli operatori economici che soddisfano le condizioni e i criteri riportati all’art. 5 e 6 della presente determinazione, a beneficiare di una riduzione dell’importo della garanzia o dell’esonero dalla garanzia per i diritti doganali.
Articolo 2
(Casi in cui non è richiesta una garanzia)
1. Non è richiesta una garanzia alle Amministrazioni pubbliche come elencate al comma 2 dell’articolo 1 del D.lgs. 165/2001.
2. L’accesso al beneficio è comunque condizionato alla verifica dell’effettiva titolarità dell’autorizzazione o operazione doganale e che la stessa sia funzionale alle attività istituzionali dell’amministrazione pubblica interessata.
Articolo 3
(Presentazione dell’istanza)
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, il richiedente presenta istanza, per il tramite del sistema elettronico delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS), al competente ufficio dell’Agenzia (ufficio di garanzia) presso cui è incardinato il procedimento di istruttoria e rilascio dell’autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale (CGU) valida solo in Italia.
2. La richiesta di esonero o riduzione viene presentata, in sede di istanza CGU, compilando l’allegato II, obbligatorio per la raccolta delle informazioni utili al rilascio dell’autorizzazione CGU.
3. Il termine per il riconoscimento dell’esonero o riduzione coincide con quello previsto per l’autorizzazione CGU (120 giorni dall’accettazione dell’istanza CGU sul sistema CDS).
4. Nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di un’autorizzazione CGU o non vi sia un procedimento di autorizzazione CGU in corso, la richiesta viene presentata al competente ufficio, individuato secondo i criteri dettati dall’art. 22 CDU.
5. Nel caso di garanzia isolata, con validità nazionale, costituita per merci specifiche o per dichiarazione specifica, la richiesta viene presentata all’ufficio di garanzia competente, in ragione del luogo ove si trovano le merci o viene presentata la dichiarazione.
Articolo 4
(Riduzione dell’importo della garanzia ed esonero)
1. L’importo della garanzia per i diritti doganali può essere ridotto fino al 50%, fino al 30% dell’importo di riferimento (IdR), ovvero fino al 100%, in caso di esonero.
2. La concessione del beneficio della riduzione o esonero è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza delle condizioni riportate all’art. 5 e 6 della presente determinazione.
Articolo 5
(Requisiti per la riduzione e per l’esonero)
1. Un’autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 50% dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all’art. 84, comma 1 RD.
2. Un’autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 30% dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all’art. 84, comma 2 RD.
3. Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i requisiti riportati all’art. 84, comma 3 RD.
Articolo 6
(Valutazione delle condizioni e dei requisiti)
1. Per la valutazione delle istanze per la concessione dell’esonero totale o parziale dal prestare garanzia per i diritti doganali, il competente ufficio dell’Agenzia deve eseguire le valutazioni riportate all’art. 84, comma 3 bis, RD.
2. Nel caso in cui il richiedente è un soggetto AEO, la concessione dell’esonero/riduzione è concessa previa verifica di quanto riportato all’art. 84, comma 3 ter, RD.
Articolo 7
(Garanzia isolata)
1. In presenza dell’obbligo di prestare una garanzia isolata, il competente ufficio dell’Agenzia, su richiesta, può autorizzarne la riduzione/esonero:
a) fino ad un tetto massimo del 100% per i soggetti AEO, considerando quanto già emerso in sede di rilascio/monitoraggio dello status AEO, in relazione non solo alla solvibilità finanziaria ed al rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale, ma anche all’affidabilità dell’operatore
b) fino al 50% o fino al 30% per i soggetti non AEO, verificando esclusivamente la solvibilità senza considerare gli ulteriori requisiti di affidabilità.
Articolo 8
(Rilascio dell’autorizzazione)
1. In presenza di autorizzazione CGU, la decisione di riduzione o esonero è assunta nell’ambito di quest’ultima, senza autonomo e distinto provvedimento, costituita dalla copia dell’allegato II, contenente i valori definitivi, rilasciata dal competente ufficio dell’Agenzia e associata alla decisione CGU sul sistema CDS.
2. Nel caso di cui all’art.3, comma 4 della presente determinazione, la decisione viene assunta dal competente ufficio con apposito provvedimento.
3. Nel caso di garanzia isolata non è prevista apposito provvedimento autorizzativo e qualora il soggetto debba prestare garanzia vi provvederà direttamente presso l’ufficio competente.
Articolo 9
(Obblighi di monitoraggio)
1. Il competente ufficio dell’Agenzia monitora nel tempo che il titolare del beneficio di riduzione/esonero continui a soddisfare i requisiti e le condizioni di cui all’art. 4, 5 e 6 del presente provvedimento e controlla l’adeguatezza dell’importo di riferimento (IdR), nell’ambito della programmazione annuale.
2. Il titolare dell’autorizzazione alla riduzione o esonero di cui all’articolo 1 ha l’obbligo di monitorare il proprio IdR a copertura dell’importo dei diritti doganali, dovuto o che potrebbe diventare esigibile, informando tempestivamente l’ufficio di garanzia per le azioni e valutazioni necessarie in caso di variazioni in aumento.
Articolo 10
(Revoca dell’autorizzazione)
1. La concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 1 può essere revocata, fatto salvo il diritto di essere ascoltati, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del titolare.
2. In caso di revoca, entro cinque giorni dalla notifica della decisione, il soggetto che è tenuto a prestare la garanzia dovrà depositare presso il competente ufficio dell’Agenzia la prescritta cauzione alle operazioni in corso.
Articolo 11
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I riferimenti all’art. 90 TULD, presenti in provvedimenti dell’Agenzia, devono intendersi riferiti all’art. 51 dell’allegato 1 del D.lgs. n. 141/2024, così come previsto dall’art. 7 di tale decreto.
2. Restano valide le autorizzazioni per le riduzioni/esoneri concesse sulla base del previgente art. 90, DPR n. 43/1973 (TULD), che saranno adeguate in base alle disposizioni della presente determinazione alla scadenza delle relative garanzie depositate o in presenza di una prima istanza di riduzione/esonero o al variare dell’importo di riferimento della garanzia.
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